Costituzione on line. Tutto quello che non ti dicono. Parte II

Detrazioni startup

La costituzione on line delle startup innovative con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), come oramai noto, è alternativa alla classica costituzione tramite notaio. 

Nel precedente articolo abbiamo analizzato alcuni aspetti critici cui porre molta attenzione oggi concludiamo l’analisi analizzando la fase di pagamento delle imposte e di trasmissione dell’atto analizzando anche i tempi

Guarda il videocaffè

La costituzione on line. Imposte di registro di bollo

L’iter procedurale conseguente alla firma e marcatura temporale dell’atto è quello del pagamento delle imposte attraverso la predisposizione dei modelli fiscali previsti. In sostanza occorre versare certamente l’imposta di registro (€ 200), restando in dubbio se sia dovuta anche l’imposta di bollo. In merito a quest’ultima, c’è da sottolineare che la vigente normativa stabilisce che gli atti delle startup sono esenti da imposta di bollo. L’esenzione opera sicuramente qualora l’iscrizione nella sezione speciale delle startup avviene contestualmente a quella nella sezione ordinaria, cosa che accade sicuramente in caso di iscrizione notarile o ex articolo 25 CAD.

Altrettanto non si può dire per le iscrizioni richieste con l’articolo 24 CAD; qui le risposte delle camere di commercio non sono univoche. In effetti, in questo caso l’iscrizione avviene “in via provvisoria”, in attesa che la camera di commercio esegua tutti i controlli previsti dalla normativa (antiriciclaggio, regime patrimoniale dei soci, casellario giudiziale ecc…) e questo da adito ad interpretazioni difformi; la circolare dell’agenzia entrate n° 16 del 2014 interpreta la normativa nel senso che l’esenzione opera “a decorrere dalla loro iscrizione nella suddetta sezione speciale del registro delle imprese”, iscrizione che come detto non è immediata, aprendo la strada, come detto, a posizioni non univoche.

La costituzione on line. La procedura Fedra.

Una volta registrato l’atto e ottenuta la ricevuta o distinta si può procedere alla effettiva trasmissione al Registro imprese utilizzando il software Fedra o altri equivalenti, compilando i campi richiesti ed allegando le autocertificazioni previste precedentemente firmate digitalmente. in questo caso occorre prestare molta attenzione a due aspetti che spesso possono risultare bloccanti: 1) La descrizione dell’attività innovativa; 2) La descrizione esercitata nella sede. Entrambe le descrizioni devono restituire in senso pratico ciò che effettivamente si farà senza riprodurre i contenuti dell’oggetto sociale.

La costituzione on line. I tempi

Anche sui tempi necessari per completare la procedura non vi sono certezze, considerando che non le forniscono le stesse camere di commercio.

Come detto, con la procedura 25 CAD, occorre attendere che la camera di commercio convochi i soci per la predisposizione di tutti i documenti e degli atti necessari, inclusa la finalizzazione di statuto ed atto costitutivo, preventivamente depositati nel sito del registro imprese al momento della richiesta di appuntamento. La camera di commercio dovrà comunque porre in essere tutti i controlli già indicati sopra, ma questa attività potrà essere iniziata già nell’attesa dell’appuntamento.

Ancora più incerti i tempi nel caso dell’articolo 24 CAD. in questo caso, infatti, i controlli vengono effettuati dopo il completamento dell’intera procedura, e possono richiedere parecchio tempo. La camera di commercio deve infatti richiedere le informazioni presso diversi enti pubblici (comune, tribunale ecc…) ed attendere i tempi di risposta di questi ultimi.

La costituzione on line. Conclusioni

In conclusione, quindi, non bisogna cadere nell’errore di ritenere la costituzione on-line una procedura facile e di breve durata. Occorre valutare preventivamente se si posseggano le capacità di portarla a termine considerando che lo statuto on line include diverse clausole che solo operatori esperti possono comprendere appieno.

