SRL e iscrizione INPS. Oggi dedichiamo una intera Q&A, quasi una piccola monografia, alla questione maggiormente dibattuta nel momento in cui ci sia avvia a costituire una startup in forma di SRL. Quasi uno spauracchio, dovuto alla constatazione che ci troverebbe obbligati ad effettuare versamenti spesso a fronte di mancati incassi, soprattutto nel primo anno di vita. Quanto di seguito riportato rappresenta un insieme di risposte che tendono a chiarire quando insorge l’obbligo e quali possono essere le fattispecie di eventuale esenzione attenendosi strettamente alla normativa vigente senza suggerimenti di facili “escamotage” o “soluzioni smart pericolose”. Fermo restando che ogni situazione può presentare caratteristiche oggettive e soggettive che vanno analizzate caso per caso.
Q. si può costituire una Srl in cui nessuno è iscritto all’Inps?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo innanzitutto capire quali sono i presupposti per l’iscrizione alla gestione Inps commercianti ed alla gestione separata.
Q. Chi deve iscriversi all’Inps commercianti?
Nella generalità dei casi e in linea di principio, devono iscriversi alla gestione Inps commercianti:
– i titolari e i gestori in proprio di imprese che risultano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari (parenti e affini entro il 3° grado), a prescindere dal numero dei dipendenti, se:
1) hanno la piena responsabilità dell’impresa e assumono tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
2) partecipano personalmente al lavoro nell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza;
3) sono in possesso delle licenze o delle autorizzazioni eventualmente prescritte, o sono iscritti in albi, registri o ruoli.
Q. I soci di Srl devono iscriversi all’Inps commercianti?
Se l’attività commerciale (intesa ai sensi del art. 2195 C. Civ.) è svolta in forma di società, l’iscrizione all’Inps commercianti è obbligatoria per i soci che partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La società deve essere inoltre organizzata o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.
Nello specifico, possono essere iscritti i soci:
– di società in nome collettivo (Snc) ed i loro familiari coadiutori;
– di società di fatto;
– accomandatari di società in accomandita semplice (Sas);
– accomandanti delle società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori degli accomandatari;
– di Srl.
Per questi ultimi non è richiesto il requisito del possesso della piena responsabilità dell’impresa, né dell’assunzione di tutti gli oneri e rischi relativi alla sua gestione.
Q. Cosa significa: abitualità e prevalenza
Il concetto di prevalenza
Significa che ogni qualvolta il socio amministratore di SRL presti attività nella società in modo prevalente rispetto ad altre attività da lui svolte, abbia l’obbligo di contribuzione INPS.
Allo stesso modo, qualora il socio amministratore abbia una attività prevalente rispetto a quella di operare nella SRL, per lui non vi sarà obbligo di iscrizione INPS. Classico caso è quello del socio amministratore che contemporaneamente svolge attività di lavoro dipendente presso altra azienda, o altra attività professionale prevalente per la quale vi sia già una iscrizione contributiva obbligatoria.
Queste considerazioni riguardano solo l’obbligo relativo alla Gestione Artigiani e Commercianti. Restano esclusi, quindi, gli obblighi relativi alla Gestione Separata. Questa, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, Legge n 335/95 rimane obbligatoria in caso di amministratori di SRL che percepiscono un compenso.
Cosa si intende per prevalenza dell’attività svolta?
Negli anni, il concetto di prevalenza è stato poi, di fatto, sostituito dal concetto di abitualità e di professionalità della prestazione lavorativa.
Quindi, per determinare se vi sia o meno l’obbligo della doppia iscrizione e, conseguentemente della doppia contribuzione, la risposta non può che essere positiva qualora sussistano contemporaneamente in capo allo stesso soggetto, rispettivamente le funzioni di:
– socio Amministratore con conseguente obbligo di iscrizione Gestione Separata per il compenso erogato (lavoro autonomo);
– Socio-lavoratore con prestazioni personali e abituali a favore della società. Con conseguente obbligo di iscrizione gestione commercianti (attività d’impresa).
Abitualità nell’attività di socio amministratore di srl
Nel caso del socio amministratore di SRL, che svolga una sola attività tra quelle di commerciante, ai fini dell’obbligo dell’iscrizione nella corrispondente gestione, diventa cruciale, valutare con la massima attenzione il carattere personale e abituale dell’attività lavorativa del socio.
Per quanto riguarda la verifica del carattere della abitualità, la circolare n. 78/2013 offre, alcune linee guida per valutarla:
– Sistematicità e reiterazione della prestazione, che potrebbe essere anche di breve durata, di poche ore al giorno e non tutti i giorni.
