Detrazioni Fiscali, start up innovative. Ulteriori chiarimenti

Perché questo ulteriore articolo sull’argomento? Perché da quello che leggiamo, ma soprattutto ascoltiamo, ci rendiamo conto che sul tema regna tuttora una gran confusione.
Di conseguenza, considerata la nostra specializzazione, ci sentiamo in dovere di fornire ulteriori indicazioni tutte tratte da documenti ufficiali e pareri forniti dal Ministero competente

Chi sono i soggetti beneficiari
Gli incentivi sono riconosciuti:
– ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata);
– ai soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto interministeriale 30 gennaio 2014, sono ammessi anche i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E/2014 possono beneficiare delle agevolazioni anche:
– le società semplici;
– le società equiparate a quelle di persone (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni);
– le imprese familiari.

Soggetti esclusi
Per espressa previsione normativa non possono fruire degli incentivi fiscali:
– le start-up innovative;
– gli incubatori certificati;
– gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, che realizzino investimenti propri nel capitale di start-up innovative.

Investimenti agevolabili
Il beneficio fiscale è correlato ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa, sia in sede di aumento di capitale sociale in caso di società già costituite.
Nello specifico, le agevolazioni trovano applicazione nel caso di:

– conferimenti in denaro (non in natura) iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative;
– conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
– investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in start-up innovative.

Come chiarito dal Decreto interministeriale 30 gennaio 2014 (art. 3, comma 2) e dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E/2014, può essere considerato conferimento in denaro (e costituisce pertanto investimento agevolato) anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione di crediti, ad eccezione di quelli originati da cessione di beni o prestazione di servizi. Tale esclusione non opera (e sono quindi agevolabili se utilizzati in compensazione per sottoscrivere aumenti di capitale) per i crediti vantati dai soggetti che eseguono le prestazioni lavorative o di servizi previste dall’art. 27 del D.L. 179/2012, ossia lavoratori dipendenti, amministratori, collaboratori, prestatori di opere e servizi. La rinuncia ai propri crediti da parte di questi soggetti viene agevolata in quanto, di fatto, evita la fuoriuscita di capitali dalla start-up.

Nostra nota
E’ evidente che tanto nel decreto quanto nella circolare AgE non fi fa cenno all’utilizzo di Strumenti Finanziari partecipativi, che possono appunto essere emessi e dati in forma di compenso di crediti tra quelli previsti dall’art. 27 del D.L. 179/2012. Quindi la previsione di convertibilità degli stessi SFP ne definisce una ulteriore modalità di aumento di capitale

Investimenti esclusi
Non sono agevolabili gli investimenti effettuati in start-up innovative:

– che operano nel settore delle costruzioni navali, dell’acciaio e del carbone;
– che si qualificano come “imprese in difficoltà” a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Modalità di investimento
Gli incentivi possono essere fruiti sia in caso di investimento diretto, sia mediante intermediari “qualificati” (investimento indiretto), ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 9 del 22 gennaio 2015, l’investimento nelle start-up innovative è agevolato fiscalmente anche se avviene tramite fiduciaria.

Esclusioni
Non sono agevolabili i conferimenti effettuati dai soggetti che esercitano un’influenza notevole sulla start-up innovativa, ossia da coloro che già possiedono nelle start-up innovative oggetto dell’investimento partecipazioni superiori al 30%, in termini di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o di patrimonio dell’azienda.

Tuttavia, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 9 del 22 gennaio 2015, tale condizione preclusiva in sede di costituzione non può mai verificarsi, in quanto, prima della costituzione, i soci fondatori non possono vantare nessuna partecipazione nella costituenda società.

Sono quindi agevolabili solo i conferimenti posti in essere da soggetti che, prima di effettuare l’investimento, non possiedono, nei termini sopra specificati, partecipazioni superiori al 30%. Nel computo del limite del 30% bisogna considerare anche le partecipazioni possedute dai familiari (individuati ai sensi dell’art. 230-bis, comma 3, c.c.), ovvero da società controllate (ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.).

