Di cosa si parla
Aggiornamenti e approfondimenti startup e PMI. Eccoci al nostro terzo approfondimento dello speciale dedicato agli aggiornamenti e approfondimenti della normativa e dei casi che riguardano le Startup e le PMI innovative. Oggi con il contributo di Nicola Tracanella affrontiamo il caso specifico della cluasola di lock up e delle deroghe previste al diritto di recesso in caso di applicazione ad una startup innovativa
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Aggiornamenti e approfondimenti startup e PMI. Clausola di lock up e deroga al recesso. Premessa.
Le clausole di investimento per startup sono una serie di accordi e provvedimenti stilati tra imprenditori e investitori durante le trattative di investimento.
Le clausole hanno valore legale e un impatto importante su molti aspetti della vita di una startup, talmente importante che a volte alcuni deal non vengono chiusi proprio perché le parti coinvolte non riescono a trovare un accordo bilanciato.
Per ogni imprenditore in fase di fundraising è fondamentale conoscere queste clausole per capirne il funzionamento e tutelare al meglio i propri diritti e interessi.
La maggior parte delle clausole hanno effetti a favore degli investitori, aggiungono quindi particolari diritti a chi investe per ridurre il rischio dell’investimento nella startup.
Esistono diverse tipologie di clausole che possono essere suddivise in due categorie:
- Clausole di investimento ed exit, ovvero le clausole che hanno un impatto sui futuri investimenti e sulla exit;
- Clausole di governance, ovvero le clausole che hanno un impatto sulla governance e quindi sulle future decisioni della startup.
Tra le principali clausole che hanno un impatto sugli investimenti e nel momento di exit della startup c’è proprio la clausola di Lock up che obbliga i soci operativi della startup a non cedere le proprie quote prima di una data prestabilita, pena la perdita delle quote che verranno distribuite in modo proporzionale tra gli azionisti (investitori inclusi).
Aggiornamenti e approfondimenti startup e PMI. Clausola di lock up e deroga al recesso. Il Codice Civile e il Notariato
Come noto, in base all’articolo 2469, comma 2, del codice civile, a seguito dell’inserimento in statuto di clausole limitative della partecipazione delle quote (c.d. clausola di lock up) per un periodo superiore a 2 anni, sorge il diritto di recesso a favore dei soci la cui quota non sia trasferibile.
Lo stesso avviene nel caso di clausole di mero gradimento.
Come spesso accade, abbiamo dovuto approfondire l’argomento per rispondere alle esigenze dei nostri clienti. La domanda a cui abbiamo dovuto rispondere è se la regola dell’articolo 2469 sia inderogabile, ed in caso negativo a quali condizioni.
Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco: il problema non è la liceità di lock up più lunghi di 2 anni (o di clausole di mero gradimento), bensì se in questi casi sia possibile limitare il diritto di recesso.
La risposta si trova in alcune massime del notariato.
Recentemente, infatti, alcuni contribuiti – in particolare del notariato di Milano e dell’ Osservatorio del Notariato di Firenze – ammettono alcune deroghe a questo principio, sia pur a determinate condizioni.
Del primo contributo, che fa riferimento a tutte le SRL, abbiamo parlato nell’articolo conclusivo del caffè dell’estate, che potete trovare qui, al quale dunque vi rimandiamo. Riassumendo, ricordiamo che la Massima 152 dei notai milanesi parte dalla constatazione che l’articolo 2469 cc ammetto una intrasmissibilità della quota più lunga di 2 anni, purchè soggetta a “condizioni e limiti”. Questo inciso lascia intendere che – in alcuni casi – clausole di lock up più lunghe di 2 anni, con esclusione del diritto di opzione, possano essere ritenute legittime.
Naturalmente, la coerenza delle “condizioni e limiti” rispetto alla durata del lock up deve essere valutata di volta in volta.
Aggiornamenti e approfondimenti startup e PMI. Clausola di lock up e deroga al recesso. Il Notariato di Firenze
Al contrario della citata Massina 152, Il contributo del notariato di Firenze riguarda in modo specifico le startup innovative.
Secondo la massima 39 del 2014, infatti, la possibilità di introdurre clausole di lock up più lunghe di 2 anni, o anche il mero gradimento, appare giustificato per l’intero periodo di permanenza della società nella sezione speciale delle startup innovative; il solo fatto che il legislatore abbia voluto limitare in 5 anni la qualifica di startup, integra quelle “condizioni e limiti” richiesti dalla norma.
Questo contributo assume grande importanza considerata l’esigenza, che si presenta la maggior parte delle volte nel caso delle startup, di vincolare al progetto tutti o alcuni founders (essendo essi gli ideatori ed i propulsori del progetto), per un periodo consono allo sviluppo del progetto innovativo.
Aggiornamenti e approfondimenti startup e PMI. Clausola di lock up e deroga al recesso. Conclusioni
Concludiamo con un approfondimento pratico, con cui ci si deve comunque confrontare, vale a dire l’individuazione del termine da cui far decorrere il periodo di 2 anni (o più lungo, come vedremo) durante il quale le partecipazioni non sono trasferibili. Detto termine decorre, a seconda dei casi, dalla costituzione della società, dall’introduzione della clausola o dalla sottoscrizione della partecipazione.
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Per oggi ci fermiamo qui nel prossimo approfondimento tratteremo del SFP e dell’impatto sullo Statuto