Work for Equity. Cosa succede dopo?

Do cosa si parla

Work for Equity. Eccoci con il sesto e ultimo approfondimento dello Speciale dedicato al Work for Equity.

Ci siamo lasciati la scorsa settimana  esaminando alcuni casi atipici del Work for Equity parlando in particolare di quando il Work for Equity concorre alla formazione del reddito e quindi della base per la contribuzione e del perchè è comunque richiesta la produzione della Certificazione Unica,

Oggi con  il Caffè  e l’approfondimento a cura di Ezio Este parliamo di quello che fino ad ora abbiamo affrontanto solo margnalmente, ovvero: “cosa accade dopo il Work for Equity?“. O meglio. “Quali sono gli errori da evitare e cosa deve fare il nuovo socio e il consulente che ne cura l’assistenza fiscale?“.

Analizziamo, quindi gli adempimenti che devono essere effettuati dalla società e soprattutto dal prestatore che, al termine del Work for Equity, sarà anche un nuovo socio o vedrà aumentare la propria quota di partecipazione nella società.

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Work for Equity. Dall’inizio alla fine

Abbiamo scritto tante volte e sistematizzato nel nostro ebook che il Work for Equity si sostanzia in un processo che prevede diversi step: dalla definizione del valore premoney, per quantificare il rapporto tra equity e sovrapprezzo, passando per la costruzione della filiera giuridica certa, fino a tutte le attività necessarie per addivenire all’aumento o alla sottoscrizione del capitale.

Ma non finisce qui.

Work for Equity. La prospettiva del prestatore e “nuovo socio”

Quando si parla di Work for Equity dobbiamo sempre considerare due aspetti dal punto di vista del prestatore del servizio:
1) il prestatore ha effettuato una prestazione di servizi qualificati nei confronti di una startup. Quindi ha ricevuto un incarico, che ha opportunamente eseguito e rendicontato, e ha emesso -alla sua conclusione – una fattura maturando un credito nei confronti del committente.
Ricordiamo, che come stabilito dalla normativa, la prestazione non è imponibile in capo al prestatore né ai fini fiscali, né di conseguenza ai fini contributivi.
Il prestatore poi è anche un contribuente e, a seconda del regime fiscale adottato dovrà gestire questa fattura nei relativi modelli delle sue dichiarazioni.
Innanzitutto, (eccezion fatta per i contribuenti in regime forfettario) la prestazione è soggetta e rilevante ai fini dell’IVA: quindi andrà ricompresa nel volume d’affari (per gli addetti ai lavori nel Quadro VE).
Dovrà essere poi gestita la questione della non imponibilità, a seconda del tipo di soggetto e del reddito dichiarato (professionista, imprenditore, società).
Quindi un professionista (o un imprenditore individuale in contabilità semplificata) dovrà omettere di indicare quel compenso sia nei quadri reddituali specifici sia nei quadri legati alla determinazione dei contributi previdenziali (e nelle conseguenti dichiarazioni alla cassa professionale per i professionisti ordinistici).
Una società dovrà invece procedere a effettuare le opportune variazioni in diminuzione per non tassare quel componente di reddito.
Ricordiamo, come abbiamo scritto nell’articolo della scorsa settimana, che la startup committente, in qualità di sostituto d’imposta dovrà predisporre e inviare al professionista e all’Agenzia delle Entrate anche la Certificazione Unica indicando che quella particolare prestazione ha generato un reddito non imponibile e che come tale non è stata assoggettata a ritenuta d’acconto. La medesima certificazione dovrà essere predisposta anche per prestatori che sono in regime forfettario.

2) questo credito è stato “pagato” attraverso la compensazione con quote e sovrapprezzo e quindi come tale da diritto al prestatore alla detrazione se persona fisica (quindi professionista o imprenditore individuale) o alla deduzione dal reddito se società.
E quindi occorre che la startup produca tutta la documentazione necessaria per attestare tale circostanza. Documentazione che dovrà consegnare al prestatore che nel frattempo è diventato socio (e quindi investitore), affinché possa beneficiarne, inserendola nella propria dichiarazione dei redditi.

Work for Equity. Errori e rimedi di natura fiscale

Nella fase di chiusura contabile e fiscale del Work for Equity può accadere che qualche aspetto non venga gestito in maniera corretta.
Per esempio, è capitato che una fattura per una prestazione in Work for Equity venisse erroneamente considerata come imponibile nella dichiarazione del prestatore/socio.
Oppure che non venissero compilati i quadri per consentire al contribuente (prestatore/socio) di fruire (anche in periodi di imposta successivi) della detrazione o della deduzione.
Fortunatamente a (quasi) tutto c’è un rimedio, soprattutto quando si tratta di una dimenticanza o di un errore.
In questo caso è possibile presentare una dichiarazione (correttiva, o integrativa a favore a seconda di quando ci si è accorti dell’errore) e sanare quelle precedente non corretta.

Work For Equity. Il webinar e tutti gli approfondimenti
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