Start-up Innovativa: tra i lavoratori altamente qualificati nel requisito dei 2/3, da annoverarsi anche soci amministratori o stagisti retribuiti, escluse invece le Partite IVA
Il requisito della forza lavoro altamente qualificata pari ad almeno 2/3, necessario per essere definite Start-up Innovative, si intende per numero di lavoratori e non è legato alla retribuzione: le precisazioni sono contenute nella Risoluzione 87/E dell’Agenzia delle Entrate, che risponde a un interpello sulla corretta interpretazione del Decreto Sviluppo Bis (articolo 25, comma 2, Dl 179/2012).
Requisito forza lavoro
Tra i requisiti della Start-up Innovativa e dell’incubatore certificato c’è infatti quello previsto dalla lettera h, n.2, comma 2:
L’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.
Figure ammesse
Il chiarimento riguarda la possibilità di includere nel novero: amministratori-soci anche non retribuiti, consulenze esterne di Partite IVA, stagisti e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente: secondo le Entrate, nel calcolo si possono comprendere anche gli amministratori-soci, ma solo se retribuiti come impiegati o collaboratori e gli stagisti se remunerati. Non si possono annoverare invece i consulenti a Partita IVA.
Calcolo 2/3
Altro chiarimento richiesto: ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si deve effettuare un calcolo “per teste” o in base alla remunerazione? A quest’ultimo interrogativo, l’Agenzia risponde che va effettuato un calcolo per teste e non in base alla remunerazione.
Retribuzioni
Per quanto riguarda gli amministratori soci, l’impiego di personale qualificato può avvenire “a qualunque titolo”, quindi nel novero rientra anche la figura del socio-amministratore. Però, osserva il Fisco, la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi da quella di “impiego”. Quindi il socio-amministratore può essere calcolato se è un socio lavoratore, o comunque il suo lavoro è retribuito. Se invece il socio ha l’amministrazione della società, ma non è in essa impiegato, non può essere conteggiato ai fini del rispetto del requisito dei due terzi. Conformemente a questa interpretazione, anche gli stagisti possono essere inclusi se percepiscono una remunerazione, mentre i consulenti esterni a partita Iva no, perché non sono né dipendenti né collaboratori
Fonte: la risoluzione 87/E dell’Agenzia delle Entrate