Definizione di PMI. Una breve guida

Definizione di PMI. La definizione di PMI contenuta nei bandi pubblici, sia regionali che nazionali, fa riferimento alla normativa europea, e più precisamente alla Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla “definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Secondo la normativa comunitaria si considera impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. ..Sono considerate tali anche le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.

Definizione di PMI. Definizione delle categorie

La norma distingue tre categorie di imprese: la micro, la piccola e la media impresa.

La Micro impresa è costituita da imprese che:

  • hanno meno di 10 occupati;
  • hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La Piccola impresa è costituita da imprese che:

  • hanno meno di 50 occupati;
  • hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

La Media impresa è costituita da imprese che:

  • hanno meno di 250 occupati;
  • hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
 

Numero di Occupati

Fatturato*

Totale di bilancio*

MICRO IMPRESA

< 10

 ≤ 2

 ≤ 2

PICCOLA IMPRESA

< 50 

 ≤ 10

 ≤ 10

MEDIA IMPRESA

< 250

 ≤ 50

 ≤ 43

*espressi in milioni di €

Definizione PMI. Il numero occupati

Per effettuare la classificazione l’Unione europea ha scelto di considerare come criterio principale il numero degli occupati affiancato ad un criterio finanziario, necessario per apprezzare la vera importanza di un’ impresa, che tiene conto sia del fatturato sia del totale di bilancio.

La classificazione di impresa si basa dunque su tre criteri:

  • occupati (o effettivi),
  • fatturato annuo,
  • totale bilancio annuo.

Il confronto dei dati di ogni singola impresa con le soglie stabilite per i tre criteri consentirà di determinare se l’impresa rientra nella categoria di microimpresa, piccola impresa o media impresa. E’ opportuno notare che, mentre è obbligatorio rispettare le soglie relative agli occupati, il criterio del fatturato è alternativo a quello del totale di bilancio. L’impresa non deve soddisfare entrambi i criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.

 Il criterio degli occupati

Il criterio degli occupati è il criterio iniziale essenziale per determinare in quale categoria rientri un’impresa. Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

  • i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
  • i proprietari-gestori;
  • i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti (i soci devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società).

Gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o di inserimento non sono considerati come facenti parte degli occupati. Gli occupati in congedo di maternità o paternità non sono conteggiati in termini di ULA.

Il numero di occupati corrisponde al numero di persone che, durante tutto l’anno in questione, hanno lavorato nell’impresa a tempo pieno ed è espresso in termini di ULA (unità lavorative anno). Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.

Definizione PMI. Il criterio del fatturato

Per fatturato annuo si intende l’importo netto del volume di affari comprendente le vendite e le prestazioni di servizi che costituiscono l’attività ordinaria dell’impresa, diminuiti degli sconti ed abbuoni concessi alle vendite, dell’IVA e delle altre imposte direttamente connesse con la vendita.

Il totale di bilancio: si intende il totale dell’attivo patrimoniale.

Sia il fatturato che il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la data di sottoscrizione della richiesta di agevolazione.

Definizione PMI- Il criterio dell’indipendenza

La classificazione prevede che l’impresa oltre al numero dei dipendenti e ai dati di fatturato e bilancio debba possedere anche il requisito di indipendenza.

Imprese indipendenti

Si considera “indipendente” l’impresa il cui capitale o diritti di voto non siano detenuti per più del 25% da una o più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate:

  • società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  • università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
  • investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  • enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Qualora non sia rispettato il requisito di indipendenza al fine di determinare la dimensione aziendale è necessario sommare in proporzione o in toto il numero degli occupati e il fatturato o totale di bilancio delle imprese associate o collegate.

Imprese associate

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione:

“un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o piu’ imprese collegate, il 25% o piu’ del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa. La quota del 25% puo’ essere aggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:

  • a) societa’ pubbliche di partecipazione, societa’ di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attivita’ di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  • b) universita’ o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
  • c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  • d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti”.[3]

Imprese collegate

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

“a) l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

      1. b) l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
      2. c) l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtu’ di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
      3. d) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto”.[4]

[1] In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 maggio 2003 serie L 124.

[2] In Gazzetta Ufficiale N. 106 del 9 Maggio 2005.

[3] DM 18 aprile 2005 art. 3

[4] [4] DM 18 aprile 2005 art. 3

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