Startup Legal. Contratti e “clausole di stile”

Startup Legal Eccoci al terzo  approfondimento dello Speciale “Startup Legal” curato dal Neo Partner e socio di CreazioneImpresa, Andrea Lovato, avvocato e,  qualificato Startup Specialist al Master IPSOA.

Dopo aver introdotto l’argomento  del “perchè alle startup serve un avvocato“, ovvero dell’importanza di  rivolgersi ad un avvocato esperto in materia societaria e contrattuale, (evitando errori che possono trascinarsi lungo il percorso di sviluppo e crescita della società) abbiamo dedicato il secondo approfondimento all’inconsueto tema del “legal design“. 

Con il caffè di oggi, Andrea Lovato approfondisce la metodologia per una efficace gestione dei contratti parlando delle cosiddette clausole di stile, richiamando l’attenzione (e soprattutto mettere in guardia) sull’uso di formule e modelli contrattuali precostituiti in cui non è raro trovare formule ed espressioni dal significato vago ed incerto, se non addirittura oscuro, quale mero ossequio ad una prassi stilistica.

Ancora una volta, quindi, l’esortazione è quella di prestare massima attenzione e cura “all’igiene lessicale” dei contratti che andiamo a predisporre, lasciando da parte espressioni e formule preconfezionate, badando invece a far emergere in modo chiaro e fuor di retorica la volontà negoziale delle parti.

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Startup Legal. Il contratto, uno strumento da maneggiare con cura e consapevolezza

Va detto innanzitutto che non si tratta di una figura prevista e men che meno descritta da qualche norma di legge. Secondo la definizione proposta dai Giudici, “sono clausole di stile quelle espressioni generiche frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminazione rivelano la funzione di semplice completamento formale“.

Dunque forma senza sostanza o comunque espressioni talmente vaghe e generiche che non riesce semplice estrapolare una chiara volontà delle parti contrattuali.

La qualificazione della clausola come di stile o meno non discende quindi da un automatismo, ma viene rimessa alla valutazione dell’interprete, ovvero del Giudice.

Startup Legal. Uso e abuso delle clausole di stile

La presenza delle clausole di stile nella regolamentazione negoziale alimenta una serie di criticità. Non solo perché non è semplice stabilire se ci si trovi di fronte a pattuizioni riconducibili a tale categoria, ma anche perché non consentono facilmente di ricostruire la volontà reale delle parti.

In altre parole, non è chiaro, con l’uso di quelle clausole, quale fosse l’obiettivo delle parti e dunque è da qui che può nascere il contrasto; ogni parte contrattuale muove da posizioni opposte, si pone obiettivi contrapposti o come spesso capita, l’interesse contrapposto emerge in seguito e dunque la tentazione di far prevalere una interpretazione del contratto a sostegno del proprio (postumo) interesse contrario a quello dell’altra parte, è sempre latente.

Startup Legal. Alcuni esempi di clausole di stile

Le più note e frequenti, in materia di compravendita sono “Visto e piaciuto” oppure “nello stato di fatto e diritto in cui si trova(o secondo una formulazione più aulica, “…in cui sta e giace”). L’effetto di clausole di questo tipo può essere quello di escludere la possibilità per il compratore di far valere una serie di tutele contro i vizi del bene compravenduto, proprio perché l’espressione sottende il fatto che chi ha comprato ha visto, tastato, conosciuto, sondato qualità e peculiarità del bene, così come dovrebbe avere avuto conoscenza della presenza di eventuali difetti o vizi, aggravi ed oneri e, ciononostante, si è determinato all’acquisto.

Ma siamo davvero sicuri che a quelle espressioni, presenti in moltissimi (se non tutti) i contratti, corrisponda una piena consapevolezza della parte contrattuale a cui l’espressione viene attribuita nel contratto?

Startup Legal. Utilizzo nell’ambito della costrattualistica d’impresa

Beh, la compravendita può riguardare un’autovettura usata, un immobile, così come delle partecipazioni societarie, fermo restando che auto ed immobili possono fare parte del patrimonio destinato a passare di mano con le azioni o quote societarie. I rischi e le implicazioni sono dunque le stesse se non addirittura maggiori posto che, nel caso della vendita del singolo bene, è pur sempre possibile circoscrivere le pattuizioni contrattuali a quell’oggetto; nel caso di trasferimento di aziende o partecipazioni societarie, ad essere trasferiti sono un complesso e pluralità di beni spesso elencati in un inventario, con conseguenze facilmente intuibili.

Startup Legal. Le clausole di stile sono pericolose?

Non sempre; molte volte le clausole di stile non fanno altro che riproporre, in chiave contrattuale, obblighi che comunque discenderebbero sulle parti anche in assenza di previsione contrattuale. Questo perché quelle clausole o espressioni altro non fanno che riprodurre il contenuto di norme imperative di legge.

Startup Legal. Un suggerimento pratico

Per stare lontano dai guai il consiglio è quello di redigere le clausole che compongono il regolamento contrattuale in modo circostanziato e personalizzato e, se si è in grado di farlo, con tecnica adeguata.

Il contratto non deve essere bello, ne’ va esibito come un’opera. Deve essere efficace, chiaro, possibilmente dal contenuto e significato univoco, fare emergere in modo preciso la volontà delle parti. Occorre quindi sfrondare il regolamento contrattuale da tutto quanto non è comprensibile, sostituendo le espressioni generiche e tralatizie con espressioni corrispondenti alle effettive volizioni dei negozianti.

Per ora ci fermiamo qui. Continueremo il nostro speciale parlando di

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