Costituzioni startup on line. Gli atti post sanatoria.

Costituzione startup

Costituzioni startup on line. Nel precedente approfondimento abbiamo delineato le linee guida della cosiddetta sanatoria prevista per le startup costituite on line che ha posto fine al dilemma delle 3.500  (delle 11.000 totali) startup costituite in modalità digitale dal 2016 al 29/03/2021. In questa seconda parte dell’approfondimento parliamo di cosa è previsto per gli atti modificativi e i nuovi atti.

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Costituzioni startup. Il limite ai compensi notarili

Ed infatti proprio al comma 3 si definisce una sorta di “cap” ai compensi notarili definendo anche a quali atti sia applicabile tale limite.

Per le modifiche deliberate ai sensi del secondo comma, infatti, i notai dovranno attenersi ai compensi  minimi  previsti  dal  DM  140/2021,  che  ha  riformato  i  compensi  professionali  forensi.  In particolare alle start-up innovative costituite con procedura digitale di cui al primo comma, che dovessero modificare lo Statuto, il notaio chiamato alla verbalizzazione è tenuto ad applicare un compenso calmierato: il compenso per l’attività notarile, non può essere superiore a 600 euro, la tariffa minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai – del regolamento contenuto nel decreto del Ministero della Giustizia n.140/2012. La norma, peraltro, non si è occupata del compenso per l’atto costitutivo di nuove start-up innovative, ma solo di quello per il verbale modificativo (si parla, infatti, di atti deliberati), visto anche il terzo comma che non richiama il primo, ma solo il secondo.

È quindi  corretto  ritenere  che  la  previsione  del  limite ai  compensi  notarili  sia applicabile solo a casi specifici, ovvero:

1.non riguardi in alcun modo gli atti costitutivi di start-up innovative, di nuova costituzione;

2.possa (e debba) contemplare esclusivamente le specifiche modifiche statutarie di start-up innovative se costituite digitalmente con modello ministeriale e cioè solo a quelle del primo comma e (esclusivamente) se necessarie a ricondurre lo statuto della start-up innovativa ad un modello standard di Srl, diverso da quello del modello ministeriale predisposto con opzioni a scelta multipla (ovviamente non più valido)

Non si potrà quindi invocare il ricorso al “compenso limite” per quegli atti di modifica al di fuori delle fattispecie sopra elencate. Quindi, quando la start-up innovativa (pur nativa digitale) intenda adottare altre modifiche statutarie (trasformazioni, fusioni o scissioni, aumenti di capitale, e crediamo, introduzione di clausole “non standard”) il compenso del Notaio sarà quello ordinario.

 Costituzioni startup. La previsione del ritorno agli atti on line

Il decreto legislativo sulla nuova regolamentazione delle costituzioni startup online in forma di società a responsabilità limitata (srl) e semplificata (srls) andrà in esame alle Camere entro settembre. Lo schema approvato dal Consiglio dei ministri prevede che il notaio potrà ricevere in videoconferenza l’atto costitutivo di tali società per effettuare l’atto pubblico informatico, tramite un’apposita piattaforma che consenta anche la sottoscrizione del documento con firma elettronica riconosciuta. L’aspetto che suscita molte perplessità (ne abbiamo già parlato) è che la procedura verrebbe affidata in esclusiva a una piattaforma del Consiglio nazionale del notariato (Cnn), che verificherà la firma digitale e riceverà i documenti presentati. L’impianto deriva da un emendamento parlamentare presentato già in aprile, che ancora però non citava la categoria.

Il decreto legislativo (1721-B) rappresenta il recepimento di una direttiva europea (2019/1151) sugli strumenti e processi digitali nel diritto societario, e di fatto, anche in contrasto con stesso contenuto della direttiva europea, risulterebbe un ritorno al “monopolio” dei Notai piuttosto che un tentativo di liberalizzazione (spirito della norma comunitaria). Sarebbe questo l’atto conclusivo della ormai famosa i sentenza del Consiglio di Stato, che a marzo aveva accolto il ricorso del Cnn, fermando la procedura di costituzione online in modalità esclusivamente informatica e senza notaio, quindi anche in assenza di atto pubblico, cui il ministero dello Sviluppo economico aveva dato il via libera nel 2016. Ora sostanzialmente si unirebbero atto pubblico e modalità online e così Notartel, società in-house del Cnn che fornisce i servizi informatici ai notai, diventerebbe l’unico gestore della procedura.

Come dicevamo, in un nostro precedente articolo, ripreso e confermato da Assintel, nei medesimi termini abbiamo ampiamente evidenziato il rischio di “ulteriori possibili distorsioni della concorrenza” a spese delle imprese del comparto. Ribadiamo (ed Assintel è sulla stessa linea) che il governo dovrebbe riconoscere e promuovere la possibilità che vi siano ulteriori piattaforme riconoscendo ad ulteriori “professionisti idonei” l’idoneità a costituire on line scegliendo la piattaforma tecnologica più idonea per la stipula di atti pubblici telematici, in base a criteri comuni di legalità e sicurezza.

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