Concludiamo il breve e non esaustivo vademecum sugli Strumenti Finanziari Partecipativi con un focus sull’utiizzo a fronte di apporti in work for equity, sul trattamento contabile e e sulle regole di conversione.
Le massime
Massima n. 164 – 7 novembre 2017 (Milano) Diritti patrimoniali degli SFP (art. 2346, comma 6, c.c.)
Trattamento contabile degli SFP
“Gli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, possono prevedere o meno, a carico della società, l’obbligo di rimborso dell’apporto o del suo valore. Nel primo caso, l’obbligo di restituzione comporta l’iscrizione di una voce di debito nel passivo dello stato patrimoniale; nel secondo caso, invece, l’apporto comporta l’iscrizione di una riserva nel patrimonio netto della società nella misura in cui esso sia iscrivibile nell’attivo dello stato patrimoniale o nella misura della riduzione del passivo reale. Salva diversa disposizione contenuta nello statuto o nel regolamento degli SFP…i diritti patrimoniali spettanti agli SF privi di diritto al rimborso del valore dell’apporto non dipendono dall’esistenza e dalla permanenza in essere della riserva costituitasi a fronte dell’apporto. Qualora gli SFP siano privi di diritti patrimoniali di natura partecipativa (diritto all’utile, …), la loro qualificazione in termini di SFP…è subordinata alla attribuzione di uno o più diritti amministrativi di natura partecipativa (nominare un componente CdA…).”
Massima n. 165 – 7 novembre 2017 (Milano) Apporti dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c.)
Qualsiasi apporto avente valore economico e compensazione del credito senza perizia
«Gli strumenti finanziari partecipativi vengono di regola emessi a seguito di un apporto a favore della società, che può consistere in qualsiasi prestazione avente contenuto economico e che non richiede, anche se diversa dal denaro, la valutazione ad opera di un esperto ai sensi dell’art. 2343 c.c. o in base a uno dei parametri di cui all’art. 2343-ter c.c. L’apporto può precedere, essere contestuale o seguire l’emissione degli strumenti finanziari partecipativi, e può avvenire con tutte le modalità consentite dalla legge, ivi inclusa la compensazione, tanto legale quanto volontaria, di crediti vantati verso la società emittente.»
Massima n. 166 del 7 novembre 2017 MILANO Strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni (o quote)
E’ possibile prevederne la conversione nel Regolamento di Emissione
La disciplina degli SFP…può prevedere la loro conversione in azioni (o quote) di nuova emissione della medesima società, alle seguenti condizioni e modalità:
- gli SFP convertibili devono essere offerti in opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, c.c. [omissis];
- l’apporto a fronte del quale vengono emessi gli SFP, [omissis] deve avere ad oggetto beni o diritti rientranti nell’area dei beni conferibili ai sensi dell’art. 2342 c.c. e deve essere oggetto di valutazione ai sensi degli articoli 2343 o 2343-ter c.c. [omissis]al momento dell’emissione degli SFP»;
- contestualmente (o anche al momento della manifestazione di intenzione a convertire in caso di Srl) all’emissione degli strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni o quote, la società deve deliberare un aumento di capitale a servizio della conversione, per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione, che non può essere superiore (inclusivo di eventuale sovrapprezzo) al debito verso i titolari di strumenti finanziari partecipativi, ove essi abbiano diritto a rimborso, oppure alla riserva da iscrivere in bilancio a fronte dell’emissione degli strumenti finanziari partecipativi, ove essi non abbiano diritto a rimborso;
- la conversione [omissis] comporta l’utilizzo della riserva creatasi a fronte degli strumenti finanziari partecipativi o di altra riserva a ciò resa disponibile dalla società e deve quindi ritenersi subordinata alla sussistenza delle medesime;
- qualora tuttavia le azioni o quote della società, al momento della delibera di emissione degli strumenti finanziari partecipativi convertibili, siano prive dell’indicazione del valore nominale (eventualmente rivalutato), è data la possibilità che la società deliberi l’emissione delle azioni o quote a servizio della conversione senza un corrispondente aumento del capitale sociale, con conseguente incremento del numero delle azioni o quote (al momento della conversione) a valere sul medesimo ammontare nominale del capitale sociale, venendo così meno la correlazione tra l’emissione delle nuove azioni o quote e la sussistenza della riserva da imputare a capitale».
Sintesi e conclusioni
Negli ultimi anni (anche grazie alle innovative posizioni assunte dal notariato di Milano e Firenze) si è fatta strada tra gli operatori finanziari (anche e soprattutto stranieri) una nuova opportunità per investire in Italia per mezzo degli SFP, che attribuiscono al loro sottoscrittore nello stesso tempo:
- Alcuni benefici spettanti ai portatori di titoli di debito;
- Alcuni benefici spettanti ai portatori di titoli di equity.
La recente opera interpretativa compiuta dal Notariato di Milano così come da quello di Firenze unita alla conseguente chiarita flessibilità degli SFP, li ha resi di grande interesse per gli investitori che vogliono puntare sul mercato italiano senza sopportare tutto il rischio intrinseco nell’investimento in equity, pur mantenendo diritti patrimoniali privilegiati e rafforzati rispetto agli obbligazionisti.
La previsione di emissione e gestione di SFP è una operazione molto delicata che non può essere improvvisata a partire dalla previsione di una apposita clausola statutaria già in fase di costituzione.