Il caffè dell’estate. Il “regime transitorio” delle startup innovative

Di cosa si parla

Inizia oggi la nostra rassegna estiva del “Caffè dell’Estate” che ci accompagnerà fino al 10 settembre. Abbiamo selezionato alcuni articoli che hanno succitato particolare interesse, e dibattito, nei nostri lettori.

La nuova impresa innovativa e il “regime transitorio”

Gli ultimi mesi del 2024 sono stati caratterizzati da un’importante attività legislativa che ha riscritto la normativa su startup e PMI innovative, novità che abbiamo iniziato ad analizzare nel caffè delle feste. Con questo primo speciale del 2025, vogliamo condividere qualche primo approfondimento, frutto, come sempre, delle molte domande che ci sono arrivate in queste prime settimane di gennaio. Prima di procedere però una premessa è d’obbligo. Si tratta di modifiche normative che hanno profondi impatti oltre che dal punto di vista civilistico, anche da quello fiscale. Pertanto, occorrerà tenere conto delle (probabili e auspicabili) interpretazioni di prassi che verranno fornite nel tempo, in primis dall’Agenzia delle Entrate, ma anche dal competente  Ministero.

La nuova impresa innovativa. La “nuova” definizione di startup

La Legge annuale sul mercato e la concorrenza (Legge193/2024, in vigore dal 18 dicembre 2024), riserva un intero capo per riscrivere lo startup act, modificando anche i requisiti e l’arco temporale per essere qualificati startup innovativa. Rimangono i requisiti “alternativi” (spese di ricerca e sviluppo, personale qualificato e privativa industriale o software registrato).

Agli altri requisiti “qualificanti” (cioè, che devono essere tutti soddisfatti) ne vengono aggiunti due:

a) la startup deve essere una microimpresa o una piccola o media impresa come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 in quanto il legislatore ha voluto evitare (come possiamo leggere nella relazione illustrativa di luglio) casi in cui la maggioranza delle quote di una startup sia detenuta da grandi imprese;

b) non svolga attività prevalente di agenzia e di consulenza escludendo quindi, a nostro modo di vedere, una discreta fetta di innovazione (anche tecnologica) basata sui processi tipici della consulenza come ben descritta nel Manuale di Oslo. Scelta che si colloca (e mal si concilia) in un periodo storico in cui è necessario “mettere a terra”, soprattutto nei servizi, tutte le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale.

La nuova impresa innovativa. I “requisiti temporali”

Ma la novità più importante è apportata dalla Legge sul mercato e la concorrenza riguarda il periodo temporale di permanenza nella sezione speciale. In sintesi possiamo avere tre macro-periodi:

1) Tre anni (prima erano 5 o, meglio, 60 mesi): per tutte le startup che rispettano i requisiti (qualificanti e alternativi). Quindi in linea generale, la possibilità per una startup di essere iscritta nella sezione speciale, passa da 5 a 3 anni.

2) Ulteriori due anni (e quindi fino a cinque): quando venga soddisfatto (riteniamo, oltre a quelli alternativi e qualificanti) almeno uno dei seguenti requisiti “rafforzati”:

a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo: passando quindi dal 15% al 25%;

b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) registrazione di un incremento dei ricavi, o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;

d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro (riserva targata per SAFE o SFP; riserva di sovraprezzo), attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;

e) ottenimento di almeno un brevetto.

Arriviamo quindi con il 3 + 2 ai cinque anni della previgente disciplina.

La nuova impresa innovativa. La “scale up”

Accanto a questo viene aggiunto un ulteriore finestra temporale riservata alla cd “scale-up”.

Ulteriori 2 anni (e quindi fino a sette) ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;

b) incremento dei ricavi superiore al 100 per cento annuo.

Segnaliamo, sotto il profilo temporale, la circostanza che, fra i requisiti qualificanti (art. 25 comma 2 del DL 179/2012) è previsto, alla lettera b) che la startup debba essere costituita da non più di 60 mesi.

Circostanza che sembrerebbe mal conciliarsi con la fase di scale-up, che interessa i 2 anni successivi.

La lettera b) infatti non è stata modificata, causando un difficile coordinamento tra i diversi requisiti:

  1. quelli della lettera b), che decorrono dalla costituzione;
  2. quelli nuovi, che decorrono dalla data dell’iscrizione alla sezione speciale

Ed ecco uno dei tanti dubbi di incoerenza da risolvere

In caso di iscrizione successiva e non contestuale alla sezione speciale le finestre temporali che abbiamo descritto come devono essere interpretate?

La nuova impresa innovativa. Un caso pratico da risolvere

Immaginiamo che una società si iscriva alla sezione speciale dopo un anno dalla costituzione.

