Pareri CreazioneImpresa

Pareri CreazioneImpresa. Dopo la rubrica  delle Q&A  su dubbi e domande su tematiche varie inauguriamo (era una delle novità annunciate) la sezione dei Pareri Tecnici. Tratteremo in questo caso questioni relative a casistiche di natura di tecnica giuridica, societaria, fiscale, contabile (in tema di startup innovative) con il supporto della documentazione disponibile (circolari e pareri Agenzia delle Entrate; Circolari e pareri Ministeriali; Massime dei notariati, ecc.)

L’argomento di oggi

La rilevanza del momento nel quale scaturisce il diritto alla detrazione (o deduzione fiscale) per le partecipazioni al Capitale di startup innovative.

Documento di supporto

Parere Agenzia delle Entrate. Risposta a interpello . (rif. normativo Art. 29 decreto legge n. 179/legge  17/12/2012 n. 21)

La premessa

Ci è capitato già più volte di rispondere al quesito della rilevanza di competenza/cassa e temporale in merito alla maturazione del diritto alle detrazioni/deduzioni fiscali per investimenti nel capitale di startup innovative. In questo parere da noi elaborato (sunto e semplificazione di quello fornito dalla risposta della Agenzia delle Entrate) si ribadisce quanto più volte sostenuto (in verità in maniera logica e deduttiva non essendovi alcun documento precedente adeguatamente esplicativo)  dai consulenti creazioneimpresa.net, ovvero che vi deve essere la coincidenza di tre elementi: 1) Sottoscrizione; 2) Versamento; 3) Deposito attestazione di avvenuto aumento di capitale. In particolare, come si evince dalla risposta fornita dalla Agenzia delle Entrate, il terzo elemento (consistendo i due precedenti) risulterebbe prevalente ai fini della maturazione del diritto.

Il parere. Il quesito (sunto)

La società ALFA s.r.l. rappresenta di aver deliberato nel 2017 un aumento di  capitale scindibile non progressivo di euro XXX con sovrapprezzo di euro XXX. Il termine ultimo per sottoscrivere le quote era fissato al 31 dicembre 2018.  (n.d.r. in caso di aumento di capitale scindibile non progressivo, il capitale e’ comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine previsto dalla deliberazione, ma le singole sottoscrizioni possono essere non immediatamente efficaci ovvero le partecipazioni sottoscritte e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali vengono attribuite dalla scadenza del termine per la sottoscrizione ovvero dall’integrale sottoscrizione dell’aumento qualora intervenga prima del termine. Considerato quanto sopra, il deposito da parte degli amministratori nel registro delle imprese dell’attestazione che l’aumento di capitale e’ stato sottoscritto deve essere effettuato entro 30 giorni dal termine per la sottoscrizione ovvero dalla data di sottoscrizione integrale dell’aumento di capitale sociale).

Il soggetto BETA dichiara di aver aderito all’aumento di capitale e sovrapprezzo versando 6 bonifici bancari. Tutti i versamenti sono avvenuti nel 2018 entro il termine fissato del 31/12/2018.

ALFA S.R.L. fa infine presente che nel mese di gennaio 2019, spirato il termine (31 dicembre 2018) per sottoscrivere le quote del proprio capitale, è stato depositato l’elenco dei nuovi soci presso il registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 2481-bis, ultimo comma, del codice civile, e la pratica è stata evasa dal registro delle imprese in data XXX 2019.

Quanto sopra rappresentato, l’istante chiede di sapere, al fine del rilascio della certificazione di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 25 febbraio 2016 (di seguito “decreto attuativo”):
1) se le sottoscrizioni parziali ricevute, così come sopra descritte, sono idonee a consentire ai soggetti di beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’articolo 29 del (omissis..)  in qualità di investimenti diretti;
2) in caso di risposta positiva al quesito sub 1), il periodo di imposta rilevante per l’investimento agevolato.

Il parere. La risposta (sunto)

Riferimento normativo legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) e dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 

L’articolo 29 del suddetto decreto, al fine di incentivare gli investimenti in start up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente, sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative.

Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES). Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono stabilite dal decreto attuativo del 25 febbraio 2016, Nella circolare n. 16/E  (Agenzia dlle Entrate) del 2014, è stato chiarito che sono agevolati solo i conferimenti (aggiungiamo in denaro) iscritti alla voce del Capitale Sociale e della riserva di sovraprezzo.
Tanto premesso, nel caso prospettato la sottoscrizione del capitale sociale della start up innovativa non è avvenuta in un’unica soluzione, ma con sei versamenti, effettuati tutti entro il 31/12/2018.
In tema di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, l’articolo 2481-bis del codice civile stabilisce che se l’aumento di capitale “non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito“.
La società istante, qualifica espressamente l’aumento di capitale sociale come “scindibile e non progressivo” e la relativa delibera prevede che “ … qualora l’aumento di capitale non venga sottoscritto per intero entro il suddetto termine [n.d.r. 31 dicembre 2018] il capitale venga aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Sulla base di quanto rappresentato nell’istanza in esame e nella documentazione prodotta, in merito al quesito sub 1) la scrivente ritiene di essere in presenza di una effettiva capitalizzazione, nel senso descritto nel paragrafo 6.3 circolare n. 16/E del 2014, con riferimento al quesito sub 2), si fa presente che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo, il conferimento di cui al comma 1 rileva nel periodo d’imposta “in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start up innovativa, o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.
Al paragrafo 6.4 della citata circolare n. 16/E del 2014 è precisato che: “Iperiodo di imposta (…) coincide normalmente con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione, se soggetto IRPEF, ovvero la deduzione dal proprio reddito complessivo, se soggetto IRES … In caso di sottoscrizioni di aumenti di capitale, sempre ai sensi del medesimo comma 3, l’investimento si considera effettuato alla data del deposito per l’iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della start up innovativa ovvero – se successiva – alla data in cui viene depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione da parte degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile per le società per azioni e 2481-bis, ultimo comma, per le società a responsabilità limitata“.

La medesima circolare chiarisce che “il legislatore ha voluto in tal modo garantire “a presidio dell’effettività del capitale sociale” che vengano agevolati solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale”, specificando che: “Anche per quanto riguarda gli investimenti indiretti nelle start up innovative, i conferimenti rilevanti sono agevolabili nel periodo d’imposta in cui si perfeziona l’aumento di capitale nella start up innovativa”.

Il parere. Soluzione finale

Nel caso in esame, l’investimento nella start up innovativa  assume quindi rilevanza, anche ai fini delle agevolazioni di cui al citato articolo 29 , nel periodo d’imposta del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale della start up è stato eseguito ai sensi dell’articolo 2481-bis del codice civile, che, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza d’interpello e nei relativi allegati, risulta essere il periodo d’imposta 2018.

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