Società Benefit. Da quanto è possibile leggere un po’ ovunque, potrebbe essere scontato che con fine del 2022, termini la possibilità per le società benefit di richiedere il credito di imposta per le spese di costituzione o trasformazione.
Ma è proprio così? Chi costituirà dopo il 31/12/2022 non beneficerà di alcun credito di imposta?
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Società Benefit. Anticipiamo che la risposta è negativa: le società benefit potranno godere del credito di imposta anche in futuro. Tuttavia, resta valido il suggerimento di costituire la società benefit entro la fine dell’anno.
Vedremo come si arriva a questa conclusione nelle prossime righe, non prima però di aver rimandato al nostro e-book gratuito per un approfondimento sulle società benefit, nonché alle decine di articoli che abbiamo scritto sull’argomento (qui l’ultimo, in ordine temporale).
Società benefit. La normativa
La risposta non può che partire da una analisi della normativa, forse noiosa ma necessaria.
Ricordiamo che il DL19 maggio 2020, n. 34, all’articolo 38ter, ha previsto la concessione di un contributo “sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020”, nel limite massimo di 10.000 euro (quindi, per spese di costituzione fino a 20.000 euro).
Il termine del 31 dicembre 2020 è stato poi prorogato al 31/12/2021 (DL 25 maggio 2021 n° 73, art. 19 bis) ed al 31/12/2022 (legge n. 91-2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2022).
La normativa prevede inoltre che il limite di 10.000 euro deve essere rimodulato in funzione delle richieste ricevute dal mise, qualora queste superino i fondi stanziati per l’agevolazione in parola. Per questo motivo, è stato necessario attivare una apposita procedura di “prenotazione” del credito di imposta; si tratta del Decreto Direttoriale 4 maggio 2022 del MISE, che riguardava il credito di imposta per le spese sostenute fino al 31/12/2021 e fissava il termine del 15/06/2022 per la presentazione delle istanze, tramite l’apposita piattaforma.
A seguito della presentazione delle istanze, il MISE ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione.
Società benefit. Credito d’imposta solo per il 2022?
Per rispondere alla domanda posta sopra (se chi costituirà dopo il 31/12/2022 non beneficerà di alcun credito di imposta), occorre approfondire il testo della citata Legge n. 91-2022, ed in particolare l’articolo 52bis (Disposizioni in materia di società benefit).
Il comma 2 recita testualmente: Al comma 2 dell’articolo 38 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, per l’anno 2021» sono soppresse.
Se il Legislatore avesse inteso limitare il credito di imposta al 2022, ovviamente le parole “per l’anno 2021” sarebbero state sostituite con “per l’anno 2022”. Invece non è stato così: la conclusione è che il credito di imposta per le società benefit è ormai diventato una norma a regime.
Diverso è dire che ogni anno debba essere rifinanziato (Infatti lo stesso articolo 52bis al comma 1 attribuisce al 2022 le somme residue del 2021). Naturalmente, non è dato sapere quali somme saranno stanziate per il 2023 e per gli anni successivi, quindi il suggerimento che possiamo dare è quello di costituire la propria società benefit entro la fine dell’anno.
Società benefit. La procedura del credito d’imposta
Come già scritto, il MISE ha predisposto una apposita procedura per la richiesta del credito di imposta. La domanda andava tuttavia effettuata (per le costituzioni avvenute nel 2021) entro il 15 giugno 2022.
Al momento, non è stata ancora predisposta una analoga procedura per i crediti del 2022 ne, ovviamente, per le annualità successiva. Continuate a seguirci per essere aggiranti sull’argomento, iscrivendovi al nostro Caffè del mercoledì.
Ricordiamo infine che
- il codice tributo da utilizzare in compensazione nel modello F24, per usufruire del credito di imposta, è il 6976.
- Il credito di imposta è usufruibile nei limiti delle agevolazioni de minimis