Di cosa si parla
Il Decreto Legge n. 162/2024
Il Decreto Legge n. 162 del 28 ottobre 2024 introduce un’importante serie di agevolazioni e incentivi per sostenere la crescita e la competitività di startup e PMI innovative italiane. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 novembre 2024, in particolare decreto introduce una novità per la quale ci siamo battuti anche in sede istituzionale, attraverso le Commissioni di Studio dell’Ordine dei Commercialisti di Milano e Nazionale vale a dire la possibilità di convertire in credito di imposta la detrazione fiscale per investimenti in startup e PMI innovative.
Nuove previsioni per le agevolazioni fiscali
In assoluto il punto centrale del decreto è proprio l’introduzione di un nuovo incentivo fiscale per chi investe in startup e PMI innovative. In particolare il decreto prevede che per coloro (persone fisiche) che in seguito ad investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative abbiano maturato la detrazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’art. 29-bis del DL 179/2012 (50%) diversamente da quanto previsto in precedenza, possano utilizzare l’eccedenza non compensata (perché superiore all’imposta lorda), come credito d’imposta. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Il credito d’imposta è applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023
Portata della nuova disciplina delle detrazioni
Innanzitutto va sottolineato che quanto previsto nel Disegno di Legge che ha preceduto l’approvazione e la conversione del Decreto, in merito all’applicazione dell’agevolazione alle sole detrazioni maggiorate (50%), è confermato proprio dal comma 1 dell’articolo 2 della LEGGE 28 ottobre 2024, n. 162 , quindi confermando l’esclusione del nuovo disposto le detrazioni “ordinarie” al 30%.
Resta comunque il fatto che il Decreto introduce due novità di enorme portata che di fatto (come già avevamo scritto) ampliano notevolmente il vantaggio della partecipazione al capitale delle imprese innovative:
1. Le agevolazioni diventano appetibili e fruibili anche e soprattutto per coloro che in assenza di redditi imponibili IRPEF, come ad esempio accade per i contribuenti forfettari, fino ad oggi non hanno potuto realmente godere del beneficio fiscale poiché la detrazione non comportava alcuna riduzione di imposta. Il credito di imposta invece può essere utilizzato in compensazione per ridurre il peso finanziario di qualunque onere debba essere versato tramite modello F24. In termini pratici tale novità rende interessante, ad esempio, proprio per i contribuenti forfettari l’adesione ai piani di work for equity,
2. Al contrario di quanto previsto in precedenza in termini di periodo di fruibilità della detrazione sempre l’articolo 2 del Decreto stabilisce che il credito d’imposta “è fruibile nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d’imposta successivi“, non prevedendo quindi alcun limite temporale.
Riflessioni sul quadro generale
A fronte di “tanta grazia” non si può fare a meno di considerare l’intero quadro normativo “in itinere“. Ci riferiamo in particolare alle ipotesi di “riforma delle detrazioni fiscali” paventate nel DDL Bilancio 2025 trasmessa al Parlamento per l’avvio dell’iter di approvazione. Riforma che se dovesse passare così come è adesso attenuerebbe di molto i vantaggi introdotti con il DL 162/2024 in particolare per quanto previsto al comma 9 dell’art. 2. Anche in questo caso ci asteniamo da qualsiasi (inopportuno) commento catastrofico attendendo fiduciosi, possibili ed opportune rettifiche ed emendamenti.