Detrazioni startup e PMI Innovative. Casi e Approfondimenti. Proseguiamo con il nostro speciale estivo “Il Caffè dell’Estate“. Una rassegna di pareri, casi, approfonimenti e risposte su vari temi, già trattati in precedenza, ma con spunti pratici e di attualità. Con il “caffè” di oggi ed il secondo contributo di Ezio Este parliamo di una importantissima novità in tema di detrazioni per investimenti in Startup e PMI innovative.
Videocaffè estate
Detrazioni startup e PMI Innovative. Verso il credito d’imposta
il primo “caffè agostano” del nostro speciale estivo è indubbiamente “una buona notizia”.
Nella seduta del 19 luglio la Camera dei Deputati ha approvato le proposte di legge (A.C. 107 e A.C. 1061 per chi volesse approfondire) recanti “disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti“.
La novità principale riguarda, per gli investimenti effettuati in regime de minimis, la possibilità di trasformare in credito di imposta l’eccedenza per cui non si è potuto fruire della detrazione in caso di incapienza.
Detrazioni startup e PMI Innovative. Detrazione del 30% e del 50%
Sappiamo che alle persone fisiche (perché è su questo che si concentra la proposta di legge) spetta una detrazione (dall’imposta irpef) del 30% o del 50% in regime de minimis.
La detrazione, stabilisce la legge, può essere utilizzata nel periodo di imposta oggetto dell’investimento e l’eccedenza può essere portata in avanti per altri tre anni.
Può succedere che un investitore sia un contribuente incapiente, cioè che non abbia imposta sufficiente per poter detrarre l’investimento agevolato.
In questo caso, il rischio è che non riesca a godere della detrazione.
Con il proliferare delle imposte “secche” il problema sta diventando non così infrequente. E’ il caso, ad esempio, di quei professionisti che usufruiscono del regime forfettario.
Detrazioni startup e PMI Innovative. Da detrazione a credito d’imposta
L’articolo 2 della proposta di legge approvata dalla Camera interviene proprio per risolvere questo problema, stabilendo – per gli investimenti in regime de minimis (quelli che beneficiano di una agevolazione del 50%) che “qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante modello F24.”
Quindi vuol dire, per il nostro investitore che è un consulente in regime forfettario, che il 50% del l’investimento potrà essere utilizzato, per esempio, per versare l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali.
Detrazioni startup e PMI innovative. Da quando e “per quanto”
La norma precisa, inoltre, che il credito d’imposta è fruibile nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
Non viene previsto quindi, come accade oggi nell’ipotesi di detrazione, un tempo in cui il credito di imposta debba essere utilizzato.
Infine, la nuova disposizione trova applicazione, per espressa previsione, “agli investimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ora il “pallino” è in mano al Senato che potrà approvare o modificare (anche in senso migliorativo) quanto approvato dalla Camera.
Vi terremo naturalmente aggiornati sulle varie evoluzioni.
Questo intervento, che salutiamo con estremo favore, in una riforma più ampia della legislazione sulle startup e le PMI innovative a cui anche noi di Creazioneimpresa abbiamo contribuito segnalando alcune proposte legislative che vi racconteremo in un Caffè che sarà pubblicato verso la fine di Agosto.
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