Profitto e beneficio comune. Le società benefit o B-Corp

di Nicola Vernaglione

Abbiamo già trattato in altri articoli dell’interesse sociale delle imprese , in particolare trattando di SIAVS (Statrup Innovative e Vocazione Sociale) e trattando dl SROI (Social ROI). Oggi, quale coda del convegno che L’ODCEC  Milano ha tenuto il 24 maggio scorso sull’argomento ed al quale sono stato uno dei relatori, trattiamo delle società Benefit.

Cosa sono le società benefit

La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle società benefit. Si tratta di una previsione normativa innovativa e unica a livello europeo che legittima e attribuisce valore a un nuovo modo di fare impresa. La società benefit è una società che persegue lo scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti, quali dipendenti, fornitori, ambiente, società, garantendo allo stesso tempo all’impresa una maggiore redditività.

Va subito chiarito che le Società benefit non sono una nuova forma societaria ma sono a tutti gli effetti delle società che possono operare in una delle forme giuridiche regolamentate dal codice civile e che pur mantenendo il fine di lucro (non sono quindi entità no profit) intendono e dichiarano di operare nell’interesse collettivo.

Come si evince l’interesse collettivo

La legge a tal fine dispone che gli statuti e gli oggetti sociali delle B-Corp  debbano contenere esplicite clausole dalle quali si evincano chiaramente  le finalità di beneficio comune perseguite i) le modalità con le quali la  società é gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto; ii) le modalità con le quali  nell’ambito dell’organizzazione aziendale, viene scelto il soggetto cui attribuire i compiti e le funzioni finalizzate al perseguimento del beneficio comune; iii) le modalità attraverso il quale si rende  conto annualmente degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso una valutazione dell’impatto dell’attività. Con lo scopo di attribuire effettività alla disciplina, a chiusura del sistema la legge prevede, infine, che il mancato perseguimento in concreto delle finalità di beneficio comune dichiarate comporta l’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e quelle del codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette.

Il beneficio comune specifico

Un’ultima questione interpretativa che si pone in relazione all’oggetto sociale della società benefit riguarda il fatto che la legge non specifichi espressamente quali siano le finalità di beneficio comune che possono essere indicate nell’oggetto sociale, rimettendo alla società la libertà di scegliere le finalità in concreto da perseguire. Ci si può chiedere, dunque, se tali finalità e i relativi soggetti nei confronti dei quali esse siano rivolte debbano essere necessariamente connesse al processo produttivo dell’impresa oppure se sia ammesso anche il perseguimento di generiche finalità di beneficio comune che nulla abbiano a che vedere con l’esigenza di potenziare le esternalità positive o ridurre le esternalità negative di quella determinata attività. Al riguardo si deve segnalare che per far diventare l’impatto sociale parte integrante della strategia d’impresa, al fine di veicolare benessere sia per i soci, sia per la collettività, l’attività volta alla realizzazione del beneficio comune dovrebbe essere strettamente legata alla catena produttiva. L’essenza della società benefit non è, infatti, quella di un’istituzione filantropica interessata a risolvere tutti i problemi della società e ad esercitare azioni di generico interesse per la stessa, ma è quella di un impresa che identifica gli effetti positivi e negativi generati dalla propria attività sul contesto socio ambientale di riferimento e interviene sugli stessi per cogliere le opportunità che possano allo stesso tempo generare benefici sociali ed economici. Ciò non esclude, tuttavia, che la società benefit possa destinare parte delle proprie risorse gestionali ed economiche anche a generiche finalità di beneficio comune, quali il perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e culturale presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti e associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale.

Il beneficio comune di Olio Carli

Alcune indicazioni utili su come conseguire elevate performance socio-ambientali realizzando al contempo profitti si possono ricavare da quelle società che prima dell’introduzione della disciplina della società benefit avevano già ottenuto la certificazione di B-Corporation rilasciata da B-Lab. Si consideri ad esempio l’attività della società Fratelli Carli s.p.a., impresa alimentare attiva nel settore dell’olio, tra le prime realtà italiane ad aver ottenuto la certificazione. L’impegno sociale di questa società si fonda su cinque pilastri fondamentali: impiego nel ciclo produttivo di materiali in prevalenza riciclabili e biodegradabili; uso esclusivo di energie rinnovabili; approvvigionamento da fornitori locali che a loro volta esercitano la propria attività nel rispetto di principi di sostenibilità; cura e motivazione del personale attraverso il riconoscimento di premi e formazione in sostenibilità, nonché con l’impiego di un’elevata percentuale di quote rosa; promozione di buone pratiche per una corretta alimentazione e sostegno a iniziative umanitarie. Il perseguimento di questi obiettivi è concretamente misurabile sia in termini di progresso sociale che di efficienza economica. A titolo di esempio la Società ha stimato che con l’energia che si propone di risparmiare nel corso del 2016 potrebbe compensare i consumi annuali di quattro furgoni per la consegna dei prodotti, determinando in tal modo un risparmio di costi idoneo ad incidere sensibilmente sui valori di bilancio.

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