(Ancora), sul requisito di base delle start up innovative

Sembra incredibile e paradossale che a distanza di quasi 5 anni dell’entrata in vigore del DL 172/2012 (istituzione e regolamentazione delle start up innovative) si debba ancora una volta tornare sull’argomento, di quale sia il requisito di base,  di cui alla lettera f) del citato Decreto ovvero «ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico».
Ancora una volta però ci sentiamo in dovere di contribuire con un ulteriore chiarimento, rispondendo alle tante domande, ai dubbi ed alle numerose “improvvisazioni estemporanee”.
Per chiarire la questione riporteremo le indicazioni dall’Ente che per definizione, risulta indiscutibilmente maggiormente competente sulla materia anche oltre le Camere di Commercio ed i Registri Imprese ad esse afferenti: IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
Quindi, di seguito, riporteremo e commenteremo il contenuto del CIRCOLARE ministeriale 3696/C del  14/02/2017 indirizzata a tutte le CCIAA ed a UNION CAMERE.

Verifiche preventive (a cura delle CCIAA)
(il testo della circolare)
Ai fini dell’analisi condotta con la presente circolare è necessario distinguere due tipi di verifica, chiaramente indicati dalla norma, ancorché entrambi concorrenti al medesimo risultato dell’iscrizione in sezione speciale della società. I due momenti sono chiaramente scanditi rispettivamente dai commi 2 e 12 dell’articolo 25. La prima disposizione individua infatti gli elementi genetici perfezionanti la fattispecie, la cui assenza esclude la esistenza ontologica della startup. La seconda disposizione, a portata decisamente formale-procedurale, indica gli elementi che devono essere “comunicati” dalla società ai fini dell’iscrizione della stessa in sezione speciale. Appare di tutta evidenza che, anche topograficamente, la disposizione di cui al comma 2 si pone come presupposto propedeutico della disposizione di cui al comma 12. Pertanto la verifica dei requisiti di cui al comma 2 precede necessariamente quella subordinata di cui al comma 12. Se l’articolo 25 è chiaro nella definizione dei controlli di cui al comma 12, affermando che “La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:”, restringendo l’ambito della verifica alla mera presentazione del modello debitamente compilato, è altrettanto evidente che affinché la società sia “automaticamente iscritta alla sezione speciale” deve verificarsi che si tratti effettivamente di un’impresa dotata dei requisiti di startup innovativa di cui all’art. 25, comma 2.

(commento)
Da quanto riportato nel testo della Circolare si evince già un chiaro richiamo alle CCIAA ad astenersi da qualsiasi giudizio di merito rispetto ai contenuti, quanto piuttosto ad una verifica procedurale e contenutistica della dichiarazione che tra l’altro deve essere compilata su schema e form Ministeriale

Il requisito di innovazione
(il testo della circolare)
ll requisito che maggiormente ha richiamato l’attenzione di codeste Camere è quello di cui alla lettera f) «ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico». Si deve preliminarmente osservare che codesti uffici (le Camere di Commercio) sono chiamati a verificare l’oggetto sociale, ovviamente con esclusione di ogni apprezzamento nel merito, in linea con i principi ermeneutici ordinari, richiedendosi però una valutazione complessiva di coerenza rispetto al dettato normativo. Questa valutazione in termini di coerenza deve essere ispirata da un approccio teleologico, memore cioè delle finalità complessive della normativa, che notoriamente mira a favorire l’imprenditoria innovativa e a creare condizioni sistemiche abilitanti per questo fenomeno. Da un punto di vista procedurale, pertanto, codesti uffici sono chiamati ad adottare un approccio olistico, basato cioè sulla valutazione di una serie di elementi non correlati alla mera formulazione testuale in cui consta l’oggetto sociale.

(commento)
Ancora una volta il Ministero ha ritenuto di dover intervenire rispetto alla necessità di astenersi da qualsivoglia giudizio di merito richiamando le CCIAA al limitarsi a verificare che l’oggetto sociale rispecchi la coerenza con i dettati della norma (il Decreto Legge) secondo  principi ermeneutici ordinari,  ovvero di interpretazione e lettura estensiva e non peculiare.
Inoltre il Ministero ritiene di richiamare in maniera decisa il principio ispiratore della norma che è quello di agevolare e facilitare la costituzione di Start up innovative, piuttosto che ostacolarne il riconoscimento e l’iscrizione alla Sezione speciale (memore delle finalità complessive della normativa, approccio teleologico, appunto)
Infine il Ministero chiude con una chiara indicazione di quale debba essere la linea interpretativa degli elementi che connotano l’innovatività. Un approccio olistico, ovvero una valutazione non puntuale e appunto non di merito, di singoli elementi quanto una valutazione (ricordiamo ispirata ai principi della norma) d’insieme di vari elementi, tra i quali l’oggetto sociale e l’enunciazione delle singole attività di cui esso si compone.

