Smart Start il bando che agevola le startup innovative , di competenza del MISE e gestito da Invitalia, ha cambiato pelle diventando più logico e coerente alle necessità di investimento delle startup ed alle norme (e pareri della AdE in merito a costi ammortizzabili) che classificano i costi di avviamento quali spese ovvero investimenti ammortizzabili. Vediamo in dettaglio.
Smart&Start Italia finanzia le startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, che presentano un progetto imprenditoriale con almeno una delle seguenti caratteristiche:
- ha un significativo contenuto tecnologico e innovativo;
- è orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale;
- è finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
Le società devono essere di piccola dimensione ed essere costituite da non più di 60 mesi.
Per richiedere le agevolazioni non è necessario aver già costituito la società: possono presentare la domanda anche le persone fisiche (compresi i cittadini stranieri in possesso del “visto startup”) che intendono costituire una startup innovativa. In questo caso la costituzione della nuova società sarà richiesta solo dopo l’approvazione della domanda di ammissione.
Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano.
Cosa cambia con l’entrata in vigore del DM 30.08.2019
Soggetti beneficiari
Il DM 30.08.2019 ha variato i soggetti beneficiari sopprimendo il sesto comma dell’art.4 del DM 29.09.2014 (decreto attuativo che riguarda la misura agevolativa) ed aprendo quindi, alla possibilità di ammissibilità anche ad imprese neo costituite controllate (ai sensi del 2359 C.Civ.) da soci controllanti imprese che hanno cessato (nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda) una attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
Piani d’impresa
Qui troviamo la variazione di maggiore portata in quanto si riscontra una notevole restrizione del campo d’azione della misura con una indicazione quasi puntuale della tipologia di startup innovative ammissibili al beneficio.
Quindi il nuovo art. 5 del DM 29.09.2014 è stato completamente riscritto dal DM 30.08.2019 prevedendo che i piani d’impresa ammissibili alle agevolazioni devono essere:
a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo ovvero (e qui si legge la variazione di maggiore portata e lo specifico indirizzo);
b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi, soluzioni, nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain del IOT, ovvero
c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (in pratica si parla di startup innovative da spinoff).
Spese Ammissibili
Anche in questo capitolo vi sono variazioni di portata notevole, che finalmente avvicinano e chiudono il gap tra misura agevolativa e norme (o pareri di natura fiscale) in merito a spese di avviamento ammortizzabili e costi funzionali allo sviluppo della startup.
Fermo restando la permanenza delle tipologie di spese ammissibili la nuova formulazione prevede l’eliminazione della distinzione tra programmi d’investimento ammissibili e costi di esercizio, prevedendo unicamente i primi (investimenti) ed includendo tra questi anche quelli del personale dipendente e dei collaboratori. Tutte le spese devono quindi essere contabilizzate quali costi pluriennali ammortizzabili