Di cosa si parla
Detrazioni per investimenti in startup. Eccoci, al secondo speciale del 2024, quello dedicato alle “detrazioni per investimenti in startup” e quindi al primo articolo di approfondimento a cura di Nicola Vernaglione. Siamo a marzo e ci avviciniamo a grandi passi alla “stagione delle dichiarazioni dei redditi” e quindi, per le persone fisiche, alla compilazione del Modello Unico PF. Siamo quindi nel periodo dell’anno nel quale occorre raccogliere e verificare tutta la documentazione utile e necessaria ad una corretta e accorta compilazione della dichiarazione dei redditi. Tra tutta la documentazione utile, per coloro che abbiano investito in una startup o pmi innovativa, occorre, mettere a disposizione del proprio consulente il “fascicolo investitori“. Ed è proprio con questo argomento che apriamo la rassegna di marzo, dedicando una attenzione speciale ai contenuti ed alla forma del business plan.
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Detrazioni per investimenti in startup. Il fascicolo investitori
Ci concentriamo in particolare sulla documentazione utile a dimostrare il beneficio della detrazione al 30%, perchè è in relazione a questa che la norma fa specifico riferimento alla necessità di un “business plan“.
La normativa prevede infatti che per poter usufruire dell’agevolazione, l’investitore deve richiedere alla startup (e conservare) due documenti:
- un business plan con exit strategy;
- una certificazione che attesti che l’ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d’imposta non sia superiore ad euro 2.500.000 per ciascuna start-up innovativa.
L’esperienza insegna che l’Agenzia delle entrate, in sede di controllo documentale dei modelli unici, richieda effettivamente la produzione di entrambi i documenti. (oltre alla documentazione di “tracciabilità dell’investimento”).
E poiché il DM 30 gennaio 2014 richiede entrambi i documenti a pena di decadenza dall’agevolazione, è evidente l’importanza di non dimenticarsi di domandare alla startup o PMI di predisporli e di metterli a disposizione degli investitori.
Un breve approfondimento merita la questione del “business plan” del fascicolo investitori per la detrazione 50%. In questo caso, è bene sottolinearlo, la norma non fa alcun riferimento alla necessità di un business plan. Sta di fatto, però, che anche in questo caso (e per esperienza diretta possiamo testimoniarlo) l’Agenzia delle Entrate spesso lo richiede.
Detrazioni per investimenti in startup. Occorre un “business plan di scopo”.
A questo punto, visto il richiamo normativo è giusto chiedersi se possa andar bene un business plan qualsiasi.
Per risolvere correttamente questo dubbio occorre soffermarsi sull’articolo 5 del DM 30 gennaio 2014, laddove si indica la necessità di un “piano di investimento”; il contenuto minimo di tale documento è rappresentato, secondo il citato articolo 5, da:
“informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.”
Di fatto, quindi un business plan dove si trova la descrizione “dei contenuti minimi” senza però alcun riferimento alla exit strategy.
Ma allora, da dove di ricava la necessità dell’indicazione dell’exit strategy?
Essa è prevista nell’ambito della relazione illustrativa, che in ossequio agli orientamenti Comunitari in merito agli Aiuti di Stato, richiede che “l’investitore venga messo al corrente, fin dal principio, delle modalità con cui si prevede possa monetizzare il proprio investimento.”
L’exit strategy rappresenta la soluzione (o le soluzioni) che i promotori del progetto propongono agli investitori, dando evidenza al termine del business plan del percorso che porterà la startup ad incrementare il proprio valore nel tempo.
Non si tratta pertanto di modalità di exit generiche, bensì di ipotesi legate alla singola startup, al proprio modello di business, alle caratteristiche dei propri prodotti, alla collocazione rispetto ai competitors ecc…, e che termina con un sintetico bilancio di esercizio previsionale, composto da stato patrimoniale e conto economico, nonché (auspicabilmente) da un rendiconto finanziario.
Detrazioni per investimenti in startup. Il business plan va aggiornato?
Assodata la necessità di un “business plan di scopo” e stabilito quali siano questi scopi (dimostrare l’evelozione previsionale della startup o pmi soprattutto in relazione agli investimenti, alla cap table ed alle possibili exit), occorre anche considerare, la concreta e realistica ipotesi che da un’anno all’altro (se non prima dell’anno considerando che si tratta di startup innovativa) gli scenari previsti nel “business plan iniziale” possano mutare.
Cosa occorre fare in questo caso?
Ci sono particolari riferimenti o guide, di natura normativa o fiscale?
Abbiamo detto al precedente paragrafo dei contenuti del business plan desumibili dalla relazione illustrativa al DM 30 gennaio 2014. E propio a questa faremo riferimento per risolvere al meglio anche questo dubbio ovvero poter rispondere compiutamente alla domanda “il business plan va aggiornato“?
Una risposta di senso compiuto è in questo caso ricavabile dal REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014, laddove in relazione al “business plan” viene introdotto il concetto di “business plan iniziale“
E’ proprio nel corpo del regolamento (ed in particolare al comma 6 dell’articolo 21) che si trova una possibile risposta al quesito anche (è bene precisarlo) se la citata disposizione normativa riguarda in particolare l’agevolabilità degli investimenti ulteriori nella stessa start up o PMI da parte del medesimo soggetto.
Leggiamo:
“6. Gli aiuti al finanziamento del rischio possono inoltre coprire investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- a) non è superato l’importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 9 (n.d.r. limite aggionrato a 15 milioni);
- b) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;
c…. (omissis).
In effetti il testo del Regolamento (replicato in Decreto) cita “le startup” richiamando però, ai fini dell’applicabilità del beneficio fiscale per “gli investimenti ulteriori” proprio il regolamento (UE), il quale però sembra riferirsi chiaramente (oltre il settimo anno) alle PMI, laddove viene richiesto un “business plan iniziale“.
Resta quindi il dubbio sia sulla necessità (in caso di investimenti ulteriori in startup o PMI non oltre il settimo anno) sia sul concetto di “piano aziendale inziale”, sottolineando la naturale ed obiettiva impossibilità di pianificare “l’equity story” di una startup in un periodo di tempo oltre l’anno.
A questo punto non ci resta che argomentare una riposta in maniera logica e “conservativa” e quindi non, avendo ulteriori riscontri e supporti normativi o di prassi, di consigliare “un aggiornamento del business plan iniziale” che riteniamo però non debba essere necessariamente operato annualmente, bensì solo nel momento in cui si raccolgono (o si preveda di raccogliere) gli “investimenti ulteriori”.
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Per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo inserto, analizzeremo alcune casistiche molto specifiche
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