Aggiornamenti e approfondimenti startup e PMI. Iniziamo questo nuovo speciale (ultimo del 2023) che ci accompagnerà fino al Natale parlando di una tipologia particolare di investimenti in startup e PMI innovative: gli investimenti indiretti.
E lo facciamo come sempre, partendo da alcuni casi che abbiamo affrontato nelle scorse settimane.
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Aggiornamenti e approfondimenti startup e PMI. Gli investimenti indiretti
La normativa sulle startup e le PMI innovative prevede che la raccolta di capitali possa avvenire direttamente dall’investitore o per il tramite di “organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative”.
Il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2019 precisa poi che questa tipologia di investimenti “può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI innovative ammissibili da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all’esercizio in cui è effettuato l’investimento agevolato”.
Quindi si propongono sostanzialmente due tipologie: da un lato gli OICR e dall’altro le società (tipicamente holding di partecipazione).
Ma cosa si intende per prevalente? Sempre il Decreto specifica che la prevalenza si sostanzia nel fatto che la società detenga partecipazioni (rispettivamente attività o immobilizzazioni finanziarie) almeno pari al 70% in startup o PMI innovative.
Aggiornamenti e approfondimenti startup e PMI. Individuare il “momento di effettuazione dell’investimento” negli investimenti indiretti.
Uno degli aspetti a cui prestare particolare attenzione è il momento di effettuazione di investimento in quanto elemento essenziale in cui individuare l’anno di imposta in cui sorge il diritto alla detrazione.
Facciamo aiutare dal Decreto che sul punto è abbastanza chiaro:
“gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote”.
Ora è necessario definire, e arriviamo al caso che ci è stato posto, cosa si intende per sottoscrizione delle quote. Di quali quote stiamo parlando: di quelle del veicolo o di quelle della startup in cui il veicolo investe?
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 16/E del 2014 ritiene che la norma vada interpretata nel senso che
“gli investimenti sono agevolabili nel periodo di imposta in cui si perfeziona l’aumento di capitale nella startup innovativa”.
Precisando poi che
“nel caso di investimento indiretto per il tramite di società intermediarie, si precisa che, affinché il conferimento possa considerarsi agevolabile, è necessario che anche il soggetto intermediario abbia, preventivamente, rilevato un incremento della voce del capitale sociale o della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote, depositando la delibera di aumento del capitale o, se successiva, l’attestazione di cui agli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile, in caso di società intermediaria già esistente, ovvero l’atto costitutivo per l’iscrizione nel registro delle imprese, in caso di società di nuova costituzione”
Viene così delineata una sequenza cronologica:
1) il veicolo raccoglie i fondi,
2) il veicolo effettua un aumento di capitale con i fondi raccolti,
3) il veicolo investe nel capitale della startup innovativa.
Sequenza che poco si concilia con l’operatività di questi veicoli che tipicamente raccolgono i fondi e poi successivamente investono nei soggetti partecipati, magari anche in momenti diversi (e periodi di imposta differenti) in occasione delle chiusure dei vari round.
Aggiornamenti e approfondimenti startup e PMI. La documentazione da rilasciare negli investimenti indiretti
La norma prevede che l’investitore deve ricevere una certificazione relativa all’investimento effettuato, necessaria per compilare la dichiarazione dei redditi e quindi per beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Anche qui ci viene in aiuto il Decreto che specifica che
il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, lettera f), e l’entità dell’investimento agevolabile ai sensi del comma 2 dell’art. 2 è certificato, previa richiesta dell’investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre società entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento si intende effettuato ai sensi dell’art. 3.
È dunque il veicolo (OICR o Holding) che su richiesta dell’investitore deve rilasciare una certificazione attestante l’investimento agevolato in cui venga attestata anche la circostanza che ricorra il requisito della prevalenza (come peraltro facilmente riscontrabile dal bilancio che è documento pubblicamente accessibile).
Questa circostanza riteniamo che debba essere semplicemente enunciata nella certificazione, come anche prevede il format di attestazione della detrazione del 50% pubblicato con i decreti attuativi del DL 38/2020, e che non sia necessario enunciare analiticamente nel documento le singole partecipazioni detenute.
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Per oggi ci fermiamo qui. con il prossimo approfondimento tratteremo un caso particolare relativo alle PMI “oltre il settimo anno