Start up. Gli incentivi fiscali previsti nell’ultimo Decreto del MiSE

Start up la nuova detrazione fiscale diventa legge con la pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale n.156 del 05/07/2019 del decreto Mise del 07/05/2019 . Il Decreto contiene nello specifico le disposizioni attuative delle agevolazioni previste per le persone fisiche e le società che investono in capitale di rischio di start-up e Pmi innovative, precisando le condizioni a cui è subordinato il beneficio.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 05.07.2019 il Decreto del Mise datato 07.05.2019 recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative.

Il Decreto contiene nello specifico le disposizioni attuative delle agevolazioni previste per le persone fisiche e le società che investono in capitale di rischio di start-up e Pmi innovative, precisando le condizioni a cui è subordinato il beneficio.

Dal 08.07.2019 sono inoltre disponibili, sul sito istituzionale del Mise, i nuovi documenti di sintesi inerenti la policy del Governo a sostegno di start-up e Pmi innovative che riportano le nuove e incrementali agevolazioni al 40%. (Scheda di sintesi startup 07_2019)

Si rammenta che l’incentivo è esercitabile in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi e consiste:

  • per le persone fisiche, in una detrazione dall’Irpef
  • per le persone giuridiche, in una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires

entro soglie prefissate di investimenti massimi ammissibili per periodo d’imposta.

Qualora la detrazione Irpef sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’Irpef dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Per i soci di s.n.c. e s.a.s. l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di investimento ammissibile si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

L’incentivo è stato introdotto originariamente a favore degli investimenti in start-up innovative dall’articolo 29, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, con decorrenza dal periodo d’imposta 2013 e successivamente esteso alle Pmi innovative dall’articolo 4, comma 9, D.L. 3/2015, convertito in L. 33/2015.

L’articolo 1, comma 66, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha potenziato, con decorrenza 01.01.2017, l’incentivo fiscale introducendo un’aliquota unica del 30%, e ha subordinato la fruizione dell’incentivo al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa per un holding period minimo di tre anni.

L’articolo 1, comma 218, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha ulteriormente rafforzato l’agevolazione, prevedendo un’aliquota del 40%, aumentata al 50% se l’investitore, persona giuridica non start-up innovativa, acquisisce l’intero capitale sociale della start-up innovativa.

Sono pertanto agevolabili gli investimenti in equity diretti verso start-up  innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese, con configurazioni di detrazione o deduzione differenziate in base al periodo fiscale di effettuazione dell’investimento:

Periodo di effettuazione dell’investimento Detrazione Irpef Deduzione Ires
01.01.2013 – 31.12.2016 19%

(25% per investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in ambito energetico)

20%

(27% per investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in ambito energetico)

01.01.2017 – 31.12.2018 30%

Per investimenti fino a 1 milione di euro per periodo

30%

Per investimenti fino a 1,8 milioni di euro per periodo

Dal 01.01.2019 40%

Per investimenti fino a 1 milione di euro per periodo

40%

50% se l’investitore,diverso da startup innovativa, acquisisce l’intero capitale sociale della start-up innovativa

L’ambito applicativo oggettivo dell’incentivo consiste nei conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote.

L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative.

Il decreto attuativo dettaglia, all’articolo 5, le seguenti condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale:

  1. conservazione, da parte dell’investitoredi una certificazione della start-up innovativa o Pmi innovativa ammissibile, che attesti di non avere superato il limite massimo di conferimenti ammissibili di euro 15.000.000, ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero entro novanta giorni dalla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale;
  2. copia del piano di investimento della start-up innovativa o Pmi innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Per garantire piena conformità con la legislazione europea in materia di aiuti di Stato, le modalità di fruizione dell’incentivo per le Pmi innovative prevedono alcune differenze rispetto a quanto previsto per le start-up, in particolare per le imprese attive sul mercato da più di sette e dieci anni.

Per la Pmi innovativa ammissibile, dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare:

  1. per un’impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
  2. per un’impresa senza limiti di età, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

 

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