Primo dubbio. Il primo triennio decorre dal momento della costituzione o dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale?

Secondo dubbio. Se decorre dalla costituzione, come espressamente previsto dalla lettera b), i 3 anni per i nuovi requisiti “scadono” al 4 anno dalla costituzione, ed i successivi 2 anni (nuovi requisiti) dovrebbero cominciare nel medesimo momento. Quindi la startup resta tale fino al sesto anno, nonostante ai sensi della lettera b) dovrebbero essere 60 mesi?

Estremizzando questo esempio: cosa accade se la startup si iscrive alla sezione speciale dopo 3 anni dalla costituzione? Deve farlo con i requisiti della lettera b) o con quelli nuovi?

La nuova impresa innovativa. Il regime transitorio

L’articolo 29 della Legge annuale sul mercato e la concorrenza (Legge193/2024) disciplina un periodo transitorio per tutte quelle startup che al momento dell’entrata in vigore della legge (quindi il 18 dicembre 2024) sono iscritte nella sezione speciale. In sostanza viene concesso un periodo di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti. Più precisamente la norma prevede che:

“Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 25, introdotto dall’articolo 28 della presente legge, avvenga:

a) in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;

b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.”

Viene quindi adeguato l’arco di temporale di permanenza alla nuova norma secondo il principio del 3+2: i primi tre anni con i requisiti meno stringenti per tutti e i successivi due con i requisiti “rafforzati”.

Dal tenore letterale del dettato normativo sembrerebbe quindi che tutte le startup iscritte alla sezione speciale il 18 dicembre 2024 possono rimanere iscritte fino al terzo anno rispettando i requisiti previgenti. Quindi possono (anche) esercitare attività di consulenza e mediazione e non devono essere necessariamente PMI.

Il problema della permanenza si pone quindi una volta compiuto il terzo anno di iscrizione nella sezione speciale, per cui è necessaria la sussistenza dei nuovi requisiti “rafforzati”. Il legislatore concede un periodo di tempo per adeguarsi a tali requisiti che varia in funzione dell’anzianità di iscrizione nella sezione speciale:

–  dodici mesi dalla scadenza del terzo anno (per le startup iscritte nel registro da oltre 18 mesi);

sei mesi dalla scadenza del terzo anno (per le startup iscritte nel registro da meno di 18 mesi).

La nuova impresa innovativa. Casistiche del regime transitorio

Proviamo a chiarire con due esempi ipotizzando, per semplicità, l’iscrizione alla sezione speciale contestuale alla costituzione:

Caso 1. Startup iscritta e costituita il 1° gennaio 2023. In questo caso:

– la startup è iscritta alla sezione speciale da oltre 18 mesi;

– il terzo anno scade il 31 dicembre 2025;

– sono previsti ulteriori 12 mesi per verificare la sussistenza dei nuovi requisiti rafforzati;

– i nuovi requisiti dovranno quindi sussistere il 31 dicembre 2026.

Caso 2.  Startup iscritta e costituita il 1° gennaio 2024. In questo caso:

– la startup è iscritta alla sezione speciale da meno di 18 mesi;

– il terzo anno scade il 31 dicembre 2026;

– sono previsti ulteriori 6 mesi per verificare la sussistenza dei nuovi requisiti rafforzati;

– i nuovi requisiti dovranno quindi sussistere il 30 giugno 2027.

Facciamo giusto qualche prima considerazione, in attesa dei chiarimenti operativi.

Fino a oggi i requisiti devono essere verificati attraverso una procedura di conferma che va effettuata contestualmente al deposito del bilancio di esercizio.

Prendiamo quindi il requisito delle spese di ricerca e sviluppo che devono essere descritte in nota integrativa. 
Nel primo caso la cosa è abbastanza intuitiva: nel corso dell’esercizio 2026 la startup deve avere sostenuto spese in ricerca e sviluppo per un ammontare superiore al 25% del maggiore fra costo e valore della produzione e ciò in quanto il requisito deve sussistere il 31/12/2026.

Nel secondo caso?
Entro quando devono essere sostenute le spese?

Quando andrà fatta la comunicazione che abilita alla permanenza dal quarto anno in poi?

Da ultimo, noi abbiamo volutamente usato nell’esempio casistiche di costituzione del 1° gennaio, caso difficilmente riscontrabile nella pratica.
Una startup costituita il 1° aprile 2024 quando dovrebbe verificare la sussistenza dei requisiti? E quando dovrebbe comunicarla?

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Il prossimo articolo del caffè dell’estate riguarderà ancora il tema delle Startup innovative alla luce del nuovo Startup act

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