Quanto detto è ancora più importante se si considerano le conseguenze che comporta l’omessa iscrizione della società, più volte segnalate su queste pagine. Se si considera infatti che solo le startup possono essere costituite on line, ne deriva che il mancato riconoscimento dei requisiti di startup non comporta l’iscrizione nella sezione ordinaria, ma la ben più grave conseguenza dell’inesistenza della società, con la necessità di ripercorrere l’intera procedura.

La costituzione on line. Il nostro tool gratuito

Se volete in aiuto concreto nella stesura dello statuto on line e nella comprensione delle diverse disposizioni che lo compongono, potete utilizzare il nostro tool gratuito  che vi accompagnerà con l’ausilio di approfondimenti videopillole esplicative.

Non lasciare che le tue domande rimangano senza risposta. Prenotando una consulenza one-to-one, avrai l’opportunità di approfondire un tema specifico direttamente con noi e trovare insieme le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Che si tratti di approfondire gli argomenti trattati o di esplorare nuove opportunità, siamo qui per aiutarti.

Ti è piaciuto questo articolo?

Condividilo sui social

Vuoi ricevere le nostre analisi via mail tutte le settimane?

Compila il form e iscriviti al caffè del mercoledì

Novità assoluta! L'abbonamento annuale su tutti i bandi di finanza agevolata disponibili in Italia, selezionati su misura per le esigenze della tua Impresa Innovativa

Nuovo servizio per PMI: Il Patent Box Scopri come ottenere i benefici del PATENT BOX

Perché una premoney certificata vale di più? Perchè è un report analitico e accurato redatto sulla base di metodologie avanzate da un consulente esterno e con requisiti professionali riconosciuti per Legge

Top! Tutti i "Ristretti" del 2025.

Work For Equity? Non ti affidare a chiunque. Scegli chi ha già realizzato decine di piani e centinaia di contratti a "prova di Agenzia delle Entrate"

Costituisci una startup innovativa o trasforma la tua azienda in PMI innovativa ​​

Articoli correlati

Il Potenziale delle PMI. Il Patent Box

Il “nuovo” PATENT BOX si articola in due modalità alternative, che consentono alle PMI di ottimizzare fiscalmente gli investimenti effettuati nel ciclo di sviluppo dei propri asset immateriali. Di eccezionale portata è Il “meccanismo premiale”, che consente di recuperare – con la stessa maggiorazione del 110% del meccanismo ordinario – i costi sostenuti fino a otto anni prima dell’ottenimento della privativa industriale. Quest’ultima possibilità è particolarmente rilevante per le imprese che abbiano effettuato investimenti consistenti in anni passati e ottengano il titolo solo in epoca recente.
Un esempio chiarisce meglio: un’impresa sviluppa tra il 2016 e il 2023 un software originale, lo utilizza internamente a partire dal 2023 e lo registra presso la SIAE nel 2024. Con l’opzione al Patent Box esercitata nel 2025, può recuperare le spese sostenute dal 2016 al 2023 (escluso il 2024, se già agevolato con il meccanismo ordinario). Un’opportunità concreta per valorizzare fiscalmente investimenti spesso sottostimati

Il Potenziale delle PMI. Misurare l’innovazione con il TRL

Il TRL è una metodologia di valutazione che consente di quantificare oggettivamente lo stato di avanzamento di un progetto tecnologico e permette di mappare con precisione il percorso di una tecnologia dai principi fondamentali (TRL 1) al sistema comprovato in ambiente operativo (TRL 9). Concepito dalla NASA negli anni ’70 per l’ambito aerospaziale, il sistema è stato successivamente modificato e adottato da numerose agenzie e organizzazioni a livello globale, tra cui la Commissione Europea. L’Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO) ha pubblicato un proprio standard nel 2013 per definire i livelli TRL e i relativi criteri di valutazione.

Iscriviti al caffè del mercoledì

Compila il form e iscriviti al caffè del mercoledì

  • Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo

Prenota il video meeting

  • Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo