Costituzione on line. Tutto quello che non ti dicono. Parte II

Detrazioni startup

La costituzione on line delle startup innovative con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), come oramai noto, è alternativa alla classica costituzione tramite notaio. 

Nel precedente articolo abbiamo analizzato alcuni aspetti critici cui porre molta attenzione oggi concludiamo l’analisi analizzando la fase di pagamento delle imposte e di trasmissione dell’atto analizzando anche i tempi

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La costituzione on line. Imposte di registro di bollo

L’iter procedurale conseguente alla firma e marcatura temporale dell’atto è quello del pagamento delle imposte attraverso la predisposizione dei modelli fiscali previsti. In sostanza occorre versare certamente l’imposta di registro (€ 200), restando in dubbio se sia dovuta anche l’imposta di bollo. In merito a quest’ultima, c’è da sottolineare che la vigente normativa stabilisce che gli atti delle startup sono esenti da imposta di bollo. L’esenzione opera sicuramente qualora l’iscrizione nella sezione speciale delle startup avviene contestualmente a quella nella sezione ordinaria, cosa che accade sicuramente in caso di iscrizione notarile o ex articolo 25 CAD.

Altrettanto non si può dire per le iscrizioni richieste con l’articolo 24 CAD; qui le risposte delle camere di commercio non sono univoche. In effetti, in questo caso l’iscrizione avviene “in via provvisoria”, in attesa che la camera di commercio esegua tutti i controlli previsti dalla normativa (antiriciclaggio, regime patrimoniale dei soci, casellario giudiziale ecc…) e questo da adito ad interpretazioni difformi; la circolare dell’agenzia entrate n° 16 del 2014 interpreta la normativa nel senso che l’esenzione opera “a decorrere dalla loro iscrizione nella suddetta sezione speciale del registro delle imprese”, iscrizione che come detto non è immediata, aprendo la strada, come detto, a posizioni non univoche.

La costituzione on line. La procedura Fedra.

Una volta registrato l’atto e ottenuta la ricevuta o distinta si può procedere alla effettiva trasmissione al Registro imprese utilizzando il software Fedra o altri equivalenti, compilando i campi richiesti ed allegando le autocertificazioni previste precedentemente firmate digitalmente. in questo caso occorre prestare molta attenzione a due aspetti che spesso possono risultare bloccanti: 1) La descrizione dell’attività innovativa; 2) La descrizione esercitata nella sede. Entrambe le descrizioni devono restituire in senso pratico ciò che effettivamente si farà senza riprodurre i contenuti dell’oggetto sociale.

La costituzione on line. I tempi

Anche sui tempi necessari per completare la procedura non vi sono certezze, considerando che non le forniscono le stesse camere di commercio.

Come detto, con la procedura 25 CAD, occorre attendere che la camera di commercio convochi i soci per la predisposizione di tutti i documenti e degli atti necessari, inclusa la finalizzazione di statuto ed atto costitutivo, preventivamente depositati nel sito del registro imprese al momento della richiesta di appuntamento. La camera di commercio dovrà comunque porre in essere tutti i controlli già indicati sopra, ma questa attività potrà essere iniziata già nell’attesa dell’appuntamento.

Ancora più incerti i tempi nel caso dell’articolo 24 CAD. in questo caso, infatti, i controlli vengono effettuati dopo il completamento dell’intera procedura, e possono richiedere parecchio tempo. La camera di commercio deve infatti richiedere le informazioni presso diversi enti pubblici (comune, tribunale ecc…) ed attendere i tempi di risposta di questi ultimi.

La costituzione on line. Conclusioni

In conclusione, quindi, non bisogna cadere nell’errore di ritenere la costituzione on-line una procedura facile e di breve durata. Occorre valutare preventivamente se si posseggano le capacità di portarla a termine considerando che lo statuto on line include diverse clausole che solo operatori esperti possono comprendere appieno.

Quanto detto è ancora più importante se si considerano le conseguenze che comporta l’omessa iscrizione della società, più volte segnalate su queste pagine. Se si considera infatti che solo le startup possono essere costituite on line, ne deriva che il mancato riconoscimento dei requisiti di startup non comporta l’iscrizione nella sezione ordinaria, ma la ben più grave conseguenza dell’inesistenza della società, con la necessità di ripercorrere l’intera procedura.

La costituzione on line. Il nostro tool gratuito

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