Costituzione Start up innovativa. E’ un argomento sul quale torniamo spesso perchè ancora tanti sono i dubbi procedurali e non uniformi le interpretazioni che gli uffici del Registro Imprese delle diverse CCIAA territorialmente competenti, forniscono al riguardo. Oggi anticipiamo alcuni temi del prossimo webinar del 10/12/2019 sulla piattaforma Startup Geeks.
Oggetto Sociale
Q. Posso iscrivere una startup innovativa che abbia come oggetto sociale il solo sviluppo, la sola produzione o la sola commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico?
A. No, il dettato normativo richiede ESPRESSAMENTE che l’oggetto sociale comprenda, in via esclusiva o prevalente, tutte e tre le fasi (quindi sia lo sviluppo che la produzione che la commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico). L’analisi della disposizione permette di cogliere con nitidezza come la mera commercializzazione di prodotti innovativi non sia sufficiente al rispetto del requisito in esame.
E’ escluso che la circostanza che un imprenditore effettui attività di vendita di prodotti ad alto livello tecnologico e prodotti acquistati da terzi possa condurre al conferimento dello status di startup innovativa. Si deve osservare che l’Ufficio Registro Imprese è chiamato a verificare l’oggetto sociale, ovviamente con esclusione di ogni apprezzamento nel merito, (e aggiungiamo, nella forma) in linea con i principi ermeneutici ordinari, richiedendosi però una valutazione complessiva di coerenza rispetto al dettato normativo. (Circolare del 14 febbraio 2017 n. 3696/c ).
Q. Posso prevedere più attività nell’oggetto sociale?
A. Si, in tal caso si dovrà però indicare con chiarezza quale sia/siano, tra le varie attività previste, quella o quelle prevalente/i con carattere innovativo ad alto valore tecnologico. Andrà, quindi, premessa nell’oggetto l’indicazione “in via prevalente” (o formula simile) e riportato l’elenco delle attività innovative ad alto contenuto tecnologico. Le eventuali altre attività secondarie, non rientranti tra quelle innovative, vanno riportate nell’oggetto premettendo la frase: “la società potrà altresì svolgere l’attività di …” (o formule a questa equivalenti).
Attività innovativa altamente tecnologica
Q. Dove devo descrivere in maniera dettagliata l’attività altamente tecnologica ed innovativa?
A. Si precisa che qualora si fosse optato per la costituzione notarile questa è una attività che viene svolta dal notaio in condivisione con il “consulente guida” (commercialista, avvocato, …). In caso contrario ovvero di costituzione on line con modello tipizzato, è necessario ed obbligatorio compilare anche il Mod.S5 (ed eventualmente anche UL) di inizio attività.
In tutti i casi, se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione, non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale. La descrizione puntuale dell’attività dovrà inoltre essere indicata nel riquadro Start Up (riq.32 di Fedra) codice 028 “breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo”. Il legislatore utilizza il termine “attività”, in senso proprio, come implementazione fattuale e oggettiva dell’astratta declaratoria dell’oggetto sociale. Si tratta pertanto di un elemento utile a valutare l’oggetto sociale in concreto, per definirne la sua innovatività ad alto valore tecnologico. Per cui la descrizione dovrà essere in questo campo precisa e dettagliata, specificando la natura dei prodotti o servizi tecnologici altamente innovativi.
Q. Può essere considerata Start Up innovativa una Società che esercita attività soltanto di sperimentazione (ricerca e sviluppo) di prodotti o servizi tecnologici altamente innovativi ?
A. No, non è possibile denunciare la sola attività di “ricerca e sviluppo”, ma il complessivo avvio delle attività (c.2, lett. “f”, cit.) di “sviluppo…produzione e…commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Il MISE ha chiarito che non può essere considerata start-up innovativa una società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) secondo cui: “E’ imprenditore chi esercita chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. PARERE MISE 29 settembre 2014, prot. 169135