– L’abitualità può manifestarsi anche nella realizzazione di un singolo affare diretto al conseguimento di un profitto e che richieda una organizzazione complessa e articolata.
– Presenza o assenza di altri dipendenti, secondo il suggerimento della Cassazione, sentenza 11685/2012, che ritiene legittima la valutazione del giudice di merito di ritenere provata la condizione dell’abitualità dalla circostanza che l’impresa fosse affidata al lavoro di due soli soci.
L’attività lavorativa può avere tanto un contenuto esecutivo, quanto un contenuto organizzativo e direzionale, contenuti che vanno indagati entrambi.
Q. L’amministratore non socio Srl deve iscriversi all’Inps commercianti?
L’amministratore non socio è obbligato ad iscriversi alla sola gestione separata, e non alla gestione Inps commercianti: sul punto, difatti, si è pronunciata la Corte di Cassazione, con una nota sentenza.
La sentenza chiarisce che, se l’interessato esercita la propria attività unicamente in qualità di amministratore, non ha obbligo di doppia contribuzione, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti…) e alla gestione separata, ma è sufficiente la sola iscrizione alla gestione separata.
L’attività propria dell’amministratore, infatti, è un’attività puramente professionale e consiste nel porre in essere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale: è dunque distinta dall’attività di lavoro all’interno del ciclo produttivo dell’impresa.
Q. L’amministratore socio Srl deve iscriversi all’Inps commercianti?
L’obbligo di versare la doppia contribuzione sussiste, invece, per l’amministratore che sia, contemporaneamente, socio lavoratore dell’impresa: in questo caso, difatti, vi è una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, all’amministrazione societaria e al commercio (o alla diversa attività imprenditoriale espletata).
Q. Il socio non lavoratore deve iscriversi all’Inps commercianti?
Veniamo ora alla situazione del socio di una Srl che non è socio lavoratore.
In questo caso, non esiste l’obbligo d’iscrizione alla gestione Inps dei commercianti, in quanto si tratta di un socio non lavoratore, anche se possiede il 100% delle quote.
Sul punto, peraltro, si è pronunciato il ministero del Lavoro, con la risposta ad un interpello:
il ministero ha chiarito, relativamente ai soci di Snc, quindi di società di persone, che l’iscrizione alle gestioni speciali Inps dei lavoratori autonomi è dovuta se gli stessi prestano la propria attività nell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza. Questo principio vale, ovviamente, anche per i soci di società di capitali: sono quindi esclusi dall’obbligo di iscrizione Inps i soci di Srl che conferiscono solo capitali ed i soci non partecipanti all’attività con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza.
Q. Srl in cui nessuno è iscritto all’Inps, possibile?
Spesso capita, che nella Srl sia presente l’amministratore non socio, che svolge un’attività amministrativa, puramente professionale, e un solo socio, non amministratore e non lavoratore, che non partecipa all’attività imprenditoriale.
Per provare la non obbligatorietà dell’iscrizione all’Inps bisognerà allora, logicamente, dimostrare all’istituto che altri soggetti prestano la propria attività all’interno del ciclo produttivo dell’impresa, ad esempio dipendenti o collaboratori. In pratica, prese autonomamente le due posizioni, cioè quella del socio che detiene il 100% delle quote ma non è socio lavoratore, da una parte, e quella dell’amministratore non socio, dall’altra, nessuna comporta, di per sé, l’obbligo d’iscrizione alla gestione Inps commercianti. Analizzando l’attività nel suo complesso, però, è logico che debba esserci qualcuno, a prescindere dalla qualifica di socio, che esercita l’attività tipica dell’impresa: in assenza di terzi, è molto probabile che l’Inps imputi a uno dei due soggetti esistenti lo svolgimento dell’attività all’interno del ciclo produttivo dell’impresa, iscrivendolo d’ufficio alla gestione commercianti.
Q. Attività iscrivibili alla gestione artigiani commercianti inps
Quali sono, infine, in concreto, le attività che portano all’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti INPS?
Si tratta delle seguenti (attenzione al codice ATECO):
– Attività commerciali in senso proprio e attività ausiliarie del commercio.
– Attività di servizi e del turismo.
– Oppure, attività di assicurazione e di promozione finanziaria.
Praticamente restano escluse solo le attività professionali e le attività industriali.
Ed è proprio qui che occorre prestare attenzione. Infatti, si deve verificare se è possibile inquadrare la SRL come “attività industriale“.