Costituzione on line. Vince la lobby dei Notai ed il Consiglio di Stato dando ragione al ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato (precedentemente respinto dal TAR) ci fa ripiombare in quello che siamo: “un Paese per vecchi” .
Costituzione on line. Il giorno nero dell’innovazione
E’ inutile non ce la faremo mai ad essere un Paese evoluto; votato all’innovazione; non governato dalle lobby o dai feudi della burocrazia.
Oggi è stato un giorno davvero nero per le speranze di chi crede “nel nuovo” e soprattutto per le speranze di chi credeva di poter scegliere se costituire la propria startup on line o dal Notaio. Niente. Nel Paese delle lobby ancora una volta ci tocca chinare la testa e tornare nel medioevo, soprattutto se guardiamo a Paesi come la Germania dove oltre a costituire la startup in un giorno, in Camera di Commercio ti offrono anche caffè bevande, tanta disponibilità e collaborazione. Tutto l’opposto rispetto all’esperienza italiana, dove vige la mano pesante della burocrazia feudataria di questo o quel funzionario. Ma questo è un altro capitolo che affronteremo a tempo dovuto.
Costituzione on line. Cosa è accaduto?
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della lobby dei notai contro il decreto varato dal MISE che dal 2016 permetteva di costituire una startup gratis online.
Il ricorso era stato precedentemente presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato presso il TAR Lazio, dove era stato respinto, opposto dall’Avvocatura dello Stato per il Ministero dello Sviluppo Economico e dall’associazione Roma Startup. Ora, tuttavia, la decisione del Consiglio di Stato cambia le carte in tavola.
A partire dal 29 marzo 2021 e fino a nuovo intervento del legislatore, le startup italiane non potranno più costituirsi online: si torna alle vecchie, regole, le stesse per la costituzione di una Srl ordinaria, che prevedono l’obbligo di redigere un atto pubblico notarile.
Costituzione on line. Il provvedimento
Secondo il Consiglio di Stato “il potere esercitato dal Ministero attraverso il decreto impugnato non poteva avere alcuna portata innovativa dell’ordinamento, ovvero, nello specifico, non poteva incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione delle start up innovative, così come previsti dalla norma primaria”.
La sentenza si basa sull’art. 11 della Direttiva 2009/101/CE, che sancisce che “in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico”.
Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, il decreto del Mise avrebbe illegittimamente ampliato l’ambito dei controlli dell’Ufficio del Registro dell’imprese, “senza un’adeguata copertura legislativa che autorizzasse tale innovazione (circa il rapporto tra l’atto impugnato e la legge che ne ha previsto l’emanazione valgono le considerazione già espresse a proposito del primo motivo di appello); di conseguenza, alla luce della natura del controllo effettuato dall’Ufficio del Registro nel nostro ordinamento, così come innanzi delineato, non appaiono infondati i dubbi dell’appellante circa la possibilità di ovviare alla modalità tradizionali di costituzione delle società, pena il concreto rischio di porsi in contrasto con la Direttiva citata”.
Costituzione on line. In pratica cosa significa?
In parole povere, è stato individuato un vuoto legislativo nella procedura prevista dal decreto, che potrebbe essere sfruttato per aggirare la procedura di costituzione ordinaria di una società srl (non startup innovativa), attraverso la creazione di una finta startup da trasformare poi in srl vera e propria. Da qui, la decisione di abrogarlo completamente, togliendo la possibilità a tutte le startup innovative di percorrere l’iter che era stato creato appositamente per agevolarle.
Costituzione on line. Un vuoto che avevamo già evidenziato
E, a dirla tutta di questo vuoto ne avevamo già parlato in un nostro contributo del 2018, nel quale, appunto, evidenziando alcuni dubbi procedurali della costituzione on line evidenziavamo la necessità di porre rimedio al “vulnus” in caso di perdita dei requisiti di startup costituita on line, che, di conseguenza, diverrebbe una srl ordinaria, senza però essersi costituita secondo i dettami, e senza (a detta della sentenza del TAR) dover modificare l’Atto.
Ecco l’assurdità sta proprio in questo. Il correttivo (che noi abbiamo sempre ritenuto giusto e necessario) era piuttosto semplice da adottare e sotto gli occhi di tutti, e adesso non ci resta che sperare che il Ministero ponga rimedio a questo disastro rivedendo, con l’urgenza del caso, il testo dell’ art. 4 del D.M. del 17 febbraio 2016, modificando il testo in “ non mantiene l’iscrizione in sezione ordinaria, dovendo necessariamente modificare o ripetere l’atto, seguendo le regole ordinarie dettate dall’art. 2480 del codice civile”
Ora non ci resta che attendere gli eventi. Intanto abbiamo interpellato alcune Camere di Commercio che ci hanno confermato che per le richieste di iscrizione pervenute attraverso Comunica entro il 28/03/2021 si procederà all’istruttoria e quindi alla iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese. Per il prosieguo attendono istruzioni a strettissimo giro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.