Finanziare Startup e Pmi innovative. Continuiamo il nostro speciale dedicato agli strumenti di finanza straordinaria e innovativa con il terzo contributo. Dopo aver inquadrato e introdotto lo speciale con il contributo di Pier Paolo Vannucci e disegnato il quadro rispetto a ordinamento, disciplina e limiti degli SFP (strumenti Finanziari Partecipativi) con il contributo di Nicola Vernaglione, oggi con il contributo di Nicola Tracanella ci occupiamo dei Piani Individuali del Risparmio (PIR), ed in particolare dei PIR alternativi, previsti , tra le altre misure di sostegno all’economia, con il Decreto Rilancio (D.L: 19 maggio 2020, n° 34).
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Finanziare Startup e Pmi innovative. Il quadro di riferimento dei PIR alternativi
La Legge di bilancio 2022 ha poi previsto la possibilità per un singolo investitore di attivare più di un PIR alternativo, anche con intermediari differenti. Non si tratta di strumenti dedicati alle startup o PMI Innovative, ma se utilizzarti per investire in questo tipo di società esprimono la massima efficacia..
L’obiettivo dei PIR alternativi è consentire l’investimento da parte dei Cittadini nell’economia reale, vale a dire direttamente in società piccole o medie che, in caso contrario, difficilmente potrebbero attrarre capitali di questo tipo.
La parola “alternativo” lascia intendere che, rispetto ad altri strumenti di investimento, l’investitore può gestire i propri investimenti in modo pressoché autonomo, salvo il fatto che il PIR alternativo deve essere amministrato attraverso un investitore istituzione, quale ad esempio una società fiduciaria.
Finanziare Startup e Pmi innovative. I vantaggi dei PIR
Un PIR può essere considerato come un basket all’interno del quale l’investitore sceglie di includere diversi strumenti finanziari, ed all’interno del quale la gestione è sostanzialmente esentasse.
Essi infatti garantiscono:
L’esenzione dai redditi di capitale (dividendi, cedole ecc…)
L’esenzione dai redditi diversi (plusvalenze per cessione di quote ecc…)
L’esenzione dall’imposta di successione
Se inoltre pensiamo che in un PIR possono essere incluse quote di capitale di una o più startup, la potenza del PIR alternativa emerge appieno; accanto alle esenzioni fiscali sopra indicate, si potrà altresì godere delle detrazioni 30% o 50% per gli investimenti in startup e PMI innovative.
Altri benefici meno concreti possono essere:
Supporto alle PMI: incoraggiano gli investimenti nelle PMI italiane, contribuendo al loro sviluppo.
Diversificazione: permettono agli investitori di diversificare il proprio portafoglio con investimenti in aziende emergenti.
Finanziare Startup e Pmi innovative. Come si compone un PIR
Un PIR deve rispettare sia un vincolo di composizione, che un vincolo di concentrazione, che un vincolo di tempo (holding period).
Il vincolo di composizione prevede che il PIR possa essere costituito con un investimento massimo di 300.000 all’anno, fino a conseguire un apporto complessivo massimo di 1,5 milioni. Di questi, almeno il 70% deve essere investito in strumenti c.d. qualificati, e solo la restante quota può essere liberamente ripartita.
Gli investimenti qualificati sono, per citare i più comuni: partecipazioni non qualificate (inferiori al 20%) in SPA o SRL, Strumenti Finanziari Partecipativi emessi da imprese non quotate residenti in IT o UE, finanziamenti a società (a condizione che siano assoggettati a ritenuta alla fonte: no finanziamenti soci), titoli di stato, liquidità ecc…
È possibile costituire il PIR apportando liquidità (ad esempio in un mandato fiduciario) che poi viene investita negli strumenti prescelti, oppure apportare direttamente gli strumenti di investimento all’interno del PIR. E’ importante sottolineare che in questo secondo caso l’apporto degli asset finanziari costituisce un c.d. evento realizzativo, con applicazione delle imposte sostitutive (ordinariamente del 26%), esattamente come se gli asset li cedessi in quel momento. Si tratta di un vincolo che a nostro avviso andrebbe eliminato.
È però previsto che l’apporto di quote di startup o PMI innovative non determina la decadenza dalle agevolazioni 30% o 50% (non interrompe l’holding period triennale previsto per questo tipo di investimento).
Il limite di concentrazione prevede invece che ogni asset incluso nel PIR (qualificato o non) non possa superare il 20% del totale del PIR, calcolato in base al costo storico. Solo gli investimenti in OICR PIR compliant possono superare questo limite
Per la liquidità, la normativa prescrive che essa non possa superare il 30% del totale investito. Ad esempio, se includo in un PIR un conto corrente, questo non potrà superare il 30% ed il restante 70% potrà essere investito in asset finanziari, purché nessuno di questi superi il 20%.
I predetti 2 limiti (composizione e concentrazione) devono essere rispettati per i 2/3 dell’anno solare; pertanto, in caso di attivazione del PIR all’inizio dell’anno, si hanno a disposizione 4 mesi per mettersi in regola con la normativa, ma naturalmente tale periodo “interlocutorio” diminuisce man mano che ci si avvicina alla fine del periodo di imposta.
Holding period: per beneficiare del regime di esenzione fiscale sopra indicato, è necessario che l’asset finanziario da cui si origina il reddito sia detenuto per almeno 5 anni.
Lo strumento che deve essere ceduto prima dei 5 anni dovrà essere assoggettato a tassazione con le regole ordinarie, salvo che quanto ricavato non venga reinvestito prima di 90 giorni.
Invece, i proventi incassati (ad esempio i dividendi) prima del decorso dell’holding period beneficiano dell’esenzione in via provvisoria, nel senso che dovranno essere tassati solo se il titolo dovesse essere ceduto prima del decorso dei 5 anni.
Finanziare Startup e Pmi innovative. I PIR e la Fiduciaria
Le Fiduciarie hanno il compito di monitorare quotidianamente i requisiti del PIR sopra indicati, durante l’intera esistenza del PIR medesimo, nonché di applicare le imposte sostitutive previste dalla Legge, se dovute. Hanno quindi un ruolo di garanzia nei confronti dello Stato e delle Autorità fiscali, in relazione al corretto utilizzo del PIR e costituiscono una barriera contro i possibili utilizzi distorti di questo strumento.
Un vincolo poco fastidioso, considerati gli importanti vantaggi fiscali collegati ai PIR alternativi ed alla possibilità comunque di gestire i propri asset attraverso una società fiduciaria con costi molto contenuti.
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Per oggi ci fermiamo qui.
Nel prossimo articolo approfondiremo l’argomento dei SAFE e del Convertible Note