Di cosa si parla
Detrazioni per investimenti in startup. Eccoci giunti all’ultimo appuntamento dello speciale dedicato alle “detrazioni per investimenti in startup”. Ricordiamo che, domani, 4 aprile ci sarà il nostro consueto webinar Live, ABC startup, quale evento conclusivo degli approfondimenti. Questo è il link per prenotarsi gratuitamente.
Con il caffè di oggi, come preannunciato in chiusura del precedente caffè, Nicola Tracanella approfondisce il tema delle fattispecie di conversione che danno diritto alle detrazioni.
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Detrazioni per investimenti in startup. Conversioni e compensazioni
Per inquadrare al meglio il tema partiamo dalla lettura dei commi 5-8 dell’art.4 del Decreto 28 dicembre 2020 per gli investimenti in De Minimis (nonché di quanto previsto dal DM del 7 maggio 2019 per gli altri investimenti):
“5. Ai fini dei commi 1 e 2 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
- I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.
- Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 7, lettera e) rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
- I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.”
Sarà utile soffermarsi sul comma 5, a proposito delle due fattispecie riportate ovvero: “compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale”; “(…) ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”.
Rientrano nella casistica la conversione di prestiti e la conversione di crediti maturati in applicazione di piani di work fo equity. Avendo già trattato ampiamente questo tema nell’ebook dedicato, ci soffermiamo sul primo caso.
Detrazioni per investimenti in startup. La conversione del prestito
Per entrare nel merito del caso, occorre preliminarmente tener conto che i soci hanno a disposizione più modalità per versare “fuori capitale”:
1) a titolo di debito (non a fondo perduto), con obbligo quindi di restituzione per la società, e che può essere fruttifero o infruttifero (il prestito soci, appunto);
2) in conto futuro aumento del capitale (non a titolo di debito) che non possono essere inseriti nella macro-sezione patrimonio netto sino all’effettivo aumento.
In tutti gli altri casi si parla di versamenti in conto capitale, a fondo perduto (ad esempio, prestiti che non prevedono la restituzione) per i quali è prevista la creazione di una specifica e nuova riserva come espresso dalla Cassazione, con sentenza del 24 luglio 2007, numero 16393:
“una volta eseguiti, i versamenti vanno a costituire una riserva, non di utili ma di capitale, soggetta alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo (articolo 2431 del Codice civile), seppure personalizzata o targata in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che li hanno effettuati”.
Veniamo ora alla domanda coerente con la trattazione di questo argomento.
Si matura il diritto alla detrazione?
Ovviamente occorre innanzitutto riferirsi alla previsione normativa relativa alle “modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative” (decreto 7 maggio 2019), il cui articolo 3 recita:
“Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative…”
È conseguentemente chiaro che il diritto alla detrazione (o deduzione in caso di società) non spetta in caso di “versamenti soci fuori capitale”, almeno fino a che restano tali e quindi fino a che non vi sia “il passaggio a capitale”
La risposta, quindi, non può che essere affermativa. Vediamo il perché.
Innanzitutto, è fondamentale chiarire che, se il prestito non è a fondo perduto non finisce in alcuna riserva (targata o non) del Patrimonio Netto (condizione fondamentale) ma confluisce nella voce debiti.
Ora senza passare da tutto l’excursus giuridico e dottrinale, tra l’altro già affrontato nella trattazione dell’ebook e dei percorsi dedicati al Work for Equity, diremo semplicemente che questa è una di quelle casistiche nelle quali si può optare per “il conferimento in compensazione del credito”, destinando, come un qualsiasi aumento di capitale, un parte del prestito a Capitale Sociale ed una parte a riserva di sovraprezzo, ed estinguendo contemporaneamente le reciproche condizioni di debito/credito: della società verso i soci (prestito); dei soci verso la società (sottoscrizione e liberazione dell’aumento di capitale).
Precisiamo che questa ipotesi deve comunque passare al vaglio del Notaio incaricato soprattutto in termini degli oneri relativi al “mutuo tra privati”. A tal proposito si consulti la massima 23/2011 del Consiglio Notarile di Firenze e la massima 125/2013 del Consiglio Notarile di Milano
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Con questo ultimo approfondimento terminiamo il nostro speciale dedicato alle detrazioni. Dal prossimo “caffè”, inizieremo uno speciale più volte annunciato e finalmente realizzato: quello dedicato ai piani di incentivazione.
Ricordiamo che è possibile approfondire l’argomento con il nostro ebook dedicato