Costituzione startup. Eccoci con il quarto articolo di approfondimento dedicato alla costituzione di startup innovative.
Ci siamo lasciati la scorsa settimana con l’approfondimento su investimenti e detrazioni
Oggi proseguendo il tema tratteremo di un caso reale, ovvero di come l’illusione del risparmio iniziale possa in realtà generare danni e costi triplicati: nell’immediato e nel giro di un anno.
Il proverbio frutto del buonsenso popolare dice: chi più spende, meno spende. Le startup non c’erano ancora, ma sarebbe bene non dimenticare la saggezza dei nostri nonni
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Costituzione startup. Il caso
Per quelle strane coincidenze astrali che a volte capitano, nel giro di pochi giorni ci siamo imbattuti in due casi molto simili. Due casi che raccontano la stessa storia e per i quali abbiamo ricevuto (a latte versato), richiesta di aiuto: aver scelto di costituire a basso costo, cedendo ad una offerta all-in-one, (solo) apparentemente conveniente.
Costituzione startup. Chi meno spende, spende il triplo
In pratica, la fondatrice e il fondatore delle due startup che ci hanno interpellato, ci hanno raccontato che a fronte del grande risparmio prospettato dall’offerta hanno constatato sulla propria pelle l’estremo ritardo (un mese in un caso; quasi due mesi nel secondo) nell’ottenere l’iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese e questo (in entrambi i casi) per la scarsa conoscenza della procedura di iscrizione alla sezione speciale.di chi li ha accompagnati. Tutto questo con ripercussioni rispetto alla possibilità di partecipare a un bando, alla necessità di richiedere un mutuo o, semplicemente, ricevere ed effettuare pagamenti dal conto della società, a problematiche insorte con investitori con i quali erano già in corso trattative…
Ma questa è solo la prima parte.
Il vero primo danno, immediato, consistente ed economicamente tangibile, constatato da entrambi i fondatori, (dopo aver letto uno dei nostri approfondimenti), si è materializzato nella mancata maturazione del beneficio della detrazione del 30% in fase di costituzione. In pratica un danno di 3.000 euro nel primo caso e di oltre 6.000 euro nel secondo. (a fronte di un risparmio di poche centinaia di euro!). Danno maturato in conseguenza della mancata iscrizione contestuale alla sezione speciale Registro Imprese.
Tutto qui? Assolutamente no.
La sempre attuale ciliegina sulla torta, quasi a completamento del “pacchetto perfetto” prospettato nell’offerta, si è compiuta in uno dei due casi.
Il consulente incaricato dell’assistenza contabile e fiscale, non conoscendo a fondo il significato di “spese in ricerca e sviluppo” in relazione alla dichiarazione o conservazione del requisito qualificante , in fase di chiusura del bilancio, ha comunicato all’impresa che non vi è sufficienza di costi per mantenere il requisito e non avendo altre possibilità, avrebbe suggerito di uscire dal regime startup innovative.
Tutto questo mentre la startup si sta approntando ad una campagna di equity crowdfunding.
Fortunatamente, in questo caso eravamo ancora in tempo per intervenire, e consigliare di rivedere i costi eleggibili (che in effetti c’erano) a “sviluppo”.
Morale della favola: se vuoi il “Parmigiano Reggiano” e pensi che il “Parmesan” in fin dei conti sia la stessa cosa rsiparmiando pochi euro, accomodati pure!
Costituzione startup. Non una semplice formalità.
Costituire una startup non è un semplice adempimento burocratico. Lo statuto è “il contratto societario” dal quale possono dipendere opportunità, ma anche rischi, se non si conoscono i contenuti delle clausole. Ma questo non basta. Per quanto appena illustrato, il vero momento della verità è quello della procedura di iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese. Un passaggio assolutamente non banale da cui possono derivare grandi vantaggi ma anche danni irreparabili se non affrontata correttamente.
La startup innovativa è una società di capitali alla quale vengono riservati specifici trattamenti e benefici fiscali, amministrativi, lavoristici e fallimentari. Le regole per la costituzione impattano su: forma societaria, l’oggetto sociale, la verifica dei requisiti essenziali e le procedure di iscrizione nel registro speciale presso il Registro Imprese.
Va ricordato sempre e chiaramente, che le detrazioni per chi investe in startup spettano anche ai soci fondatori e sono una grande opportunità: per la startup e per gli investitori
Per il momento,ci fermiamo qui.