Come cambiano le startup e le PMI. Le agevolazioni sul capital gain

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Come cambiano le startup e le pmi. Operativa l’esenzione sulle plusvalenze

Proseguiamo il nostro caffè delle feste con la nostra analisi sulle novità legislative intervenute in queste ultime settimane che stanno modificando profondamente la disciplina delle startup e delle PMI innovative e del relativo sistema degli investimenti. Nel precedente contributo, dopo una breve panoramica, (che svilupperemo in maniera più analitica in un apposito speciale), abbiamo iniziato ad analizzare il comma 2 della legge 162/2024 che ha introdotto il meccanismo del credito di imposta per gli investimenti in regime de minimis. Oggi ci soffermeremo sull’articolo 4 introduce alcune modifiche, ma soprattutto, rende operativa l’esenzione delle plusvalenze per gli investimenti in startup e PMI innovative.

Come cambiano le startup e le pmi. L’esenzione delle plusvalenze per le exit e il DL 73/2021

Correva l’anno 2021 e stavamo piano piano uscendo dalla pandemia. Il legislatore, nell’ambito delle innumerevoli iniziative volte a dare slancio a un’economia in panne ha introdotto con l’articolo 14 del DL 73/2021 un regime di esenzione sulla tassazione del capitale gain delle startup e del PMI innovative. La norma prevedeva sostanzialmente un’esenzione per le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di startup e PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Gli investimenti, precisava la norma, erano sia quelli ordinari (art. 29 del DL 179/2012) sia quelli in regime de minimis (art. 29 bis del DL 179/2012 per le startup innovative e art. 4 comma 9-ter del DL 4/2015 per le PMI innovative). L’efficacia però di tale disposizione era subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che però non è mai arrivata. Quindi di fatto non è mai stata applicabile!

Come cambiano le startup e le pmi. L’esenzione delle plusvalenze diventa operativa

L’articolo 4 della legge 162/2024 interviene su due aspetti “tecnici” che ne garantiscono l’immediata operatività:

1) il regime di esenzione vale solo per gli investimenti “ordinari” e non per quelli effettuati in regime de minimis.

2) viene richiamato il Regolamento UE 651/2014 secondo il quale sono ammissibili (senza necessità di ulteriori autorizzazioni) le PMI non quotate che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) non hanno operato in alcun mercato;

b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Come cambiano le startup e le pmi. L’esenzione delle plusvalenze per l’ingresso

La norma modifica e rende operativa anche un’altra disposizione sancita dal comma 3 dell’articolo 14 del DL 73/2021 che prevede l’esenzione in caso di reinvestimento. Più precisamente, qualora una persona fisica realizzi una plusvalenza, dalla cessione di una partecipazione di una società (non innovativa) già in suo possesso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi 26 maggio 2021) e entro un anno dal suo conseguimento la reinvesta mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025 in una startup o PMI innovativa la plusvalenza non sarà soggetta a imposizione. La norma precisa poi, per superare il problema dell’autorizzazione UE, che le startup e le PMI innovative debbano soddisfare una delle condizioni previste dal Regolamento UE 651/2014 che abbiamo citato prima.

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Nel prossimo caffè delle feste continueremo ad analizzare le novità analizzando gli articoli (che riformano Startup e PMI innovative) della Legge annuale per il mercato e la concorrenza

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