Work for equity. Applicazioni e limiti. Parte III

detrazioni startup

Work for equity. Prendendo spunto, come sempre, dalle casistiche che ci vengono poste e dallo sviluppo di soluzioni adeguate e possibili, vogliamo offrire un contributo di approfondimento in tre parti. Nella terza e ultima trattazione di oggi parleremo dei vincoli e limiti posti dalla normativa vigente dando risposta (non risolutiva) alla domanda con la quale ci eravamo lasciati nella seconda parte.

Guarda il videocaffè

Work for equity. La nostra interpretazione tra la volontà del legislatore e quella dell’Agenzia delle Entrate

Si sa, nel nostro sistema giuridico, le norme (astratte) devono essere interpretate per essere applicate al caso concreto.

E l’operazione, il più delle volte non è particolarmente agevole.

L’analisi letterale del testo ci porta a dire che i crediti compensabili attraverso il WFE sono quelli maturati a seguito di prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali. Abbiamo visto che una prestazione professionale può essere sia abituale (con la partita iva) sia occasionale (come quella del professore).

Work for equity. La ratio legis.

Ci facciamo aiutare allora dalla ratio legis, ovvero quello che il legislatore intende perseguire attraverso l’emanazione di una norma. La relazione illustrativa al Decreto-legge chiarisce che il fine di questa disposizione è quello di garantire alle “start-up innovative l’accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, codificando anche un regime di esenzione fiscale.

Non viene specificato quindi se si tratta di prestazioni abituali o occasionali, come invece viene fatto per i piani di incentivazione, anche perché a ben vedere la circostanza sarebbe dal punto di vista strettamente giuridico del tutto irrilevante.

Work for equity. Il campo fiscale

Ma qui, per via dell’esenzione, entra in gioco anche il campo fiscale e quindi occorre anche considerare la posizione dell’Agenzia delle Entrate, che però si è espressa in merito ai piani di incentivazione (trattati dal comma 1 dell’articolo 27 del Dl 179/2012) sostenendo correttamente che “il regime incentivante non è applicabile ai collaboratori meramente occasionali, il cui reddito rientra nell’ambito dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR (circolare 16-E del 2014).

Nulla viene detto in merito all’abitualità delle prestazioni professionali di lavoro autonomo (trattati dal comma 4 dell’articolo 27).

Anzi, proprio il fatto che la Relazione Illustrativa al DL 179/2012 esclude le prestazioni occasionali dai piani di incentivazione, lascerebbe presumere che il Legislatore non abbia voluto fare altrettanto per il work for equity.

Work for equity. Una conclusione ricca di dubbi

Il nostro parere (teorico) è quindi che nulla osta alla possibilità di applicare il work for equity al nostro professore.

Di diverso avviso però potrebbe essere l’Agenzia delle Entrate, la quale potrebbe estendere quanto previsto per i piani di incentivazione (comma 1) a quello previsto per il WFE (comma 4). D’altronde fanno sempre capo allo stesso articolo e usufruiscono della medesima agevolazione fiscale.

Il rischio non è di poco conto, soprattutto se gli importi sono considerevoli. Ed è un rischio sia per il prestatore che si vedrebbe accertato il reddito e dovrebbe pagare le relative imposte (oltre le sanzioni e gli interessi), sia per la società perché la contestazione non solo darebbe luogo ad un omesso versamento di trattenute fiscali e contributive, ma potrebbe rendere inefficace tutta l’operazione di WFE e dunque anche l’aumento di capitale.

Per questo motivo abbiamo, per il momento, sconsigliato ai nostri clienti di intraprendere questa strada.

Aspettando maggiori chiarimenti o casi concreti (magari cristallini come quello del professore) per chiedere all’Agenzia delle Entrate un parere in merito attraverso un interpello.

Non lasciare che le tue domande rimangano senza risposta. Prenotando una consulenza one-to-one, avrai l’opportunità di approfondire un tema specifico direttamente con noi e trovare insieme le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Che si tratti di approfondire gli argomenti trattati o di esplorare nuove opportunità, siamo qui per aiutarti.

Ti è piaciuto questo articolo?

Condividilo sui social

Vuoi ricevere le nostre analisi via mail tutte le settimane?

Compila il form e iscriviti al caffè del mercoledì

Novità assoluta! L'abbonamento annuale su tutti i bandi di finanza agevolata disponibili in Italia, selezionati su misura per le esigenze della tua Impresa Innovativa

Nuovo servizio per PMI: Il Patent Box Scopri come ottenere i benefici del PATENT BOX

Perché una premoney certificata vale di più? Perchè è un report analitico e accurato redatto sulla base di metodologie avanzate da un consulente esterno e con requisiti professionali riconosciuti per Legge

Top! Tutti i "Ristretti" del 2025.

Work For Equity? Non ti affidare a chiunque. Scegli chi ha già realizzato decine di piani e centinaia di contratti a "prova di Agenzia delle Entrate"

Costituisci una startup innovativa o trasforma la tua azienda in PMI innovativa ​​

Articoli correlati

Il Potenziale delle PMI. Lo spin-off innovativo

Lo spin-off innovativo è una efficace strategia per formalizzare e valorizzare in modo strutturato l’innovazione già presente all’interno delle PMI. L’idea di fondo è semplice ma potente: creare una nuova impresa, autonoma sotto il profilo giuridico e contabile, partecipata dalla PMI madre, nella quale trasferire un’unità di business o un progetto ad alto contenuto innovativo. In questo modo, l’attività che prima era un centro di sperimentazione interna diventa un soggetto imprenditoriale autonomo, in grado di dialogare con investitori, partecipare a bandi dedicati, ottenere finanziamenti agevolati e misurarsi sul mercato con strumenti specifici

Il Potenziale delle PMI. Il Patent Box

Il “nuovo” PATENT BOX si articola in due modalità alternative, che consentono alle PMI di ottimizzare fiscalmente gli investimenti effettuati nel ciclo di sviluppo dei propri asset immateriali. Di eccezionale portata è Il “meccanismo premiale”, che consente di recuperare – con la stessa maggiorazione del 110% del meccanismo ordinario – i costi sostenuti fino a otto anni prima dell’ottenimento della privativa industriale. Quest’ultima possibilità è particolarmente rilevante per le imprese che abbiano effettuato investimenti consistenti in anni passati e ottengano il titolo solo in epoca recente.
Un esempio chiarisce meglio: un’impresa sviluppa tra il 2016 e il 2023 un software originale, lo utilizza internamente a partire dal 2023 e lo registra presso la SIAE nel 2024. Con l’opzione al Patent Box esercitata nel 2025, può recuperare le spese sostenute dal 2016 al 2023 (escluso il 2024, se già agevolato con il meccanismo ordinario). Un’opportunità concreta per valorizzare fiscalmente investimenti spesso sottostimati

Iscriviti al caffè del mercoledì

Compila il form e iscriviti al caffè del mercoledì

  • Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo

Prenota il video meeting

  • Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo