Di cosa si parla
Detrazioni startup. Finalmente è stato pubblicato!
Era il mese di maggio dell’anno scorso quando l’articolo 38 (del Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha introdotto un’agevolazione rafforzata per chi investe in startup e PMI innovative, portando la detrazione dal 30% al 50%.
Come spesso accade la legge demandava poi a un successivo decreto attuativo (da emanarsi entro 60 giorni!) l’onere di individuare le modalità di fruizione delle agevolazioni previste.
È passata la primavera, l’autunno ed è arrivato anche l’inverno. Un certo timore iniziava a serpeggiare tra chi si stava accingendo a effettuare investimenti, anche consistenti, approfittando legittimamente dell’ulteriore incentivo.
Anche fra gli addetti ai lavori c’erano alcuni aspetti che non risultavano proprio cristallini: dalla modalità di applicazione del regime de minimis al periodo degli investimenti agevolabili.
Guarda il Videocaffè
Detrazioni startup. il Decreto 28 dicembre 2020
Dopo una serie di rimpalli fra i vari uffici del Mise e la Ragioneria generale dello Stato, almeno così dicono i ben informati, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2021, il Decreto 28 dicembre 2020 recante “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative”.
Come già si evince dalla rubrica particolare attenzione è stata posta sulla questione del regime de minimis.
Detrazioni startup. Il regime de minimis
Gli incentivi alle imprese concessi dagli Stati europei, per non violare il diritto alla concorrenza, devono sottostare a quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, come poi meglio disciplinati dal regolamento UE 1407/2013.
In sostanza un’impresa non può ricevere contributi, nell’arco di tre anni, superiori a 200.000 euro: è il cosiddetto regime de minimis.
Ora, l’agevolazione “rafforzata” che prevede la detrazione del 50% per gli investimenti effettuati in startup e pmi innovative (entro determinate soglie) rientra proprio in questa tipologia di aiuto.
Quindi pur essendo l’investitore “persona fisica” il beneficiario diretto della detrazione, la startup ne beneficia indirettamente in quanto collettore degli investimenti agevolati.
Detrazioni startup: come calcolare la soglia de minimis
Occorre innanzitutto verificare che la startup o la PMI innovativa non abbia beneficiato nei tre anni antecedenti l’investimento di aiuti di stato eccedenti l’importo di 200.000 euro.
La verifica è piuttosto semplice.
E’ stato istituito il registro nazionale per gli aiuti di stato, raggiungibile on line in cui è possibile individuare tutti gli aiuti in regime de minimis ricevuti nel triennio di osservazione da un’impresa, effettuando una ricerca con la denominazione o il codice fiscale.
Calcolare tale soglia è fondamentale in quanto qualora l’impresa abbia raggiunto già la soglia massimale agli investitori non spetta la detrazione del 50%. Spetta però quella del 30% in quanto tale detrazione non è considerabile aiuto di stato.
In caso invece di utilizzo parziale del massimale può essere necessario rideterminare l’importo del beneficio spettante per non eccedere la soglia limite dei 200.000 euro.
Detrazioni startup. La procedura on line
Il decreto ha poi previsto l’istituzione di un’apposita procedura per comunicare gli investimenti effettuati con lo scopo di verificare la spettanza, e la misura, della detrazione per gli investitori in funzione degli aiuti di stato già ricevuti dalla startup.
L’incombenza ricade sull’impresa che deve presentare un’apposita istanza online tramite la piattaforma “Incentivi fiscali in regime de minimis” sviluppata a cura del Mise.
L’istanza è una vera e propria autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (quindi qualora vengano dichiarati dati errati, si rischia di incorrere in sanzioni anche penali) in cui occorre dichiarare da un lato che si possiedono tutti i requisiti per beneficiare della detrazione, dall’altro la tipologia di investimento (diretto o indiretto tramite Organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in startup innovative) e la misura dell’agevolazione che intende usufruire.
Detrazioni Startup. Deve essere presentata un’istanza per ogni investitore.
Segnaliamo, fra le altre informazioni che deve contenere l’istanza, quelle relative all’impresa unica. E’ questo un concetto questo cui prestare particolare attenzione quando le imprese fanno parte di gruppi o più soci detengono il controllo di più imprese.
Il decreto che l’istanza debba essere presentata prima per l’investimento. Per il 2020 è stata prevista una deroga, in questo caso l’istanza va presentata “a consuntivo” nella finestra temporale compresa tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.
Infine riportiamo l’accesso al portale evidenziando che la procedura è attivabile esclusivamente dai soggetti che da Registro Imprese risultino avere i poteri di rappresentanza del soggetto con autenticazione e verifica attraverso SPID.
Alcune indicazioni fondamentali
1. La domanda può presentarla solo l’amministratore o uno dei legali rappresentanti della società
2. E’ necessario che chi presenta la domanda si accrediti in piattaforma con SPID (non sono previste altre modalità)
3. E’ necessario che tutti gli investitori abbiamo e comunichino la propria pec (è un campo obbligatorio)
4. E’ necessario tenere a portata di mano la firma digitale da utilizzare per firmare le domande in p7m
5. E’ necessario tenere sottomano gli atti di costituzione e di aumento di capitale per caricare correttamente date e importi degli investimenti
Per massima completezza si consiglia di consultare il manuale