Asseverazione e conformità nel report di sostenibilità

La conformità e l’asseverazione nel report di sostenibilità. Un focus sulla terminologia e soprattutto sui soggetti che ad essa sono collegati e coinvolti. Si prova a fare chiarezza tra “verifica di conformità” e “asseverazione”.

La terminologia confusa in tema di report di sostenibilità
L’attività di asseverazione di documenti e/o processi di rendicontazione ha lo scopo di aumentare l’affidabilità delle informazioni divulgate. I termini “attestazione”, “controllo”, “verifica”, “asseverazione”, “asseverazione esterna”, “audit”, “certificazione” e “parere terzo” sono spesso usati erroneamente come sinonimi. In realtà, possono avere definizioni e interpretazioni tra loro molto diverse nella forma e nel merito e andrebbero dunque adottati specificamente secondo il proprio significato tecnico. In questo contesto, tuttavia, ha senso soprattutto la distinzione tra verifica di conformità, asseverazione e asseverazione esterna.

Verifica di conformità
Restando nell’alveo della norma (definizione di cui all’art. 3, co. 10, del d.lgs. n. 254/2016) che ha istituito l’obbligo di  “rendicontazione non finanziaria” la verifica di conformità è la verifica della consonanza e della conformità, appunto, delle informazioni fornite rispetto a disposizioni normative o a linee guide e/o standard di rendicontazione indicati dalla norma o in base al quale la rendicontazione viene effettuata volontariamente.

Soggetti coinvolti
Quindi nella attuale prassi il report e le dichiarazioni vengono sviluppati internamente alle aziende da soggetti designati e comunque a firma di coloro che hanno la rappresentanza legale dell’impresa. Ciò di fatto si configura come una “auto-produzione” del report ed una “autocertificazione” dell’impresa che dichiara nel merito di aver adempiuto al rispetto nella norma fornendo le informazioni previste dal Dlgs al comma 3 ossia “principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione”

Il  passaggio successivo è appunto la “verifica di conformità” ovvero una relazione in forma di attestazione (redatta depositata nei tempi e modi previsti per il deposito del bilancio) circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto previsto dal Dlgs.

Una attestazione che nella prassi  viene rilasciata dai medesimi soggetti incaricati dalla società per la revisione legale del bilancio.

Considerazione
In questo quindi non vi è alcuna attività di merito o di verifica “non formale” dei contenuti ma solo una attestazione di rispetto dei contenuti minimi previsti dalla norma senza intervenire nella redazione del documento che di fatto assume la forma di una autocertificazione dell’impresa stessa.

Asseverazione (o assurance)
Molto più interessante
è e diventa invece, la dinamica della asseverazione o “assurance”. In questo caso pur restando nrl rispetto dei contenuti della norma, vi è una analisi di metodo e vi può essere una analisi di merito.

In particolare l’asseverazione è il “processo sistematico e documentato, mediante il quale un soggetto indipendente e competente (o un team di professionisti) raccoglie e valuta la veridicità delle asserzioni (verificabili) contenute nell’informativa.  Si tratta in altri termini di fornire ai destinatari del documento un giudizio sulla qualità delle informazioni rese, in base a principi comunemente accettati.”

Da questa definizione segue che,  nell’asseverazione di un report, non occorrerebbe (in prima istanza) valutare nel merito i principi e gli indicatori scelti per l’elaborazione e la rappresentazione dell’informativa non-financial, ma occorre comunque verificare che:

il report sia conforme alle linee guida e ai principi con riferimento ai principi con riferimento ai quali esso è stato predisposto;

 la redazione in base a tali linee guida e principi consenta di valutarne l’attendibilità;

 i dati e le informazioni contenuti nel report siano coerenti con la documentazione esibita;

 nel complesso, l’informativa consenta, ragionevolmente, una corretta visibilità della situazione aziendale, rappresentandone adeguatamente le strategie, le politiche e le performance di sostenibilità.

Soggetti coinvolti
Attualmente molti degli standard e linee guida esistenti per la redazione dei report non entrano nel merito delle dichiarazioni dell’impresa e, dunque, l’attestato del livello di adesione ottenibile, di solito, passa inevitabilmente e ancora una volta attraverso la formula “self-declared.

Il compito  del soggetto terzo che come detto deve essere un soggetto indipendente e competente (o un team di professionisti) è quello di fornire ai destinatari delle imprese un giudizio sulla qualità delle informazioni rese, in base a principi comunemente accettati prima che la relazione passi alla verifica di conformità.

Altri soggetti terzi e indipendenti
Le aziende più attente al problema e quindi alla bontà del report  hanno riscontrato il problema della “autereferenzialità”  portandole a ricercare anche un’altra azione di carattere etico (merito) consistente nel richiedere una asseverazione da parte di un terzo indipendente, allo scopo di ridurre il rischio di eccessiva autoreferenzialità della disclosure non finanziaria.

Quest’ultima  tipologia di asseverazione consiste in “un’attestazione di conformità procedurale che permetta di essere ragionevolmente sicuri che il sistema di rendicontazione risponde al modello prescelto”. Essa dunque non ha valore di certificazione della “gestione responsabile”, ma contribuisce ad evitare che il report contenga errori od ometta dati significativi. In definitiva, il primo passo per attribuire maggiore garanzia sulla solidità e l’adeguatezza di un processo di rendicontazione e sul suo output non può prescindere dall’attribuzione all’asseverazione di una valenza che si spinga fino al giudizio di merito sui suoi contenuti.

L’asseverazione esterna di merito
Il tema dell’asseverazione esterna dei report CR acquisisce importanza crescente nei mercati globali in parallelo al crescere dell’esigenza degli stakeholder di un aumento nella credibilità e nell’intellegibilità delle informazioni di sostenibilità. I mercati finanziari, in particolare, fondano il proprio funzionamento su dati economico-finanziari credibili e verificabili, circostanza per cui i regulator e gli operatori cercano di sviluppare meccanismi di validazione indipendente delle informazioni pubbliche, sia economico-finanziarie sia non finanziarie. Molti operatori, quindi, assegnano all’asseverazione di terze parti indipendenti una funzione strumentale essenziale nello sviluppo pratico del sistema e nella propagazione dei benefici insiti nel sustainability reporting.

Diversi organizzazioni, tra le quali il  GRI, attribuisce alla locuzione “asseverazione esterna” un significato generico, per indicare un’ampia gamma di approcci alla “valutazione” dei report CR.

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