Startup. Domande e Risposte. Riprendiamo la nostra programmazione classica del “caffè” con la nostra rubrica delle Q&A. Oggi parleremo di NASPI e perdita diritto alla detrazione, affrontando alcune domande molto specifiche alle quali abbiamo dato risposta.
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Startup. Domande e Risposte. Un percettore della NASPI può diventare socio di una Startup?
Preliminarmente (ed è una precisazione fondamentale) occorre ricordare e sottolineare che le Startup possono costituirsi in una delle forme giuridiche previste dal Decreto e dai Regolamenti, non prevedendo forme d’impresa individuali o in società di persone. Ovviamente la casistica più ricorrente è quella delle SRL (società di capitali, appunto). Ma veniamo al focus della domanda.
Il documento dal quale trarre le risposte è la Circolare INPS n. 174 del 2017 in chiarimento degli artt. 9 e 10 del D.L. 22 del 04/03/2015. Vediamo nel dettaglio i principali spunti che danno risposta alla domanda.
“Ai soci di Società per Azioni e di società in accomandita per azioni, non essendo essi iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura, non è applicabile la previsione dell’art.10 del d. lgs. n. 22 del 2015 che disciplina l’ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale contestualmente alla percezione della prestazione di disoccupazione. Poiché si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero. Analogamente, ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti non è applicabile – in assenza di svolgimento di attività lavorativa – la previsione del richiamato art.10 del d.lgs. n. 22 del 2015 con la conseguenza che il beneficiario della NASpI può percepire la prestazione per intero. Diversamente per quanto attiene ai soci di Società a Responsabilità limitata si osserva quanto segue. E’ iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale.”
Quindi un soggetto che percepisce la NASPI e non risulti percettore di altri redditi da lavoro o assimilabili da parte della società può essere socio di una Startup senza perdere nulla sempre che (per le SRL) il codice ATECO della società non preveda l’iscrizione alla Gestione Commercianti ed il socio non eserciti in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale che risulti quale attività prevalente ed esclusiva dichiarata alla CCIAA e riferibile ad uno dei codici ATECO.
Startup. Domande e Risposte. La chiusura della startup fa perdere retroattivamente i benefici fiscali?
In tal senso sia il DL 179 del 2012 (e relativa circolare esplicativa) sono molto chiari nella enunciazione ed elencazione delle cause di perdita del beneficio.
Cause di decadenza dal beneficio
L’investitore può decadere dal diritto alle agevolazioni suddette se entro 3 anni dalla data in cui l’investimento rileva si verifica:
-la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
–la riduzione di capitale e/o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzo di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative;
–il recesso o l’esclusione degli investitori;
-la perdita, da parte della start-up innovativa, di uno dei requisiti richiesti dall’art. 25, c. 2, Decreto-legge n. 179/2012.
Non comporta, invece, la perdita dell’agevolazione:
Il venir meno della qualifica di start-up innovativa nel caso di:
–decorrenza dei cinque anni dalla costituzione della società;
-superamento della soglia di € 5.000.000 (cinque milioni) del valore della produzione annua;
-ammissione alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
-il trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché il trasferimento conseguente alle operazioni straordinarie.
Quindi la chiusura della startup non comporta la perdita dell’agevolazione