Conferma requisiti startup al 30 settembre. Lo stabilisce circolare del MISE n. 1/V del 10 settembre 2020 che contestualmente indica anche le modalità di comunicazione e l’entità della sanzione per il ravvedimento operoso.
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La dilazione dei termini di presentazione bilancio
Il DL Cura Italia (DL 18 del 2020) all’art. 106 ha sancito che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all’articolo 2364 c.c.,
Implicazioni per la conferma requisiti startup
Tale disposto ha inciso direttamente sulla normativa di settore che qui interessa. In applicazione della norma emergenziale sopra ricordata, le prescrizioni recate dai citati articoli 25 (comma 15) del DL 179 e 4 (comma 6) del DL 3, devono essere interpretate nel senso che tutte le startup e le PMI avevano possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti. Il decorso di tale termine, stante la perentoria prescrizione dei commi 16 dell’articolo 25 e 6, dell’articolo 4, comporta (avrebbe comportato) la cancellazione dalla sezione speciale del Registro Imprese (quella delle startup innovative).
La proroga al 30 settembre della conferma requisiti startup
La circolare chiarisce che alle startup (e PMI) che non abbiano provveduto alla trasmissione della attestazione dei requisiti secondo la procedura prevista non si applica la cancellazione istantanea ed automatica ma viene avviato un procedimento di natura amministrativa della durata di 60 giorni entro i quali è possibile sanare la posizione.
Ora, sta proprio in questi 60 giorni di “limbo” il contenuto della proroga. Ovvero in virtù di quanto stabilito dal DL Cura Italia, i sessanta giorni dal mancato deposito della dichiarazione, decorrono dal 1° agosto: in altri termini, il legislatore ha descritto una fase procedimentale che, cronologicamente, si chiude il 30 settembre. con ravvedimento operoso.
Il ravvedimento e la procedura
La stessa circolare Ministeriale, nel testo inviata le CCIAA ad ammettere il ravvedimento operoso, con deposito tardivo della attestazione, invitando le Camere a voler inviare una PEC di recall a tutte le startup e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, l’attestazione del mantenimento dei requisiti.. È è il caso di chiarire che il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissione “di eseguire nei termini prescritti,” che si sostanzia in Euro 68,66 euro dal 1° al 30° giorno di ritardo, passando a 206,00 euro dal 31° giorno di ritardo.
La procedura. Come si fa?
A questo punto ci sembra giusto richiamare tutto l’iter procedurale descritto in dettaglio (portale, dichiarazione, comunicazione alla CCIIA, modelli da utilizzare, caselle del software da compilare, ecc.) rinviando alla lettura di un nostro precedente approfondimento: