Detrazioni Startup. Eccoci al terzo approfondimento del nostro speciale dedicato alle detrazioni (e deduzioni) per i soggetti che investono in startup innovative. Dopo aver affrontato il tema dell’adempimento preliminare dell’aggiornamento della “vetrina startup” e quello della conferma dei requisiti in sede di deposito bilancio oggi con l’approfondimento di Nicola Vernaglione entriamo nel merito del tema, tracciando le linee guida, ovvero: a chi spettano le agevolazioni, quanto spetta e quando si matura il diritto.
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Detrazioni Startup. I beneficiari
Nel trattare l’argomento ci avvarremo delle fonti normative di riferimento e vigenti ovvero: il Decreto 7 maggio 2019, il Decreto 28 Dicembre 2020, il Decreto Legge 18 ottobre 2022 n.179, il TUIR, il Regolamento e le raccomandazioni UE.
In tema di normative e premesse diciamo innanzitutto che proprio il Decreto del 2019 ha innalzato la soglia del beneficio (che chiameremo “oridnario”) al 30% sia in termini di detrazioni per persone fisiche che deduzioni per soggetti giuridici. Tale variazione ha comportato anche l’allineamento su un’unica aliquota indipendentemente dalla tipologia di startup nella quale si investe (in precedenza l’agevolazione prevedeva maggiorazioni pe investimenti in SIAVS o Startup che operassero nel settore energetico). Altra importante novità del Decreto del 2019 è l’estensione della agevolazioni alle PMI innovative.
Entriamo ora nel merito dei beneficiari.
Cominciamo con il precisare che il nuovo regime di agevolazioni è entrato in vigore a partire dal”periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016” e quindi dal primo gennaio 2017.
Le agevolazioni si applicano “a tutti i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir, nonche’ ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’ di cui al titolo II dello stesso Tuir“, quindi in via sostanziale e semplificata in termini di agevolazione sull’IRPEF delle persone fisiche e sull’IRES delle società.
In tema di agevolazioni IRPEF è poi intervenuta la Circolare AdE 16/E che ha chiarito che rientrano nell’agevolazione anche gli enti non commerciali, gli imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata ovvero:
- le società semplici;
- le società equiparate a quelle di persone (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni);
- le imprese familiari
Inoltre la norma precisa che rientrano tra i soggetti destinatari dell’agevolazione sono anche quelli che investono indirettamente per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in startup o PMI innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regoamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, definendo per questo caso specifico che le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati da tali società risultanti dal bilancio di esercizio.
La norma poi si occupa di definire le esclusioni (ovvero a chi non spettano le agevolazioni) che in via semplificata (lasciando al lettore gli opportuni approfondimenti) sono definibili verso i seguenti soggetti:
- le start-up e le PMI innovative;
- gli incubatori certificati;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio (per alcuni casi specifici definiti nel testo del Decreto);
- le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, o che realizzino investimenti propri nel capitale di start-up innovative (per alcuni casi specifici definiti nel testo del Decreto).
Detrazioni Startup. Le agevolazioni
Sostanzialmente abbiamo due casistiche
Abbiamo l’agevolazione “tradizionale” sia in startup che in PMI innovative cui spetta la detrazione del 30% e la deduzione di pari portata per le Società di Capitali.
C’è poi l’agevolazione “rafforzata”, destinata alle sole persone fisiche, e che, quindi riguarda il solo ambito delle detrazioni. E’ quella prevista dall’articolo 38 del decreto rilancio (DL 34/2020), per cui spetta la detrazione del 50% per gli aumenti di capitale e che sono soggette ai limiti del regime de minimis (ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013).
Il beneficio fiscale è correlato ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa , sia in sede di aumento di capitale sociale in caso di società già costituite.
Nello specifico, le agevolazioni trovano applicazione nel caso di:
– conferimenti in denaro (non in natura) iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative;
– conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
– investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in start-up innovative
A questo proposito è necessario sottolineare due aspetti di notevole rilevanza:
- sono annoverabili tra i soggetti investitori in startup anche i soci che sottoscrivono (e versano) il capitale della startup in sede di costituzione;
- l’agevolazione è però riconosciuta solo se vi è contestuale iscrizione alla sezione speciale delle Startup innovative.
E infine fondamentale citare la circolare 16/E della AdE che in tema di “conferimenti in denaro ha fornito una precisazione di notevole portata: “può essere considerato conferimento in denaro (e costituisce pertanto investimento agevolato) anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione di crediti, ad eccezione di quelli originati da cessione di beni o prestazione di servizi. Tale esclusione non opera (e sono quindi agevolabili se utilizzati in compensazione per sottoscrivere aumenti di capitale) per i crediti vantati dai soggetti che eseguono le prestazioni lavorative o di servizi previste dall’art. 27 del D.L. 179/2012“. si sta parlando sostanzialmente del Work for Equity.
Detrazioni Startup. Quando spettano
Al netto di alcuni casi particolari (che tratteremo nel corso degli successivi approfondimenti) si può semplificare il quadro di applicazione secondo due principi:
- il principio di cassa
- la competenza dell’anno fiscale
In relazione al primo dei due aspetti vale come momento di maturazione del beneficio quello nel quale si ha l’effettivo versamento (o compensazione) in denaro, per l’importo corrispondente (o inferiore, nei limiti di legge) alla sottoscrizione. Quindi se si effettua una sottoscrizione del capitale pari a 100 e se ne versano 25 il diritto matura solo per la parte versata e non per la parte sottoscritta.
Rispetto al secondo aspetto (sostanzialmente collegato al primo) vale il periodo d’imposta ovvero l’anno fiscale nel quale il versamento viene effettuato. Quindi se sottoscrivo il capitale a dicembre e nello stesso mese verso il solo 25% potrò riportare in dichiarazione dei redditi solo l’agevolazione maturata in seguito al versamento non quella totale relativa alla sottoscrizione.
Per ora ci fermiamo qui. La prossima settimana affronteremo l’argomento della procedura documentale per certificare le detrazioni