Work for equity, un’opportunità di partecipazione e capitalizzazione del lavoro o di una prestazione, oggi resa ancora più interessante alla luce dell’ormai famoso art. 38 del Decreto rilancio nel merito dell’incremento del beneficio di detrazione per le persone fisiche, che però dura fino al 31/12/2020.
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Work for equity detrazione come conferimenti in denaro
Qui si risponde ad un quesito ricorrente, ovvero se il work for equity possa essere considerato alla stregua di un conferimento in denaro piuttosto che un conferimento in prestazioni d’opera e servizi o un conferimento del credito ai sensi del art. 2464 che necessiterebbe al minimo di una perizia.
Si considera conferimento in denaro (e costituisce pertanto investimento agevolato) anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione dei crediti vantati dai soggetti che eseguono le prestazioni lavorative o di servizi previste dall’art. 27 del D.L. 179/2012, ossia lavoratori dipendenti, amministratori, collaboratori, prestatori di opere e servizi. La rinuncia ai propri crediti da parte di questi soggetti, che beneficiano del regime di esenzione di cui al citato art. 27, viene agevolata in quanto, di fatto, evita la fuoriuscita di capitali dalla società.
Quindi gli apporti in work for equity con la procedura di compensazione del credito rientrano tra gli investimenti agevolabili, (al 30%, ovvero al 50% fino al 31/12/2020).
Work for equity da non confondere con i piani d’incentivazione
Sussistono distinzioni basilari fra le Stock Options (a fronte di piani di incentivazione ed il Work for Equity).
In genere, le Stock Option sono diritti di opzione che attribuiscono ai beneficiari il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote di futura emissione della Start Up presso la quale il beneficiario presta servizio e sono di norma concesse gratuitamente entro un definito lasso di tempo che solitamente inizia a decorrere dopo che siano trascorsi alcuni anni dalla loro attribuzione (c.d. “vesting period”). La data di maturazione solitamente coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo prestabilito. I beneficiari, quindi, diventano titolari delle azioni o delle quote oggetto del piano solo in un momento successivo alla deliberazione del piano.
I piani di Work for Equity, invece, hanno ad oggetto normalmente azioni o quote e non i diritti per l’acquisto o la sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari, quali i diritti di opzione di sottoscrizione di azioni o quote. Con il Work for Equity si ha un ingresso immediato del capitale della Start Up con assegnazione di azioni o quote a seconda se si tratti di S.p.A. o di S.r.l.. Qualora, invece, vi fosse l’esigenza di un ingresso posticipato il piano potrebbe avere ad oggetto gli SFP con un regolamento di emissione che preveda, inoltre, la conversione degli stessi strumenti in azioni o quote al verificarsi di determinate condizioni o performance della Start Up emittente, consentendo in tal modo ai beneficiari di diventare soci della stessa in un momento successivo e predeterminato.
L’attuazione dei piani di incentivazione
L’attuazione di un piano di incentivazione o remunerazione coinvolge l’organo amministrativo e l’assemblea della soci che dovranno deliberare l’adozione dello stresso secondo meccanismi che possono variare a seconda della tipologia del piano e dei suoi beneficiari. È bene, innanzitutto, prevedere nello statuto della Start Up la possibilità dell’adozione dei piani di incentivazione e remunerazione e questo sin dalla registrazione della società nei registri speciali delle Start Up. Lo statuto, inoltre, deve prevedere la possibilità che gli aumenti di capitale a titolo oneroso vengano sottoscritti da soggetti terzi non soci e questo per consentire l’attribuzione dei piani di Stock Grant Plan, di Restricted Stock Units oppure Work for Equity a favore di beneficiari esterni come liberi professionisti o fornitori della società. La mancanza di queste previsioni non impedisce l’adozione dei piani ma li subordina, comunque, ad una modifica ad hoc dello statuto che comporta un costo aggiuntivo in termini di diritti camerali, oneri ed onorari notarili. A tal proposito, si evidenzia come questi piani non possono essere adottati dalle S.r.l. semplificate disciplinate dall’articolo 2463 bis del codice civile dal momento che lo statuto di questo particolare tipo di società a responsabilità limitata è di matrice ministeriale e non può contenere queste specifiche previsioni.
La valutazione delle prestazioni oggetto di Work for Equity
In linea di principio, gli apporti di prestazioni e servizi resi a fronte di quote che sono il cuore del Work for Equity, attribuite dalla S.r.l. con un aumento di capitale a pagamento, devono essere periziati.
Alternativa
Per usufruire delle agevolazioni previste per il Work for Equity, un’alternativa è rappresentata dalla possibilità per i beneficiari di conferire (compensare) il credito che costituisce il corrispettivo (e quindi il valore) dei servizi apportati alla Start Up. Come già scritto tale conferimento può essere effettuato con procedura di compensazione senza la necessità di perizia.
Uno schema di sintesi