Nostra nota
Vi è da valutare se vale la medesima regola in caso di aumento di capitale attraverso una delle fattispecie citate dall’art. 27 del D.L. 179/2012. Ovvero se uno o più soci sono già titolari e proprietari di una quota uguale o superiore al 30% ed  “investono” ( a mezzo di conversione SFP ad esempio) ulteriormente nella start up innovativa, il nuovo investimento è da ritenersi escluso o compreso nelle agevolazioni? Restando ad una mera interpretazione letterale si dovrebbe propendere per l’esclusione. Ma riteniamo l’argomento in divenire, quindi attendiamo ulteriore parere Ministeriale o Circolare della AgE

Le agevolazioni non si applicano, inoltre, in caso di investimenti effettuati tramite OICR o altre società di capitali che siano, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.

Detrazione per i soggetti IRPEF
Per i soggetti passivi IRPEF, l’agevolazione consiste in una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 19%della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative.
La percentuale è elevata al 25% nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
L’investimento massimo su cui calcolare la detrazione non può eccedere l’importo di 500.000 euro.

Esempio di calcolo della detrazione spettante

Si supponga di effettuare, nell’anno 2016, investimenti nel capitale sociale di start-up innovativa  pari a 50.000 euro, alla quale è riconosciuta una detrazione del 19%
La somma complessivamente investita è pari a 50.000 euro, non superiore all’investimento massimo detraibile previsto dalla norma (500.000 euro).
In Unico PF 2017, quindi, si fruirà di una detrazione pari a 9.500 euro (50.000 x 19%)

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E del 7 luglio 2015, i soggetti passivi IRPEF che effettuano investimenti in imprese start-up innovative per ottenere la detrazione fiscale devono presentare obbligatoriamente il modello UNICO (nel modello 730 la detrazione non è presente).

Nostra nota
Ciò significa che se l’investitore è persona fisica che ha redditi provenienti da solo lavoro dipendente, o da sola pensione, e/o non è tenuto alla compilazione del modello Unico non può fruire della agevolazione

Deduzione per i soggetti IRES
Con riferimento ai soggetti IRES, il beneficio consiste in una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% dei conferimenti rilevanti.
La deduzione è aumentata al 27% nel caso in cui l’investimento venga effettuato in start-up innovative a vocazione start-up innovative a vocazione sociale e del settore energetico.
In ogni caso, l’investimento massimo deducibile non può comunque eccedere l’importo di 1,8 milioni di euro.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Documentazione necessaria per il godimento delle agevolazioni
Per beneficiare degli incentivi fiscali, è necessario conservare la seguente documentazione:
certificazione rilasciata dalla start-up innovativa che attesti il rispetto del limite annuo di investimenti agevolabili ricevuti pari a 2,5 milioni di euro, relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento; (nostra nota: al momento non esiste alcun facsimile o prospetto di software idoneo a generarne una. Quindi la forma è libera fermo restando i contenuti richiesti)

copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti; (nostra nota: occorre un business plan completo anche in forma ridotta o sintetica)

la certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l’oggetto della propria attività, per gli investimenti effettuati in start-up a vocazione sociale e in start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Nel caso di investimenti indiretti, il possesso dei requisiti che identificano le OIRC o le altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, deve essere certificato, su richiesta dell’investitore, dalle società intermediarie unitamente all’entità dell’investimento agevolabile indirettamente effettuato.
Tale certificazione deve essere rilasciata entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento si intende effettuato.
Tuttavia, nel caso in cui l’esercizio delle start-up innovative, degli OICR e delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative non coincida con il periodo di imposta dell’investitore e quest’ultimo riceva la certificazione nel periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento, le agevolazioni spettano a partire da tale successivo periodo d’imposta.

Cause di decadenza
Il diritto al beneficio decade se, entro 2 anni dalla data in cui l’investimento rileva, si verifica:- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società;

– la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
– il recesso o l’esclusione degli investitori;
– la perdita, in capo alla società partecipata, di uno dei requisiti (soggettivi ed oggettivi) richiesti per la qualifica di start-up innovativa.

La decadenza produce effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle circostanze descritte e comporta l’obbligo per il beneficiario di restituire il risparmio di imposta complessivamente goduto fino a tale momento, unitamente agli interessi legali.

Esclusioni dalle cause di decadenza
Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:

– i trasferimenti a titolo gratuito e mortis causa, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie;
– la perdita della qualifica di start-up innovativa correlata alla naturale scadenza della qualifica di start-up innovativa per il decorso dei 60 mesi dalla data di costituzione (termine previsto dall’art. 25, comma 2, lettera b, del DL 179/2012, in seguito alla modifica apportata dall’art. 4, comma 11-ter del DL 3/2015) o del diverso termine previsto per le start-up già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012.

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