Requisiti PMI Innovative. Come sempre nei nostri contributi e con la Academy e con Imprendify cerchiamo di approfondire tematiche che in apparenza sembrano scontate (e che in realtà non lo sono mai abbastanza) analizzando questioni specifiche prendendo spunto, spesso, da casistiche reali che ci vengono sottoposte. Oggi affrontiamo il caso specifico di una Srl che avrebbe la necessità di confermare il requisito di PMI innovativa per poter garantire agli investitori il diritto alle detrazioni di legge. Si tratta di un requisito specifico: quello anagrafico.
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Requisiti PMI innovative. Premessa.
L’art. 4, c. 1, del D.L. n.3/2015 in merito alla Pmi innovativa elenca puntualmente i seguenti requisiti:
- è costituita come società di capitali (Srl, Spa, Sapa), anche in forma cooperativa;
- non è quotata in un mercato regolamentato (ma può essere quotata in una piattaforma multilaterale di negoziazione);
- è residente in Italia (art. 73, D.P.R. 917/86), oppure in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ha certificato il suo ultimo bilancio;
- non è iscritta alla sezione speciale delle Start up innovative del Registro delle imprese;
- presenta una connotazione innovativa, identificata dal possesso di almeno due delle seguenti caratteristiche:
- costi di R&S almeno pari al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione;
- forza lavoro costituita, per almeno 1/3 del totale, da personale con laurea magistrale, oppure, per almeno 1/5 del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
- titolarità (anche mediante deposito o licenza) di almeno una privativa industriale o di un software registrato.
Per acquisire la qualifica di Pmi innovativa è necessario iscriversi nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Requisiti PMI innovative il requisito anagrafico.
Analizzando il testo di legge in relazione agli “investimenti agevolabili in Pmi innovative” (ci si riferisce ovviamente alle detrazioni o deduzioni fiscali in favore di chi versa denaro per la sottoscrizione di quote o azioni e relativo sovraprezzo) si può leggere “sono agevolabili solo gli investimenti in Pmi innovative ammissibili ossia in Pmi innovative che ricevono l’investimento iniziale anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.”
Requisiti Pmi innovative. La doppia anagrafica
Il testo definisce come data dalla quale decorrono i termini come quello della “prima vendita commerciale” e già questo scioglie i primi dubbi:
– i sette anni non decorrono dalla costituzione;
– i sette anni non decorrono dalla iscrizione al registro imprese;
– in caso di startup innovativa che per decorso dei termini di permanenza nella sezione speciale decida di passare allo status di Pmi innovativa vale lo stesso principio;
– per prima vendita commerciale si intende la prima fattura emessa verso un cliente pagante.
Requisiti PMI innovative. Oltre il settimo anno
Nella lettura successiva in merito ai requisiti si leggono poi casistiche di deroga al requisito anagrafico di base.
Dopo 7 anni dalla prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili anche le seguenti società:
- le Pmi innovative operative da più di 7 anni e meno di 10 anni (dalla prima vendita commerciale) se attestano, attraverso la valutazione di un esperto esterno, di non aver ancora espresso a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
- indipendentemente dall’età, le Pmi innovative che effettuano un investimento in capitale rischio, sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio dei precedenti 5 anni.
Requsiti Pmi Innovative. Il caso
Ed eccoci al caso.
L’impresa in questione a fine 2022 ha avviato un round di raccolta fondi presso investitori privati (prevalentemente Angels e Ventures),
Al tempo l’impresa avendo i requisiti di cui all’art 5 comma 1 lettera b punto 1 del Decreto 07/05/2019 (impresa oltre i 7 anni e fino a 10 anni) si è provveduto a produrre quanto richiesto ovvero “una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie“.
Nell’evoluzione del round d’investimento l’impresa di fatto ha ricevuto e concluso tutti gli investimenti in un periodo successivo ai 10 anni (dalla prima vendita commerciale) rientrando quindi della casistica di cui all’art 5 comma 1 lettera b punto 2 del Decreto 07/05/2019 : “per un’impresa senza limiti di eta’, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l’art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.“
Il caso in questione riguarda proprio il dubbio interpretativo tra il testo del DM che in relazione al requisito recitando “che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni..” sembri indicare quale requisito quello del fatturato.
Diversa interpretazione deriverebbe invece dal testo del Regolamento UE (citato come fonte di diritto dallo stesso Decreto) che invece sembri indicare quale requisito quello dell’investimento “di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.”
Nel dubbio interpretativo la nostra posizione è stata quella di prendere per buona la fonte del diritto e quindi il Regolamento UE.
Abbiamo comunque preferito interpellare il Ministero e l’ufficio competente (Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la Politica Industriale, l’Innovazione e le PMI – Div. IV) chiedendo un parere interpretativo. Di seguito la risposta.
“...ad avviso dello scrivente ufficio, la dicotomia tra la formulazione della norma italiana da lei citata e quella europea è comunque da ricondurre alla medesima volontà.
L’art. 5, comma 1, lett. b), punto 2 del decreto 7 maggio 2019 parla di “business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico”, mentre l’art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014 “piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico”. Appare ragionevole, e in linea con una interpretazione quanto più fedele possibile all’intenzione dell’estensore, che per entrambe le formulazioni menzionate, si debba far riferimento all’investimento necessario per mettere in atto in piano aziendale/business plan in questione.”