Costituzioni on line. Il cerchio delle costituzioni on line stava per chiudersi, ma forse non lo farà.
E ormai nota ai più la vicenda della sentenza del Consiglio di Stato che ha reso impossibili le costituzioni on-line delle startup; ne abbiamo già qui e qui, ma sono innumerevoli i commenti ed i contributi che l’ecosistema startup non ha mancato di pubblicare.
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COSTITUZIONI ON LINE. LA NORMATIVA INTERNA ABROGATA
In breve, il Consiglio di Stato si è trovato a decidere su un ricorso presentato dal notariato immediatamente dopo l’attuazione della normativa sulla costituzione on-line, che era già stato respinto dal TAR nel 2018. In questo caso, invece, i Giudici hanno accolto alcune doglianze del ricorso, per la verità con motivazioni convincenti. Casomai, occorrerebbe lamentarsi del tempo perso tra il 2018 ed il 2021, visto che già il TAR aveva evidenziato delle lacune nella normativa che c’era tutto il tempo di correggere.
Immediatamente dopo la Sentenza, il notariato non ha perso l’occasione per cercare di assicurarsi l’ennesima esclusiva, incontrando il Ministro Giorgetti e proponendosi come l’interlocutore per realizzare una piattaforma che consenta, in futuro, di tornare alla costituzione on-line; prima la normativa viene contestata ed opposta in Tribunale, poi questa acquisisce immediatamente interesse quando può diventare fonte di un nuovo profitto corporativo.
La piattaforma è anche già stata individuata; si tratta di Notartel di Notartel SPA (che sul sito di definisce Società Informatica del Notariato Italiana), già da anni attiva con altre funzionalità, alle quali si immagina di aggiungere la costituzione on-line.
Fortunatamente, il cerchio rischia di non chiudersi completamente.
COSTITUZIONI ON LINE. LA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO UE
Nel frattempo è infatti intervenuta la Legge di Delegazione Europea, che ha recepito (tra le altre) la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n° 2019/1151del 20 giugno 2019 in forza della quale gli Stati membri vengono obbligati ad assicurare modalità di costituzione on line delle società a responsabilità limitata (non solo delle startup, quindi).
L’articolo 13octies dispone infatti che la Legge Nazionale può prevedere “il ruolo di un notaio o di altre persone o organismi incaricati ai sensi del diritto nazionale di trattare per qualsiasi aspetto della costituzione online di una società”.
Non solo i notai, pertanto, ma anche altri soggetti che, naturalmente, siano ritenuti dotati delle necessarie competenze.
Il successivo articolo 13nonies rafforza questa conclusione: “Qualora i richiedenti utilizzino i modelli in conformità alle norme di cui all’articolo 13 octies, paragrafo 4, lettera a), l’obbligo di disporre degli atti costitutivi della società redatti e certificati in forma di atti pubblici qualora non sia previsto un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, come previsto all’articolo 10, si considera soddisfatto.”
L’auspicio è pertanto che si individui una soluzione che possa attuare una concreta innovazione e semplificazione, mediante l’apertura del mercato ad una pluralità di soggetti che possano incrementare la qualità dei servizi offerti.
COSTITUZIONI ON LINE. I PROBLEMI DELLA PRECEDENTE PROCEDURA
Questi obiettivi sono perseguibili solo mediante una procedura semplice ed uguale nell’intero territorio Nazionale, cosa che non accadeva nel passato. Non si può infatti nascondere che la precedente procedura implementata dal MISE era tutt’altro che user friendly.
Ad esempio, le modalità di applicazione e successiva separazione delle marche temporali non veniva spiegata in alcun passaggio delle istruzioni ministeriali, ne veniva segnalato il tipo di errore quando la pratica veniva (necessariamente) respinta, lasciando all’utente l’onere di scoprire da solo come comportarsi. Noi di Creazioneimpresa abbiano dovuto richiedere l’aiuto del nostro consulente informatico, per superare l’impasse.
Danni ancora maggiori causava la disomogeneità delle procedure e delle richieste delle Camere di Commercio sparse per il territorio Nazionale; ecco alcuni esempi:
- la Camera di Commercio di Brescia ha più volte respinto una costituzione perché i versamenti del capitale non erano stati effettuati sul “conto corrente vincolato”, una procedura non più attiva fin dal 2013 quando nell’articolo 2464 comma 4 le parole “presso una banca” sono sostituite dalle parole “all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo“;
- la Camera di Commercio di Torino che dopo un’attesa di oltre un mese per rispondere alla richiesta di assistenza ha sospeso la pratica perchè “il modello di autocertificazione requisiti non è conforme (avevamo utilizzato quello valido e ufficiale per tutte le CCIAA, con logo del Registro Imprese) perchè non riporta il logo della CCIAA di Torino. Sembra un scherzo, ma non lo è !!!
- infine la Camera di Commercio di Roma che ha tardato un’iscrizione alla sezione speciale confondendo le indicazioni ministeriali in merito alla “descrizione dell’attività innovativa” (adeguatamente riportate nell’informazione 28 del S2 Fedra) e chiedendo un maggior dettaglio nei campi A2 e D1 del S5 Fedra dove (correttamente) tutte la Camere di Commercio d’Italia richeidono solo una descrizione sintetica
Per non parlare delle difficoltà di compilazione del modello FEDRA, in particolare con riferimento all’indicazione dell’attività svolta dalla società, che ogni cciaa interpreta in modo diverso fino a giungere al paradosso della CCIAA della Marche che ha più volte sospeso una pratica (indicando motivazioni generiche) perchè (lo abbiamo scoperto solo dietro minaccia di omissione di atti d’ufficio) la descrizione deve iniziare con “l’attività è innovativa perchè…”
COSTITUZIONI ON LINE. IL NOSTRO AUSPICIO PER LA NUOVA PROCEDURA
Se non verranno individuate modalità semplici e standardizzate per la costituzione on-line, il traguardo dei 5 giorni massimo per concludere l’iter individuato dalla citata Direttiva 2019/1151 non potrà essere raggiunto. Il problema non sarà l’utilizzo di una piattaforma o di un’altra, sarà la burocrazia che da sempre impone lacci e lacciuoli all’attività economica e allontana i capitali dal nostro Paese.
La procedura on-line bocciata dal Consiglio di Stato era comunque troppo confusa (soprattutto per i tempi richiesti da un ecosistema veloce come quello delle startup), si concludeva in tempi troppo lunghi e non era comunque gratuita, se non altro per la necessità di registrazione dell’atto presso l’agenzia entrate con il pagamento di un inutile balzello di 200 euro (che, tra l’altro, obbligava ad attendere che l’agenzia rilasciasse la ricevuta di registrazione, che nella nostra esperienza ha a volte richiesto tempi lunghi, anche superiori ai 10 giorni di Legge); forse arrivare alla costituzione in 1 giorno come accade in altri Stati è un miraggio, ma è un preciso compito del Governo del MISE e del Legislatore garantire almeno il rispetto dei 5 giorni.
Al momento le premesse non sono incoraggianti.