Di cosa si parla
Detrazioni Startup. Eccoci al quinto approfondimento del nostro speciale dedicato alle detrazioni (e deduzioni) per i soggetti che investono in startup innovative e pmi innovative. Dopo aver affrontato il tema dell’adempimento preliminare dell’aggiornamento della “vetrina startup”, quello della conferma dei requisiti in sede di deposito bilancio, quello dei “chi, come e quanto”, quello di come ottenere le detrazioni, con il caffè di oggi a cura di Nicola Vernaglione restando nel merito delle detrazioni, e approfondendo il tema del “come” illustriamo le procedure per la produzione del fascicolo documentale.
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Detrazioni Startup. Perchè l’obbligo “del fascicolo”
Chiariamo un aspetto fondamentale. Le detrazioni (al 30% o 50%) per le persone fisiche e le deduzioni (al 30%) per le persone giuridiche, sono agevolazioni e come tali vanno interpretate sotto ogni punto di vista.
Sappiamo bene che quando una qualsiasi impresa diviene beneficiaria di una agevolazione pubblica, già al momento della delibera di ammissione riceve un documento o “vademecum” delle procedure di rendicontazione.
Un documento che definisce modalità, sempre più rigide, per rendicontare le spese o investimenti a fronte dei quali si sono ottenuti o si richiedono le erogazioni.
Si tratta sempre di richiesta e dimostrazione di documenti di natura contabile e fiscale, oltre che di dichiarazioni su form predefinititi.
La stessa delibera ed il vademecum contengono anche “testi di avviso” spesso sottovalutati che mettono in guardia rispetto a sanzioni e penali (anche salate) in caso di irregolarità riscontrate in caso di controllo da parte della Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate).
Fatta questa premessa appare più chiaro il perché anche per le detrazioni (o deduzioni) per investimenti in startup occorre: rispettare procedure ben definite; produrre la documentazione come richiesto dai testi dei decreti; creare un fascicolo da mettere a disposizione della amministrazione finanziaria in caso (sempre più frequenti) di controlli e verifiche.
Detrazioni Startup. Obblighi per chi?
La normativa e le procedure definite incluse le modalità di “riporto in dichiarazione” del beneficio fiscale delineano la necessita di un “comportamento attivo” da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ovvero:
- E’ obbligo dell’impresa (startup o pmi innovativa) attraverso il proprio organo di rappresentanza, produrre nelle modalità e tempi dovuti, la documentazione idonea (in seguito vedremo quale) e rilasciarla a tutti i soggetti (soci fondatori e investitori) che abbiamo effettuato apporti che facciano maturare l’agevolazione fiscale.
- E’ obbligo dell’investitore e beneficiario dell’agevolazione richiedere la documentazione e verificarne (anche per il tramite del Commercialista al quale affida la propria dichiarazione dei redditi) la rispondenza ai requisiti normativi.
- E’ obbligo del Commercialista che riporta in dichiarazione dei redditi il beneficio fiscale per il proprio assistito a fronte di investimento in una startup o pmi innovativa, richiedere la documentazione e verificarne l’idoneità costituendo apposito “fascicolo” da archiviare per possibili successive “esibizioni” in caso (abbiamo notizia che sono sempre più frequenti) di verifiche e accertamenti da parte della amministrazione finanziaria.
Detrazioni Startup. Il Business Plan e la certificazione
La normativa prevede che per poter usufruire dell’agevolazione, l’investitore deve richiedere alla startup o pmi innovativa (e conservare) due documenti, vale a dire un business plan con exit strategy e una certificazione che attesti che l’ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d’imposta non sia superiore ad euro 2.500.000 per ciascuna start-up innovativa.
L’esperienza insegna che l’agenzia entrate, in sede di controllo documentale dei modelli unici, richieda effettivamente la produzione di entrambi i documenti. E poiché il DM 30 gennaio 2014 richiede entrambi i documenti a pena di decadenza dall’agevolazione, è evidente l’importanza di non dimenticarsi di domandare alla startup di predisporli e di mettaerlia disposizione degli investitori.
Ci soffermiamo sul business plan, che l’articolo 5 del DM 30 gennaio 2014 chiama “piano di investimento”; il contenuto minimo di tale documento è rappresentato, secondo il citato articolo 5, da “informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonchè sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.”
Detrazioni Startup. L’indicazione della exit strategy
Ma allora, da dove di ricava la necessità dell’indicazione dell’exit strategy? Essa è prevista nell’ambito della relazione illustrativa, che in ossequio agli orientamenti Comunitari in merito agli aiuti di stato, richiede che l’investitore venga messo al corrente, fin dal principio, delle modalità con cui si prevede possa monetizzare il proprio investimento.
L’exit strategy rappresenta la soluzione (o le soluzioni) che i promotori del progetto propongono agli investitori, dando evidenza al termine del business plan del percorso che porterà la startup ad incrementare il proprio valore nel tempo. Non si tratta pertanto di modalità di exit generiche, bensì di ipotesi legate alla singola startup, al proprio modello di business, alle caratteristiche dei propri prodotti, alla collocazione rispetto ai competitors ecc…, e che termina con un sintetico bilancio di esercizio previsionale, composto da stato patrimoniale e conto economico, nonché (auspicabilmente) da un rendiconto finanziario.
Detrazioni Startup. Le certificazioni
Per la detrazione del 50% la certificazione deve contenere anche il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti, l’importo dell’investimento effettuato e quello della detrazione fruibile.
Passando invece alla detrazione ordinaria (quella del 30%) che ricordiamo può essere fruita (a determinate condizioni) anche dai fondatori in fase di costituzione, non vi è alcun passaggio preliminare autorizzativo, risultando, “a fruizione automatica.”
Qui trovi un esempio di come va compilata la certificazione ed il business plan a norma di legge
Veniamo adesso ai tempi (e concludiamo) cominciando dal testo normativo:
“La documentazione che compone ( ndr il fascicolo investitori) va prodotta entro 60 giorni dal conferimento”
A questo proposito va comunque precisato che ha valore la data apposta sulla certificazione e sul business plan e che non esiste (per quanto noto fino ad ora) alcun obbligo di apposizione di “data certa”, “marcatura temporale” o firma digitale.
Risulta comunque ovvio che indipendentemente dal momento della produzione e invio, il Fasciolo investitori:
- deve avere una data compresa nei 60 giorni dal conferimento risultante in apposito atto;
- deve essere inviata in tempi utili per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari.
Per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo speciale parleremo di alcune casistiche particolari.