Capitale Srl. Conferire il prestito soci. Oggi presentiamo un “insight” ovvero un caso specifico che ci è stato sottoposto da parte di una startup in tema di conversione del prestito soci a Capitale Srl.
Guarda il videocaffè
Capitale Srl. Il caso
Nel corso del 2021 la startup innovativa in questione, per finanziare il proprio piano di crescita, ha deciso di far ricorso al capitale di debito, ovvero ha fatto richiesta ad un istituto bancario del mutuo garantito da Fondo Nazionale di Garanzia. Una scelta da noi condivisa, che permette di: 1) accedere a risorse finanziarie senza diluire troppo le partecipazioni dei fondatori (in relazione ad un valore premoney non ancora sufficientemente idoneo); 2) ottenere un mutuo a condizioni favorevole (anche in relazione all’andamento dei tassi di interesse); 3) di sviluppare e incrementare il valore per poi presentarsi ad un round con track records idonei anche per una valutazione premoney più elevata.
Tornando al caso specifico, la banca che ha erogato il prestito per garantirsi (anzi blindarsi) ha richiesto ai soci di apportare risorse per la metà del prestito, nella forma tecnica del “prestito soci” (stante la apposita previsione statutaria), e chiedendone la postergazione con apposita “lettera” ovvero l’impegno a non restituire il prestito (da parte della società ai soci) dopo l’estinzione del mutuo.
A pochi mesi dall’erogazione i soci, ci hanno chiesto se fosse possibile “passare” il prestito a capitale netto (capitale sociale + sovraprezzo) per poter fruire nell’anno in corso delle detrazioni al 50% (detrazioni per persone fisiche) previste per gli investitori in startup.
Al netto delle implicazioni di legittimità in termini di previsioni della lettera di postergazione abbiamo considerato gli aspetti meramente afferenti alla possibilità di convertire il prestito in Capitale netto e quindi di poter fruire delle detrazioni.
Capitale Srl. I versamenti “fuori capitale”.
Inquadriamo innanzitutto il concetto di “versamenti fuori capitale“.
“Si intendono tali quei versamenti effettuati in denaro dai soci in forma di erogazione diversa dai conferimenti, che servono solitamente alle società per perseguire il raggiungimento dell’oggetto sociale“.
Ora occorre tener conto che i soci hanno a disposizione più modalità per versare “fuori capitale”:
1) a titolo di debito (non a fondo perduto) che prevede la restituzione e che, secondo previsioni statutaria, può essere anche fruttifero;
2) in conto futuro aumento del capitale (non a titolo di debito) che non possono essere inseriti nella macro-sezione patrimonio netto sino all’effettivo aumento.
In tutti gli altri casi si parla di versamenti in conto capitale e a fondo perduto (ad esempio prestiti che non prevedono la restituzione) per i quali è prevista la creazione di una specifica e nuova riserva come espresso dalla Cassazione, con sentenza del 24 luglio 2007, numero 16393: “una volta eseguiti, i versamenti vanno a costituire una riserva, non di utili ma di “capitale”, soggetta alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo (articolo 2431 del codice civile), seppure “personalizzata” o “targata” in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che li hanno effettuati”.
Capitale Srl. Le detrazioni
Rispondendo alle richiesta specifica del caso occorre innanzitutto riferissi alla previsione normativa relativa alle “modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative” (decreto 7 Maggio 2019), il cui articolo 3 recita:
“Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative…”
È conseguentemente chiaro che il diritto alla detrazione (o deduzione in caso di società) non spetta in caso di “versamenti soci fuori capitale”, almeno fino a che restano tali.
Capitale Srl. Il passaggio a capitale
Avendo finora analizzato le forme tecniche di “apporto” entriamo meglio nella specificità della richiesta: “possiamo passare il prestito a capitale e ottenere le agevolazioni fiscali?”
Partiamo subito dalla risposta: “si, vediamo perché”.
Innanzitutto è fondamentale chiarire che il prestito in questione non è a fondo perduto e quindi non finisce in alcuna riserva (targata o non) dal Capitale Netto (condizione fondamentale) ma confluisce nella voce “debiti” (anche questa indicazione è fondamentale).
Ora senza passare da tutto l’excursus giuridico e dottrinale tra l’altro già affrontato quando abbiamo parlato di Work for Equity, diremo semplicemente che questa è una quelle casistiche per le quali si può optare per “il conferimento in compensazione del credito”.
Destinando, come un qualsiasi aumento di capitale, la quota a Capitale Sociale e la quota a riserva di sovraprezzo dell’ammontare del prestito, ed estinguendo contemporaneamente le reciproche condizioni di debito/credito: della società verso i soci (prestito); dei soci verso la società (sottoscrizione aucap).