Costituzione startup SRL. Dopo aver affrontato e approfondito il tema del sovraprezzo oggi trattiamo un altro tema fonte di continui e accessi confronti soprattutto con alcuni impiegati e funzionari delle Camere di Commercio che si ostinano a non riconoscere (spesso con arroganza) le modalità previste dal nuovo art. 2464 del Codice Civile.
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Costituzione startup SRL. Prima del versamento
Uno dei primi aspetti con cui un founder si deve misurare per costituire la startup è il capitale sociale.
Una volta stabilito l’importo adeguato al modello di business, deciso l’eventuale sovrapprezzo occorre procedere al versamento.
Oggi ci occuperemo proprio di questo: di come versare il capitale sociale.
Infatti, dal punto di vista giuridico i momenti sono due:
1) prima occorre stabilire l’ammontare del conferimento: quanto capitale, quanto sovrapprezzo. E’ il capitale sottoscritto;
2) e poi versarlo, con regole e modalità che andremo ad esaminare. E’ il capitale “liberato”.
Costituzione startup SRL. I tipi di conferimento
Abbiamo utilizzato il termine “versato” che richiama l’idea di denaro. Ma il capitale sociale sottoscritto può essere liberato anche con altre forme diverse dal denaro.
Il codice civile (precisamente l’articolo 2464) stabilisce che nelle società a responsabilità limitata “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”.
Quindi possono essere conferiti beni materiali e immateriali (dalle attrezzature ai marchi) ma anche crediti.
La procedura in questo caso però è piuttosto complessa. Nel nostro ordinamento, infatti, il capitale sociale assolve la funzione di garanzia verso i terzi che operano con la società: clienti, fornitori e partner sanno che in ultima istanza possono rivalersi per soddisfare i loro diritti sul patrimonio e quindi sul capitale della società.
Quindi se andiamo a conferire un qualcosa di diverso dal denaro è fondamentale che il valore attribuito a quell’attività sia corretto.
Si rende dunque necessaria una perizia di stima: ovvero che un terzo indipendente accerti l’effettivo valore di quanto conferito.
Costituzione startup SRL. Il versamento in denaro
Il mezzo più semplice e anche più comune e per versare il capitale sottoscritto è quindi il denaro.
Per effettuare il versamento in denaro occorre tenere presente alcune indicazioni. Vediamole:
– innanzitutto, se il capitale è inferiore a € 10.000 il capitale sottoscritto dai soci deve essere integralmente versato (o come dice il codice civile: liberato);
– se il capitale sottoscritto è pari o superiore a € 10.000 è possibile versarne (liberarne) il 25%. Il rimanente potrà essere versato successivamente. Diciamo sin da subito che è quantomeno esteticamente sgradevole imbattersi in delle società che dopo qualche tempo la costituzione non abbiano ancora il capitale integralmente versato.
– indipendentemente dall’ammontare, se la società è a socio unico, il capitale sottoscritto va integralmente versato.
– il sovrapprezzo invece deve essere sempre versato (tutto e subito)
Costituzione startup SRL. I mezzi di pagamento
E’ sempre preferibile avvalersi di mezzi tracciabili: bonifici o assegni circolari. Non sono ammessi assegni bancari.
Per i contanti bisogna tener presente la normativa antiriciclaggio che prevede dei limiti alle operazioni che possono essere effettuate in contanti.
Le soglie (come spesso accade nel nostro sistema giuridico) sono mutevoli. Nel 2020 il limite era fissato in € 3.000, nel 2021 in € 2.000 e nel 2022 sarà (a leggi attuali) € 1.000.
Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente al capitale da versare, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria.
Naturalmente in questo caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro.
Costituzione startup SRL. A chi versare il capitale?
Veniamo infine all’ultimo aspetto: a chi i soci devono consegnare i contanti o l’assegno circolare o indirizzare il bonifico?
La risposta a questa domanda dovrebbe essere piuttosto semplice eppure ci stiamo imbattendo, ancora in questi giorni, in opinioni diverse e interpretazioni difformi anche fra gli addetti ai lavori.
Una volta (prima della riforma del diritto societario del 2013) era necessario aprire un apposito conto vincolato presso una banca in cui effettuare i versamenti. Tale modalità è ancora valida (obbligatoria) per società per azioni come stabilito dall’articolo 2342 del codice civile.
Per le SRL la procedura è molto più agile, infatti, la legge (è l’articolo 2464 del codice civile) prevede che il capitale “alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo”.
Effettivamente questa disposizione aveva creato un po’ di confusione tra gli i soggetti coinvolti nella costituzione delle srl.
Nel 2016 è quindi autorevolmente intervenuto il Consiglio Notarile di Milano che con la massima 148 ha precisato le indicazioni da osservare per il versamento del capitale:
“si ritiene che il versamento dei conferimenti in denaro da effettuare in sede di costituzione di una s.r.l.:
(a) possa essere eseguito mediante qualsiasi mezzo di pagamento che sia idoneo a far conseguire la provvista alla società;
(b) possa aver luogo, contestualmente o precedentemente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, mediante la consegna dei mezzi di pagamento o la loro esecuzione a favore di uno degli amministratori nominati dall’atto costitutivo o anche a favore di persona a ciò delegata da uno di essi, ivi compreso il notaio rogante.”
La massima muove dalla constatazione che la legge non ritiene più necessario vincolare a favore della società i conferimenti in denaro sino al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese, bensì individua i «nominati amministratori» (o da nominare) quali soggetti idonei a ricevere il pagamento e detenere il denaro anche prima di tale momento evitando la possibile confusione del denaro versato dai soci fondatori nel patrimonio personale del o degli amministratori cui viene consegnato.