Regime forfettario e soci di SRL. Parte prima

Costituzione startup

Regime  forfettario e soci di SRL. Di recente, nel corso della attività che hanno preceduto la costituzione di una startup benefit abbiamo nuovamente affrontato questa tematica, scontrandoci, come spesso accade, con la scarsa applicazione accuratezza delle informazioni ricevute ed acquisite (da altre fonti) da parte delle socie in merito alla presunta esistenza di cause di incompatibilità tra un socio in regime forfettario e la sua qualifica di founder della startup.

Ancora una volta e a beneficio di tutta la community, ci sentiamo in dovere di fornire un contributo profondo sul tema, senza la presunzione di “esperti fiscali” ma con la dedizione allo studio e all’approfondimento di ogni documento disponibile.

Per facilitare la lettura abbiamo suddiviso in contributo in due parti. Questa è la prima.

Guarda il Videocaffè

Regime forfettario e soci di SRL Le incompatibilità

La normativa sul Regime Forfettario in tema di incompatibilità con la partecipazione in quote di SRL prevede quanto segue (comma 57, art. 1 della legge n. 190/14 come modificato dall’articolo 1, comma 9, della Legge n. 145/18 e dell’articolo 1-bis, comma 3, del D.L. n. 135/18) definendo le fattispecie di incompatibilità. Sono incompatibili con il regime forfettario:

“Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, ……… (omissis) e controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni

Semplificando e traducendo il disposto possiamo affermare che:

  • Il titolare di partita IVA forfettaria che non detiene quote di controllo della startup (SRL) non ricade in alcuna causa di incompatibilità anche se l’attività economica svolta dalla startup è riconducibile a quella svolta con la partita Iva individuale;
  • Il titolare di partita IVA forfettaria che invece detiene quote di controllo non è incompatibile con il Regime Forfettario se l’attività economica svolta dalla startup è diversa da quella riconducibile alla partita Iva individuale.
Regime forfettario e soci di SRL Il concetto di “controllo”.

E’ ora necessario, per evitare ogni, interpretazione soggettiva, analizzare le due specifiche cause di incompatibilità e per farlo ci rifaremo alla posizione della Agenzia delle Entrate: la Circolare n. 9/E/2019.

In tema di “controllo” la Circolare analizza le fattispecie del controllo diretto e indiretto. Vediamole

Controllo diretto

Riferendoci strettamente al Codice civile ed alla prassi va precisato che il controllo diretto di una startup SRL non si ha soltanto con il possesso della maggioranza assoluta (50% o più) delle quote ma anche in caso di influenza dominante o per presenza di vincoli contrattuali.

In entrambi i casi non esiste una nozione specifica ma per lo più ci si rifà ad una interpretazione estensiva dell’art. 2359 del Codice civile affermando che l’unica fattispecie concreta di influenza dominante rilevabile è quella che riguarda il potere di eserciate i voti per la nomina degli Amministratori, stabile (relativamente) nel tempo.

Si ha invece il vincolo contrattuale nel caso in cui il socio in regime forfetario risulti l’unico o il principale fornitore della srl (controllo di fatto) sulla base di un confronto tra il fatturato del socio e la totalità degli acquisti della società (Fonte di approfondimento: Interpelli Agenzia delle Entrate).

Controllo indiretto

Per quanto riguarda, invece, il controllo indiretto tralasciando le ipotesi di società controllata, e società fiduciaria citiamo il caso di interposta persona.

Che cosa si intende per interposta persona? Lo sono

  • I familiari;
  • il coniuge;
  • i parenti fino al terzo grado
  • gli affini fino al secondo grado.

Quindi se come fondatore detieni il 30% della startup e tuo zio detiene un’ulteriore quota del 21%, si verifica l’ipotesi di controllo per interposta persona. (30% + 21% = 51%)

(segue)

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