Ritorniamo ancora una volta con la nostra rubrica delle Q&A. Oggi dedicata ad una raccolta di quesiti che ci sono pervenuti nel mese di settembre e che abbiamo selezionato e raggruppato per dare, come sempre, una risposta idonea (lo speriamo) a rimuovere dubbi a volte ricorrenti ma sempre attuali per le diverse sfaccettature che assumono. Oggi parleremo di una delle tematiche più gettonate, ovvero la detrazione fiscale che matura a fronte di investimenti in startup e PMI innovative; di fail fast; di Fondo di Garanzia.
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Diritto all’utilizzo del “credito d’imposta”.
Abbiamo riportato la domanda così come posta, ben sapendo che definire l’agevolazione “credito d’imposta” non è assolutamente corretto.
Parliamo ovviamente della detrazione fiscale che matura a fronte di investimenti in startup e pmi innovative che in misura ordinaria ammonta la 30% dell’investimento in denaro (o assimilabile) e in via straordinaria per il solo 2020 pari al 50% con le note condizioni di limite.
In particolare, però il quesito riguarda l’investimento portato da persone fisiche che non presentano unico o sono dipendenti (pubblici e privati) e quindi presentano solo il 730. Di quest’ultimo caso abbiamo già parlato in un precedente articolo.
In particolare, però il quesito riguardava il periodo di utilizzo della detrazione e in questo caso, rispondendo direttamente affermiamo con assoluta certezza che non si risolve in un anno e che esso è utilizzabile fino a tre anni. “Qualora la detrazione descritta sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’Irpef dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare”
Si può ottenere il rimborso IRPEF se non vi è mai capienza?
Questa risulta una domanda molto più interessante poiché pone la necessità di valutare in via ermeneutica la portata dell’agevolazione.
Essa in effetti si sostanzia in un diritto alla detrazione e non in un “credito”. E qui torniamo sull’incipit della prima parte del quesito. Le cose cambiano molto perché un credito se non utilizzabile in compensazione può dar corso ad un rimborso (in una delle modalità previste). Il diritto alla detrazione è ben altro e presuppone che vi sia un ammontare d’imposta “irpef” maturata durante l’anno.
Quindi un lavoratore dipendente, il cui reddito è soggetto a tassazione irpef, sarà sicuramente capiente: le imposte dovute sono state trattenute e versate dal datore di lavoro e in sede di dichiarazione la detrazione consentirà di maturare il credito irpef.
Discorso diverso invece dobbiamo affrontare per i redditi soggetti a imposta sostitutiva, per cui non sono previste le detrazioni di imposta. Stiamo parlando dei professionisti nel regime forfettario, o di chi affitta un appartamento in cedolare secca. In questo caso non ci sarà imposta irpef e quindi nessuna detrazione di cui godere.
Quindi la risposta definitiva è che se non vi è capienza, il diritto alla detrazione si perde.
Fail fast. E’ vero che è valido solo per i primi tre anni?
In particolare, la domanda (a dire il vero, molto strana) riguardava uno di quei pericolosi fake che circola in merito alla procedura di fail fast dedicata alle startup, riportando, come riferito, che essa è applicabile nei primi tre anni di vita.
Ovviamente l’affermazione non trova alcuna conferma nell’istituto che è applicabile indipendentemente dall’età anagrafica della startup.
Non ripercorriamo qui l’essenza della procedura rimandando alla lettura di un precedente articolo
È vero che le startup possono accedere al Fondo di garanzia con copertura al 90% e per sola liquidità?
In questo caso la risposta è affermativa ed è riferibile alle modifiche normative apportare dai Decreti, Cura Italia e Rilancio che hanno sostanzialmente semplificato le procedure di accesso al Fondo di Garanzia sia per i mutui di piccola portata (25.000 poi aumentati a 30.000) sia per mutui di portata superiore che prevedono la garanzia SACE.
In effetti già con precedente circolare di Aprile 2020 il Fondo aveva introdotto la possibilità per le startup di accedere ai mutui anche per sola liquidità e in seguito con il nuovo allegato 4 che recepisce il dispositivo dei due decreti prevede per le startup la possibilità di avvalersi degli Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (punto 3.2)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” prevedendo la possibilità di eccedere i limiti (in particolare quello del 25% del fatturato) se è iscritta alla sezione speciale delle startup innovative.
Ovviamente come tutte le misure di emergenza COVID anche queste hanno scadenza la 31/12/2020 (a meno di proroghe da Decreto)