Detrazioni investimenti. Eccoci tomati con la nostra rubrica delle Q&A. E’ evidente che uno dei temi del momento riguarda come produrre la richiesta sul portale del MISE (invitalia per la precisione) per ottenere il nulla osta alle detrazioni al 50% e quale debba essere la documentazione da rilasciare agli investitori. Oggi rispondiamo a tre domande sul tema.
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Detrazioni investimenti. La certificazione
Domanda
“Non mi è chiaro se la certificazione sugli investimenti va rilasciata sul capitale sottoscritto o solo su quello effettivamente versato”
Risposta
Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano dalla startup innovativa una certificazione da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento (data della certificazione), attestante il non superamento dei limiti legali e attestante l’ammontare dei conferimenti effettuati.
A seconda della tipologia di investimento dovranno essere inoltrati all’investitore anche gli altri documenti indicati dalle singole normative (Decreto 7 Maggio 2019 – Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative e Decreto 28 Dicembre 2020 – Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative), riguardanti gli elementi fondamentali del singolo investimento dell’investitore e il piano di investimento complessivo. (ovvero il business plan)
In merito al contenuto della certificazione, questa si baserà sull’importo dell’investimento corrispondente all’ammontare effettivamente versato (in capitale e sovraprezzo) e non sulla parte di conferimento ancora da versare.
Detrazioni investimenti. Periodo valido
Domanda
Startup costituita a febbraio 2020, come soci abbiamo versato l’intero capitale sociale. Possiamo fruire della detrazione al 50% o in questo caso vale solo la detrazione del 30%?
Risposta
Ai sensi del Decreto 7 maggio 2019, le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative.
L’articolo 38 del Decreto Legislativo 34/2020, il “Decreto Rilancio”, ha potenziato le agevolazioni per i soggetti Irpef che investono in start-up innovative: la detrazione Irpef spettante a seguito di investimento nel capitale sociale di una start-up innovativa viene incrementata al 50% (in luogo del 30% ordinario), nel limite di 100.000 €.
L’impresa beneficiaria ha l’onere di presentare un’istanza operativa contenente:
- elementi identificativi dell’impresa beneficiaria e investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’OICR
- ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
- ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
Per l’anno 2020, l’istanza per la detrazione del 50% per le persone fisiche può essere presentata anche successivamente all’effettuazione dell’investimento, purché in un periodo compreso tra il 01/03/2021 e il 30/04/2021.
A tal fine valgono anche gli investimenti (in capitale sociale e sovraprezzo) effettuati in fase di costituzione a condizione che questa sia avvenuta con contestuale iscrizione alla sezione speciale del registro imprese.
Consigliamo anche la lettura di un nostro precedente articolo
Detrazioni investimenti. La richiesta di autorizzazione 50%
Domanda
Abbiamo fatto domanda di incentivo al MISE per detrazioni IRPEF 50% per investimento in startup. Tre domande le abbiamo fatte il 12 maggio e ci hanno dato risposta positiva immediata mentre altre due le abbiamo fatte ieri (ndr 20 maggio) e non abbiamo ancora ricevuto risposta. Siccome ho programmato l’aumento di capitale dal notaio per domani (ndr 21 maggio), credete che si possa fare ugualmente l’aumento di capitale anche nelle more delle risposte positive mancanti dal MISE? se queste arrivano successivamente credete sia motivo di nullità del contributo?
Risposta
La Circolare n. 25 febbraio 2021 recante “disposizioni operative per l’accesso e il funzionamento della piattaforma informatica” al Punto II – n. 9 recita: “La presentazione dell’istanza per il tramite della piattaforma informatica e l’esito positivo degli accertamenti effettuati dalla stessa sono condizioni per la successiva fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 4 del decreto relativamente all’investimento effettuato da un soggetto investitore nell’impresa beneficiaria che presenta istanza“ Al successivo Punto IV – n. 31 viene ribadito che “Le istanze si intendono correttamente finalizzate esclusivamente a seguito dell’attestazione, da parte della piattaforma informatica, di esito positivo del suddetto accertamento, di rilascio del COR e di registrazione dell’aiuto presso il Registro nazionale aiuti. L’attestazione di esito positivo rilasciata dalla piattaforma informatica riporta il COR rilasciato dal Registro nazionale aiuti e viene trasmessa alla PEC dell’impresa beneficiaria e del soggetto investitore“
La circolare è perciò piuttosto chiara, in assenza dell’attestazione di esito positivo non si può fruire del beneficio.