Elementi che le CCIAA sono chiamate a valutare. Indicazioni del Ministero
(il testo della circolare)
1. Il requisito “documentabile” sull’innovazione di cui all’art. 25, comma 2, lett. h), selezionato dalla startup innovativa in fase di autocertificazione.
La valutazione che codesti uffici condurranno deve fondarsi su un criterio complessivo di coerenza dell’oggetto sociale in relazione al requisito di cui alla lettera h). È infatti evidente che qualora la startup individui il requisito della privativa industriale (o del software originale), che per espressa disposizione di legge devono essere “direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa”, emerge in re ipsa che l’oggetto sociale, comunque descritto, se pertinente rispetto alla forma di tutela della proprietà intellettuale indicata, è chiaramente orientato alla innovazione. Parimenti, ove il requisito alternativo prescelto, di cui alla predetta lettera h), sia quello riguardante la soglia qualificata di spese in ricerca e sviluppo, anche in questo caso si ravvisa ictu oculi che l’oggetto è palesemente indirizzato verso l’innovazione in senso tecnologico. A maggior ragione, ove la società indichi più requisiti documentabili (la norma per le startup ne impone almeno uno, ma non esclude che possano essere indicati anche tutti e tre), la verifica sull’oggetto sociale risulta ridimensionata.

(commento)
E’ chiaro in questo caso che il Ministero, richiamando la norma, indichi, alle CCIAA, quale primo “indizio” di innovazione, la coerenza tra “requisito qualificante” e riscontro nell’oggetto sociale

(testo della circolare)
2. La descrizione dell’attività fornita mediante il codice C32, sempre in fase di autocertificazione.
 È opportuno segnalare che il codice sopra richiamato traduce in linguaggio informatico la previsione della lettera d) del comma 12 “breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo”. Il legislatore utilizza il termine “attività”, in senso proprio, come implementazione fattuale e oggettiva dell’astratta declaratoria dell’oggetto sociale. Si tratta pertanto di un elemento utile a valutare l’oggetto sociale in concreto, per definirne la sua innovatività ad alto valore tecnologico. Rappresenta inoltre un utile strumento per far risaltare la “prevalenza” della parte innovativa ad alto valore tecnologico dell’oggetto sociale, in conformità a quanto prevede la lettera f) del comma 2, dell’articolo 25.

(commento)
Anche in questo caso l’indicazione appare piuttosto chiara e perentoria. L’autocertificazione (resa in forma libera) da parte del Legale Rappresentante della Società in merito alla “maggior descrizione della attività”, e l’autocertificazione in merito alle spese di ricerca (secondo il principio contabile OIC 24), sono condizioni necessarie e sufficienti al riconoscimento dell’innovazione in coerenza con i contenuti dell’oggetto sociale.

(testo della circolare)
3. Il sito web, se disponibile.
Anche questo indicatore può permettere all’interprete (CCIAA) di cogliere in modo intuitivo se si è al cospetto di un’impresa che fonda il proprio vantaggio competitivo sull’innovazione.

(commento)
Condizione non necessaria, ma concorrente.

(testo della circolare)
4. In assenza di un sito web, o qualora i precedenti punti evidenziati non dipanino sufficientemente il dubbio, codesti uffici potranno richiedere direttamente alla società un presentation deck per cogliere appieno gli elementi di innovatività del business. Infatti, è prassi diffusa tra le startup dotarsi di documenti descrittivi della proposta di business da presentare a potenziali investitori o partner industriali. Ovviamente anche tale verifica sarà limitata ai soli elementi necessari a maturare un convincimento relativo alla coerenza dell’oggetto sociale, nella lettura olistica sopra evidenziata, con quanto previsto dalla norma, senza alcun giudizio sul merito dell’attività intrapresa.

(commento)
La presenza di un estratto del Business Plan o di un elevator pitch in forma di presentazione (slides) è un altro elemento che può concorrere al riconoscimento del requisito di innovatività.
Sottolineiamo ancora una volta il richiamo del Ministero “all’astenersi da qualsivoglia giudizio di merito”

(testo della circolare)
5. Ulteriore elemento sintomatico è rappresentato dall’essere impresa ospitata fisicamente presso un incubatore certificato, ai sensi dell’art. 25, commi 5 e 7 del DL 179/2012. Anche questo elemento evidenzia credibilità e garanzia della riferibilità della società alla disciplina in parola, fondata sul concetto di innovazione tecnologica.

(commento finale)
Da quanto riportato appare quindi evidente che la finalità del Ministero non sia quella di ostacolare la Costituzione di start up innovative, quanto al contrario di agevolarne la costituzione ed il riconoscimento da parte delle CCIAA competenti.
Appare altrettanto evidente la necessità, più volte ribadita nel testo della Circolare di richiamare le CCIAA all’astenersi da comportamenti ostativi e da giudizi di merito, ribadendo in maniera pressoché puntale quali siano gli elementi che devono essere esaminati in via olistica. Quindi in definitiva cosa serve al fine del riconoscimento:

  1. Un oggetto sociale ben strutturato e coerente rispetto al requisito di innovazione dichiarato
  2. La compilazione delle autocertificazioni su schema Ministeriale
  3. La compilazione della autocertificazione (su schema libero) che chiarisca i contenuti e l’oggetto dell’attività in coerenza con l’oggetto sociale.
  4. La compilazione della autocertificazione (su schema libero) delle spese di ricerca laddove il requisito sia quello appunto delle spese in ricerca
  5. (eventualmente) un sito web
  6. La presenza di un business plan o di un estratto di esso, da utilizzare in caso di richiesta di maggiori chiarimenti

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