Il caffè delle feste. Il Work For Equity e il dilemma INPS

Oggi 29 dicembre continuiamo la serie di articoli del “Caffè delle Feste”.

Non vogliamo lasciarvi senza “Caffè” quindi oggi e durante le festività natalizie riproporremo alcuni articoli che hanno trovato un notevole riscontro di lettura.

Buone Feste!

La Redazione CreazioneImpresa

Work For Equity. Oggi torniamo ancora una volta sull’argomento, e lo facciamo, come sempre, condividendo la soluzione ad un caso che ci è stato sottoposto ed al quale abbiamo fornito risposte circostanziate. Il tema, richiamato nel titolo, riguarda la rilevanza dei “pagamenti” effettuati in Work for Equity ai fini della contribuzione.

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1.Work For Equity. La scoperta di una grande opportunità

Che il Work For Equity fosse una delle più importanti agevolazioni a disposizione delle Startup e PMI lo diciamo da diverso tempo, trovando, a dire il vero, molta diffidenza e talvolta, molta nescienza non tanto nei diretti interessati, quanto nei professionisti che spesso e pigramente preferiscono rispondere “non si può fare” oppure “è troppo complesso”, confondendo perlopiù il Work For Equity con i Piani di Incentivazione e la compensazione del credito  con il conferimento del credito o il conferimento di opere e servizi. Sul punto abbiamo già fornito contributi circostanziati.

2.Work For Equity. Le origini della confusione

A discolpa di tutti i detrattori del Work For Equity va comunque detto che le norme di riferimento non aiutano (di primo acchito) a fare chiarezza così come nel caso specifico di oggi: il dilemma dell’INPS.

Abbiamo già detto del vuoto normativo che riguarda la possibilità di trattare in Work for Equity le prestazioni in lavoro occasionale, al quale si aggiunge quello sulla estensione dell’assegnazione di partecipazioni alle controllate o controllanti

3.Work for Equity. Il dilemma dell’INPS

Le origini del dilemma dell’INPS ovvero se le prestazioni o “pagamenti” verso professionisti iscritti alla gestione separata siano o meno rilevanti ai fini della contribuzione tra la sua origine dal testo della Circolare 16/E del 2014 e della correlata relazione illustrativa all’art. 27 comma 4 del Dlgs 179/20212 laddove, parlando dei Piani di Incentivazione (e nominandoli più volte Work For Equity) definiscono chiaramente al par. 3.1.4 che il “reddito di lavoro derivante dall’assegnazione da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, o dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari  non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi”.

Non uguale precisione, puntualità ed accuratezza ha avuto invece la Relazione Illustrativa laddove a proposito della compensazione del credito a fronte di prestazione di opere e servizi qualificati (Work for equity, appunto) cita esclusivamente ….”Pertanto, prosegue la relazione illustrativa, tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari”

Una enunciazione che,  ad una prima lettura, potrebbe trarre in inganno in quanto si parla di rilevanza fiscale ma precisando laconicamente “di qualsivoglia imposizione”

4.Work for Equity. L’oggettività della non imponibilità ai fini INPS

A chiarire ogni dubbio al riguardo (ovvero sulla mancanza del presupposto oggettivo per la imponibilità ai fini INPS) ci vengono in aiuto l’art. 2 comma 29 Legge 335/95 e la circolare INPS 32 del 7/2/2001.

(Legge 335/95) Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

(Circolare INPS). “Resta comunque fermo il disposto dell’art.2, comma 29, della legge n.335/1995, in base al quale il contributo previdenziale deve essere applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi”

A questo punto crediamo che ogni ulteriore argomentazione possa risultare superflua potendo solo aggiungere, in via lapalissiana, che in “compensi” in Work For Equity non si riportano tra i Redditi dichiarati in UNICO.

Non lasciare che le tue domande rimangano senza risposta. Prenotando una call, avrai l’opportunità di discutere direttamente con noi e trovare insieme le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Che si tratti di approfondire gli argomenti trattati o di esplorare nuove opportunità, siamo qui per aiutarti. La conoscenza è potere, ma la conversazione è la chiave!

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