Work for equity. Applicazioni e limiti. Parte I

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Work for equity. Prendendo spunto, come sempre, dalle casistiche che ci vengono poste e dallo sviluppo di soluzioni adeguate e possibili, vogliamo offrire un contributo di approfondimento in tre parti. Nella prima trattazione di oggi inquadreremo la “questione quadro” di come remunerare i founder di una startup.

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Work for equity. Remunerare il lavoro dei soci

Il Work for equity rappresenta una delle opportunità più interessanti offerta dal set normativo a beneficio delle startup. Ne abbiamo parlato già molte volte, ma l’idea è quella di consentire a chi effettua una prestazione nei confronti della società di essere remunerato attraverso la possibilità di partecipare al capitale sociale. Prestazione che può essere lavorativa (lavoro dipendente o assimilato), e quindi in questo caso si parla più correttamente di “piani di incentivazione” oppure professionale prestando opere o servizi ed è il work for equity propriamente detto.

Work for equity. Il regime fiscale di favore

La cosa si fa particolarmente interessante perché la legge (l’articolo 27 del DL 179-2012) prevede un regime di esenzione fiscale e contributiva per redditi derivanti da prestazioni remunerate attraverso piani di incentivazioni o work for equity.

L’impianto normativo vuole favorire infatti, da un lato chi è disposto a scommettere nella startup investendo in parte (o integralmente) il compenso erogato a fronte della sua prestazione, dall’altro la società che soprattutto nelle fasi iniziali di avvio potrebbe non disporre della liquidità sufficiente per pagare collaboratori di livello.

Work for equity per soci fondatori. E’ possibile?

Ci chiedono spesso se i founder possono utilizzare questi strumenti per remunerare l’impegno profuso nell’avvio della società.

La risposta è si, però con qualche precisazione.

Un socio può essere dipendente della startup. Quindi sarà assunto con un contratto di lavoro e, al pari di ogni dipendente, potrà aderire ai piani di incentivazione gestiti attraverso assegnazioni di stock option, RSU, strumenti finanziari partecipativi.

Un socio può essere amministratore della società e quindi può percepire un emolumento (deliberato dall’assemblea dei soci). Anche in questo caso il compenso (o una quota di questo), potrà essere corrisposto, in tutto o in parte attraverso i piani di incentivazione, come accade per i dipendenti.

Un socio poi può essere un professionista, titolare di partita iva, e fornire un servizio alla startup. Chi non desidererebbe uno sviluppatore tra i founder di una startup tecnologica?

In questo caso il socio, in qualità di professionista, presta un servizio a favore della startup. Al termine emetterà una fattura e maturerà quindi un credito nei confronti della società. Questo credito potrà essere pagato, oppure “compensato” attraverso l’assegnazione di quote: è il work for equity.

E come detto, in quest’ultimo caso, il compenso non sarà imponibile sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo.

E fin qui tutto bene.

Ma se non ricadiamo in nessuna delle tre casistiche precedenti ci sono altre strade?

Per esempio, è possibile  realizzare un piano di work for equity in cui le prestazioni siano apportate con prestazioni occasionali?

(continua in PARTE II)

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