In queste ultime settimane anche nel corso di dibattimenti pubblici o webinar ci siamo spesso interrogati sulla esatta interpretazione del comma 5 dell’articolo 38 del Decreto Rilancio. In breve, il cosiddetto “articolo delle startup”. Il comma 5. Appunto, tra tutti , è quello che riguarda l’estensione del periodo di permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese per ulteriori 12 mesi, con una enunciazione d’insieme che però lascia molti dubbi. Opportunamente, come auspicavamo è intervenuta una circolare del MISE, la numero 3724/C, che finalmente fa piena chiarezza, e che in questo articolo cerchiamo di sintetizzare negli aspetti salienti.
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Il Contenuto discusso del comma 5
In sostanza il comma 5 prevede nella sua enunciazione che:
-Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi.
– Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.
I motivi di perplessità suscitati sono diversi:
Il prolungamento dei 12 mesi è definitivo?
Il prolungamento vale per tutte le startup, anche quelle costituite dopo “’l’emergenza”?
Cosa significa che sono parimenti prolungati i termini di accesso ai benefici pubblici e non quelli delle agevolazioni fiscali e contributive?
E quali sarebbero gli uni e gli altri?
L’osservazione di Unioncamere
Osserva giustamente Unioncamere che «…il Decreto-legge n. 34/2020, all’art. 38, non fa alcun distinguo tra società già iscritte e scadute e società già iscritte e non ancora scadute alla data del 19 maggio 2020: questa seconda lettura consentirebbe ad un maggior numero di imprese di beneficiare della proroga prevista dal citato Decreto Legge.». La norma infatti non fissa un termine a partire dal quale essa trova applicazione, affermando che «il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative … è prorogato di 12 mesi»
L’interpretazione ermeneutica
In linea generale, applicando i canoni ermeneutici tradizionali si dovrebbe ritenere che la legge non possa disporre che per il futuro, come ex pluribus rammentato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 16620 del 2013, fermo restando tuttavia, come precisa la stessa sentenza che «è, invece applicabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore».
E’ un provvedimento anti COVID
Appare allora opportuno verificare la portata della norma cui la disposizione in parola accede. Il DL n. 34 del 2020, all’articolo 38 disciplina misure a favore dell’ecosistema delle startup innovative.
La relazione alla norma, reca testualmente che la «previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup».
Sembrerebbe pertanto che l’alternativa interpretativa sia se considerare la disposizione una proroga del termine (eccezionale) e quindi applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale, oppure considerare la disposizione in parola un dilatamento del termine di permanenza in sezione speciale a regime. Nel primo caso le imprese iscritte in sezione speciale avrebbero diritto ad una eccezionale permanenza di ulteriori dodici mesi, nel secondo il termine sarebbe di settantadue anziché sessanta mesi (per tutte e per sempre). Se, come emerge chiaramente dalla relazione, e si evince dal contesto degli interventi normativi di questi ultimi due mesi, la disposizione in parola si propone di ridurre quanto possibile «l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup» è a tale evento che si deve fare riferimento.
L’interpretazione ministeriale e il Parere definitivo
Tutto ciò premesso si osserva che la norma prevede come conseguenza i seguenti effetti relativamente alla possibilità di fruire di misure incentivanti nel periodo di proroga: «la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente».
Per quanto di competenza di questo Ministero, si osserva che alla luce del chiaro disposto contenuto nell’ultimo periodo del comma 5 del citato art.38, l’eccezionale proroga di 12 mesi dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riconosciuto alle startup iscritte alla data del 19 maggio 2020 (ovvero che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione), non dà diritto alle stesse di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti di segreteria, né parimenti dà diritto alla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali, (incentivi agli investimenti in startup e PMI) e agli incentivi fiscali in “de minimis” previsti dall’articolo 38, (ulteriori detrazioni)
Conseguenze
Ne consegue, pertanto, che la start up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di segreteria, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale.
La permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro delle imprese secondo i criteri sopra identificati comporta che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono prorogati di 12 mesi (ndr presumiamo si tratti di incentivi e bando che richiedano il requisito di iscrizione alla sezione speciale), con esclusione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui già detto.