Regime forfettario e soci di SRL. Continuiamo e concludiamo con questo contributo, l’approfondimento riguardo ai limiti e incompatibilità del socio e/o amministratore di SRL con partita IVA i regime forfettario.
Nel precedente contributo abbiamo analizzato le fattispecie di incompatibilità in termini di attività svolta , approfondendo il concetto di “controllo”.
Oggi continuiamo, riassumendo con alcuni esempi, allargando lo spettro alla figura dell’amministratore, e fornendo spunti in termini di calcolo di convenienza.
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Regime forfettario e socio di S.r.l. Riassumiamo
Avendo analizzato le fattispecie di incompatibilità, proviamo per maggior chiarezza a riassumerle fornendo una check list sintetica.
Check 1
La prima cosa da fare è controllare se sussiste l’ipotesi del controllo.
Check 2
Se si verifica l’ipotesi di controllo devo passare a verificare la fattispecie di incompatibilità successiva, ovvero il fatto di non svolgere attività economica riconducibile a quella esercitata dalla Startup stessa. Solo se le attività esercitate con partita IVA personale e con la SRL sono riconducibili allo stesso ambito vi è causa di decadenza, in caso contrario si può procedere senza problemi.
Regime forfettario e socio di srl. Attività coincidente, in pratica
Per chiarire meglio questo aspetto proprio l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel documento di prassi. Vediamone sinteticamente i contenuti
Sostanzialmente si deve andare a verificare:
- La classificazione dell’attività nell’ambito della stessa classe del codice Ad esempio, la startup svolge l’attività di portali web, classe “J” e il socio ha la partita iva come “altre attività professionali” classe “M”. In questo caso non vi sono incompatibilità.
- Il rapporto che si instaura tra la società ed il titolare di partita iva forfettaria.
In particolare, l’attività economica riconducibile si manifesta nelle seguenti ipotesi:
- l’attività economica esercitata dalla SRL e dal prestatore (titolare di partita iva forfettaria) sono incluse nella stessa classificazione ATECO. Deve essere precisato che questo requisito non deve essere valutato soltanto da un punto di vista formale (ATECO) ma si deve guardare all’attività concretamente svolta dalla società e dal socio titolare di partita IVA;
- Il socio svolge un’attività economica direttamente nei confronti della società, e la società deduce dal reddito imponibile il costo sostenuto.
Volendo ulteriormente schematizzare possiamo riassumere quanto segue:
- Se il socio titolare di partita Iva forfettaria svolge un’attività economica classificabile nella stessa classe ATECO della Startup, si rientra nella causa di esclusione se si fattura alla SRL;
- Se il socio titolare di partita Iva forfettaria svolge un’attività economica classificabile in una categoria diversa da quella della SRL, non si rientra nella causa di esclusione anche se si fattura alla SRL a cui si partecipa.
- Se il socio titolare di partita Iva forfettaria svolge un’attività economica classificabile in una categoria diversa da quella della SRL, fattura alla società e questa si deduce il costo si rientra nell’ipotesi di decadenza, in caso contrario no.
Sul punto la Circolare 9/E/2019 prevede che la causa di incompatibilità in esame non opera qualora una persona fisica che applica il regime forfetario e svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a una società a responsabilità limitata dalla stessa controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione).
Regime forfettario e socio di srl. Il compenso dell’amministratore
Innanzitutto, sgombriamo il campo da possibili fraintendimenti.
Qui non si parla di compensi pagati all’amministratore quale professionista, in quanto questa possibilità è riservata solo a categorie di professionisti ben individuati che possono svolgere (appunto professionalmente) la carica di amministratore di SRL.
Infatti, i compensi percepiti come amministratore di SRL rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Quello che si intende precisare è che l’amministratore/socio può comunque fatturare alla società per prestazioni professionali legate allo sviluppo competitivo e precompetitivo e per il supporto allo sviluppo commesse.
In questo caso ritorniamo alle fattispecie precedentemente analizzate.
Regime forfettario e socio di srl. Un calcolo di convenienza
Vogliamo infine e opportunamente trattare l’argomento del calcolo di convenienza.
Parliamo della ormai nota normativa che permette agli investitori (persone fisiche) in startup e Pmi innovative di accedere alle agevolazioni fiscali in termini di detrazione d’imposta, ovvero del 30% in fase di primo conferimento (in fase di costituzione) e del 50% in fase di aumento di capitale (anche in Work for Equity), precisando che sono investitori in startup anche i soci fondatori della stessa quando sottoscrivono e conferiscono il capitale iniziale.
Ecco il punto.
È ben noto che i titolari di partita IVA in regime forfettario non possono fruire di tale agevolazione in quanto è un regime che non prevede la deducibilità di costi e tantomeno la detraibilità di oneri e investimenti come invece accade per l’IRPEF.
A questo proposito sarebbe utile analizzare preventivamente l’opportunità economica e finanziaria di permanere o abbandonare il regime forfettario analizzando l’eventuale maggior vantaggio conseguibile potendo fruire delle detrazioni per investitori.