Di cosa si parla
Come cambiano le startup e le pmi. Le novità legislative
Iniziamo questa edizione del Caffè delle feste che ci accompagnerà nella pausa natalizia, cogliendo l’occasione per fare il punto sulle recenti novità legislative che hanno modificato e che modificheranno la normativa sulle startup e le PMI innovative.
Trattandosi di leggi che hanno anche un importante impatto sul piano fiscale sarà poi necessario attendere gli opportuni chiarimenti di prassi (in primis da parte dall’Agenzia delle Entrate) per definirne la corretta interpretazione. Proprio per questo il nostro primo speciale del 2025 sarà dedicato a questo tema con la possibilità concreta che nel corso dell’anno vi saranno ulteriori “speciali” dedicati all’argomento.
Come cambiano le startup e le pmi. Una visione d’insieme
In quest’ultimo trimestre (da ottobre a dicembre 2024) sono state pubblicate due Leggi che, insieme, vanno a modificare il cd startup act, ovvero il DL 179/2012 che ha introdotto nel nostro ordinamento le startup innovative e il DL 4/2015 relativo alle PMI innovative.
La prima in ordine cronologico è la legge 28/10/2024 n. 162 “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” entrata in vigore il 22/11/2024.
Qualche giorno fa dopo un iter piuttosto lungo e complesso che ha subito un’accelerazione nelle battute finali è stata pubblicata la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 che riforma, oltre al sistema delle agevolazioni per gli investimenti, anche i requisiti e i tempi per la permanenza nella sezione speciale delle startup innovative.
Infine, nei prossimi giorni e comunque entro la fine dell’anno sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale anche la Legge di Bilancio 2025 che tra le altre misure riforma anche il sistema delle detrazioni fiscali quindi anche quelle relative agli investimenti in startup e pmi innovative
Come cambiano le startup e le pmi. La Legge 162/2024 e il credito di imposta
Cominciamo dalla prima legge introdotta: la Legge 162/2024, in vigore dallo scorso 22 novembre.
Ci soffermeremo, in questo primo contributo, su un’importante novità introdotta dall’articolo 2 rubricato “Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative” che riportiamo per poi commentarlo brevemente.
- Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero dell’articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
- Le disposizioni del comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2023.
È una misura richiesta da molto tempo da tutti gli attori dell’ecosistema e frutto del grande (e lungo) impegno dell’estensore e primo firmatario On. Giulio Centemero.
L’articolo, in un sistema fiscale caratterizzato da innumerevoli “tasse piatte” (dal regime forfettario alla cedolare secca sugli affitti), risolve il problema di poter beneficiare delle detrazioni fiscali anche da parte di coloro che non hanno -o hanno in misura ridotta – redditi da tassare ai fini IRPEF sui quali si applicano le detrazioni.
Infatti, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione (con il modello F24 per pagare, ad esempio i contributi previdenziali).
L’agevolazione si applica solo per gli investimenti in regime de minims effettuati nelle startup innovative (art. 29 bis del DL 179/2012) e nelle PMI innovative (art. 4 comma 9-ter del DL 4/2015).
Il comma 2 precisa, dal punto di vista temporale, che tale modalità di fruizione del beneficio decorre dagli investimenti effettuati nel 2024.
Quindi sarà possibile beneficiarne già nella prossima dichiarazione dei redditi.
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Nel prossimo caffè delle feste continueremo ad analizzare le novità introdotte le novità introdotte dalla Legge n. 162