Manuale startup. Con il caffè di oggi inauguriamo una nuova rubrica: “Lo sai che?” Abbiamo pensato ad una sorta di guida universale per le startup, fondate o da fondare ed ai soci che vi confluiranno, di qualsiasi categoria: fondatori, sostenitori, investitori. Una raccolta di particolarità e specificità che per loro natura spesso (e giustamente) non sono conosciute da chi sta per avviare o ha avviato una società in forma di SRL.
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Lo sai che…?
Manuale startup. Rivalutazione o valutazione del marchio aziendale.
Per le startup (come per ogni impresa) il brand associato al business o ad uno o più prodotti e/o servizi è (dovrebbe essere) un asset intangibile di estremo valore e di estrema importanza, al punto che risulta necessario, da subito, prevederne una opportuna protezione attraverso la registrazione. Il valore del marchio rientra anche in uno di quegli asset che contribuiscono al valore (premoney) della startup affluendo in uno dei criteri qualitativi (berkus e scorecard).
Quello che è meno noto è che con l’art. 110 del DL 14/08/2020 n. 104 è stata prevista una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, che riguarda i beni risultanti dal bilancio 2019 e può essere effettuata nel bilancio 2020 (quello che per molte imprese è in fase di chiusura e approvazione) e che tra i beni che possono essere rivalutati vi sono appunto anche i marchi o brand, associati al business o a singoli prodotti o servizi a patto che siano stati iscritti nel bilancio chiuso al 31/12/2019.
Infine ricordiamo che il Decreto Sostegni all’art 1-bis ha esteso il beneficio al 2021-
Ma quali sono i vantaggi?
Molto importanti soprattutto se vi sono o sono previste perdite importanti che possano erodere il Capitale Sociale e obbligare al reintegro dello stesso. Infatti il saldo attivo della rivalutazione (o valutazione) secondo le previsioni di legge, “andrà imputata al capitale o accantonata in una speciale riserva” (aggiungiamo di capitale netto).
A prescindere dagli indiscutibili benefici fiscali della rivalutazione del marchio, la ratio della normativa è proprio quella di consentire la patrimonializzazione dell’impresa, un aspetto di grandissima importanza è legato al miglioramento degli indicatori di bilancio in cui vi sia la componente del patrimonio netto.
Sappiamo molto bene che le banche sono molto sensibili al rapporto tra i debiti finanziari e il patrimonio netto, e con la rivalutazione del marchio, il denominatore di quel rapporto aumenta e migliora l’indicatore.
Nell’ambito degli indicatori di allerta della Crisi e dell’insolvenza d’impresa, il patrimonio netto viene individuato come un elemento di grande importanza.
Un valore del patrimonio netto negativo o per le società di capitali inferiore ai limiti di legge è un presupposto per la segnalazione dello stato di crisi e costituisce un pregiudizio alla continuità̀ aziendale oltre ad essere un fattore di pregiudizio per l’accesso al credito bancario.
Inoltre sempre con riferimento agli indicatori di allerta per la crisi aziendale, con la rivalutazione del marchio vi è anche il miglioramento dell’indice di adeguatezza della patrimonializzazione che si calcola ponendo a rapporto il patrimonio netto sui debiti dell’impresa.
(se ti interessa rivalutare il marchio ed ottenere i benefici riportati contattaci al più presto)
Manuale startup. Agevolazioni per la fondazione o trasformazione Società benefit
Se fondi una startup innovativa puoi anche, da subito, renderla società Benefit. Uno dei vantaggi pratici in termini di benefici fiscali è di seguito descritto e valido fino al prossimo 30 giugno. L’articolo 38-ter del Dl 34/2020 (decreto “Rilancio”) riconosce un credito di imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi della disciplina sui versamenti unitari (F24) contenuta nell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il comma 1-bis, dell’articolo 12 del Dl 183/2020, modifica l’articolo 38-ter del Dl 34/2020 e consente di usufruire del predetto credito di imposta per la trasformazione o costituzione in società benefit anche in relazione ai costi sostenuti fino al 30 giugno 2021 e l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione è consentito a decorrere dal 2021, in luogo del solo anno 2021.
Manuale startup. Aumento di capitale con compensazione del credito
La compensazione del credito è diversa dal conferimento del credito.
Ne abbiamo discusso più volte a proposito della procedura del WFE senza perizia, riportiamo quindi (in estratto) anche quanto definito dalla massima del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie in relazione al contenuto dell’art 2481 e 2481-ter
“L’obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capitale di s.p.a. o s.r.l. può essere estinto mediante compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la società, anche in mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento.
Tale compensazione, qualora sia legale e abbia quindi a oggetto debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1243 c.c., non richiede il consenso della società, nemmeno nel momento in cui viene eseguita la sottoscrizione.”
Aggiungiamo (anche se già più volte ribadito) che:
– la compensazione del credito ai fini del conferimento a Capitale Sociale è equivalente ad un “conferimento in denaro” e ciò e determinante ai fini della maturazione dei benefici fiscali in termini di detrazioni al 30 o 50% per “gli investitori in startup;
– che una opportuna procedura che certifichi i criteri di “certo, liquido ed esigibile” in riferimento alla portata del redito da compensare e la sua certificazione in apposita posta di bilancio (in relazione alla posizione di debito della società) eliminano la necessità di una perizia.