Costituzioni startup on line. Riprendiamo l’argomento con alcune novità intervenute in agosto. Parliamo in particolare della “cosiddetta sanatoria”, già più volte paventata e resasi necessaria in seguito alla ormai nota sentenza del Consiglio di Stato 29.3.2021 n.264, ovvero quella che ha cancellato le costituzioni on line e gli atti modificativi delle startup.
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Costituzioni startup. La sanatoria
A far cessare le preoccupazioni dei fondatori delle numerose startup costituite con la procedura on line, e ad evitare i conseguenti e incalcolabili danni che sarebbero derivati da una annullamento di tutti gli atti, ci ha pensato l’art. 39 septies del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, introdotto dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.181 del 30-07-2021 – Suppl. Ordinario n. 26.
Costituzioni startup. Il contenuto dell’art. 39
Ma cosa dice l’art 39. Vediamo in dettaglio
Art. 39 septies – Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative
Comma 1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.
Comma 2. Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile.
Comma 3. Il compenso per l’attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. (Euro 600)
In breve quindi, ai fini della “sanatoria” il comma 1 risulta molto chiaro: sono validi tutti gli atti (costitutivi e modificativi) delle startup che hanno scelto la procedura on line e pertanto tali società conservano l’iscrizione al registro imprese e la relativa iscrizione alla sezione speciale.
Costituzioni startup. Cosa accade per gli atti post sanatoria.
Più complesso appare lo scenario relativo agli atti (costitutivi e modificativi) successivi alla sanatoria.
La norma, al secondo comma, ha anche e ovviamente, disciplinato ciò che accade dopo la sua entrata in vigore stabilendo che “Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (sembra implicito il riferimento, per le Srl e Srls, alla Direttiva 2019/1151/UE la cui attuazione nel nostro ordinamento è oggetto della delega conferita con Legge 53/2021), alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’art. 2480 del codice civile”
Quindi con particolare riferimento alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto si dovrà ricorrere alle assemblee che prevedono verbale notarile.
Ma la lettura e l’interpretazione del secondo comma in realtà annunciano alcune novità importanti delle quali si era già parlato ovvero anticipare l’imminente adozione di una piattaforma volta a consentire, anche solo telematicamente, la costituzione notarile di Srl e Srls raccordandolo con il comma 3 in tema di limite ai compensi notarili.
(segue nel prossimo caffè)